{"id":10290,"date":"2022-10-05T16:12:26","date_gmt":"2022-10-05T16:12:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.trinitari.org\/regle-constitutions-et-directoire-general\/"},"modified":"2023-06-02T14:34:52","modified_gmt":"2023-06-02T14:34:52","slug":"regle-constitutions-et-directoire-general","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.trinitari.org\/fr\/regle-constitutions-et-directoire-general\/","title":{"rendered":"R\u00e8gle, Constitutions et Directoire G\u00e9n\u00e9ral"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"10290\" class=\"elementor elementor-10290 elementor-5313\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-1344c2dc elementor-section-height-min-height elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-items-middle creativo-sticky-disabled\" data-id=\"1344c2dc\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;,&quot;enable_creativo_sticky&quot;:&quot;disabled&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-background-overlay\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-6cc6ae32\" data-id=\"6cc6ae32\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1c66f38e elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"1c66f38e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">R\u00e8gle, Constitutions et Directoire G\u00e9n\u00e9ral<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-53dbd847 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default creativo-sticky-disabled\" data-id=\"53dbd847\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" data-settings=\"{&quot;enable_creativo_sticky&quot;:&quot;disabled&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-71df03f3\" data-id=\"71df03f3\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-29fd1050 cr-tabs-content-align-left elementor-widget elementor-widget-creativo_tabs\" data-id=\"29fd1050\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"creativo_tabs.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"creativo-elements-tabs-widget\">\r\n\t\t\t<div class=\"tabs-wrap\">\r\n\t\t\t\t<div class=\"ui-tabs tabs_style_2 tabs_align_center creativo-tabs-layout-horizontal\">\r\n\t\t\t\t\t<ul class=\"ui-tabs-nav md:flex flex-wrap tab-width-individual\">\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"ui-tabs-tab ui-corner-top ui-state-default ui-tab \">\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"#tab-807589506\" data-href=\"#tab-807589506\">\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"title\">Regola e Costituzioni<\/span>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\r\n\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"ui-tabs-tab ui-corner-top ui-state-default ui-tab \">\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"#tab-3187695838\" data-href=\"#tab-3187695838\">\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"title\">Direttorio Generale<\/span>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\r\n\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/ul>\r\n\t\t\t\t\t<div class=\"tabs-content-wrap\">\r\n\t\t\t\t\t\t<div id=\"tab-807589506\" class=\"ui-tabs-panel ui-corner-bottom ui-widget-content tab-content\"><p><strong><a class=\"maxbutton-11 maxbutton maxbutton-regola-versione-pdf-visualizzare-o-scaricare\" href=\"https:\/\/www.trinitari.org\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Regola_e_Costituzioni_IT.pdf\"><span class=\"mb-text\">REGOLA E COSTITUZIONI - VERSIONE PDF - VISUALIZZARE O SCARICARE<\/span><\/a><\/strong><\/p><p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-7799 size-full\" src=\"https:\/\/www.trinitari.org\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Banner_Regola_IT.png\" alt=\"\" width=\"3400\" height=\"680\" srcset=\"https:\/\/www.trinitari.org\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Banner_Regola_IT.png 3400w, https:\/\/www.trinitari.org\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Banner_Regola_IT-300x60.png 300w, https:\/\/www.trinitari.org\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Banner_Regola_IT-1024x205.png 1024w, https:\/\/www.trinitari.org\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Banner_Regola_IT-768x154.png 768w, https:\/\/www.trinitari.org\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Banner_Regola_IT-1536x307.png 1536w, https:\/\/www.trinitari.org\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Banner_Regola_IT-2048x410.png 2048w\" sizes=\"(max-width: 3400px) 100vw, 3400px\" \/><\/p><div class=\"page\" title=\"Page 1\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p><strong>Regola di San Giovanni De Matha approvata da Papa Innocenzo III<\/strong><\/p><p>Innocenzo, vescovo, servo dei servi di Dio, al diletto figlio Giovanni, Ministro, e ai Frati della Santa Trinita\u0300, salute e apostolica benedizione.<\/p><p>Posti, per disposizione della divina clemenza, al vertice della sede apostolica, Noi dobbiamo assecondare i sentimenti religiosi e, quando procedono dalla radice della carita\u0300, portarli a compimento, specialmente quando cio\u0300 che si cerca e\u0300 di Gesu\u0300 Cristo, e l\u2019utilita\u0300 comune e\u0300 anteposta a quella privata.<\/p><p>Poiche\u0301, dunque, tu, diletto figlio in Cristo, fra Giovanni, Ministro, tempo fa ti presentasti a Noi e ti desti premura di manifestarci umilmente il tuo proposito, che si ritiene aver avuto origine da ispirazione divina, chiedendo che la tua intenzione fosse confermata dall\u2019autorita\u0300 apostolica, Noi, per meglio conoscere il tuo desiderio, fondato in Cristo, fuori del quale non puo\u0300 essere posto stabile fondamento, giudicammo opportuno invitarti con Nostre Lettere al Venerabile Nostro Fratello (...), vescovo, e al diletto figlio (...), abate di San Vittore, parigini, affinche\u0301 da essi, che meglio conoscono il tuo desiderio, informati della tua intenzione e del frutto di tale intenzione, della istituzione dell\u2019Ordine e del suo modo di vivere, potessimo con maggiore sicurezza e maggiore efficacia concederti il Nostro assenso.<\/p><p>Poiche\u0301, come chiaramente abbiamo conosciuto dalle loro lettere, e\u0300 evidente che voi desiderate piu\u0300 l\u2019interesse di Cristo che il vostro, Noi, volendo che vi assista la protezione apostolica, con l\u2019autorita\u0300 delle presenti Lettere, concediamo a voi e ai vostri successori la Regola secondo la quale dovete vivere, il cui contenuto il vescovo e l\u2019abate suddetti ci hanno trasmesso allegato alle loro lettere, insieme a quanto, secondo la Nostra disposizione e la tua richiesta, o figlio, Ministro, abbiamo creduto di dovervi aggiungere; e stabiliamo che la concessione resti immutata in perpetuo. Il loro contenuto abbiamo disposto che, per sua maggiore chiarezza, fosse qui sotto riportato. Nel nome della santa e individua Trinita\u0300.<\/p><p>1. I frati della casa della Santa Trinita\u0300 vivano sotto l\u2019obbedienza del prelato della loro casa, che si chiamera\u0300 Ministro, in castita\u0300 e senza nulla di proprio.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 2\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>2. Tutti i beni da qualunque parte provengano lecitamente, li dividano in tre parti uguali; ed in quanto due parti saranno sufficienti, compiano con esse opere di misericordia, provvedendo insieme e in giusta misura al proprio sostentamento e a quello dei domestici, che per necessita\u0300 hanno a servizio. La terza parte, invece, sia riservata per la redenzione degli schiavi che sono stati incarcerati dai pagani per la fede di Cristo: pagando un prezzo ragionevole per il loro riscatto oppure per il riscatto di schiavi pagani, purche\u0301 poi, a prezzo conveniente e con retta intenzione, sia liberato lo schiavo cristiano commutandolo, secondo meriti e stato delle persone, con lo schiavo pagano.<\/p><p>Qualora fosse stato offerto del denaro o qualche altra cosa, anche se data per uno scopo proprio e specifico, un terzo, sempre con il consenso del donatore, sia messo da parte, altrimenti non venga accettata, eccettuati terreni, parti, vigne, boschi, edifici, allevamenti e cose simili. Gli utili che ne derivano, detratte le spese \u2013 tolta cioe\u0300, la meta\u0300 per le spese \u2013 siano divisi in tre parti uguali; ma se comportano poca o nessuna spesa, siano tutti divisi. Quando pero\u0300 fossero stati dati, o avessero avuto per iniziativa propria, panni, calzature o cose simili di poco conto, di uso necessario, che non conviene vendere o conservare, non se ne faccia la divisione, a meno che non sia parso conveniente farlo al Ministro della casa dei frati. Di tali cose, se e\u0300 possibile, se ne liberi in capitolo ogni domenica. Se pero\u0300 le cose suddette, come panni, terreni, allevamenti o cose di poco conto fossero vendute, il prezzo che se ne ricava sia diviso in tre parti, come sopra.<\/p><p>3. Tutte le chiese di questo Ordine siano intitolate al nome della santa Trinita\u0300 e siano di struttura semplice.<\/p><p>4. I frati in una medesima casa possono essere tre chierici e tre laici, e inoltre uno che sia il procuratore \u2013 il quale, come si e\u0300 detto, non sia chiamato procuratore, ma Ministro: per esempio: fra A., Ministro della casa della Santa Trinita\u0300 \u2013 al quale i frati devono promettere e prestare obbedienza.<\/p><p>5. Il Ministro provveda fedelmente a tutti i suoi frati come se stesso.<\/p><p>6. Gli indumenti siano di lana e bianchi; a ciascuno e\u0300 permesso avere una sola pelliccia e calzoni che, stando a letto, non devono togliersi.<\/p><p>7. Dormano in stoffe di lana, cosi\u0300 da non avere assolutamente nelle proprie case \u2013 tranne che per gli ammalati \u2013 lettiere morbide o materassi. Possono pero\u0300 avere il guanciale per appoggiarvi il capo.<\/p><p>8. Sui mantelli dei frati siano posti i segni sacri.<\/p><p>9. Non cavalchino cavalli, e neppure li abbiano, ma e\u0300 loro permesso cavalcare soltanto asini, dati, prestati o presi dai propri allevamenti.<\/p><p>10. Il vino che i frati devono bere sia temperato, di modo che possa bersi con sobrieta\u0300.<\/p><p>11. Digiunino dal 13 settembre il lunedi\u0300, il mercoledi\u0300, il venerdi\u0300 e il sabato, a meno che non capiti una festa solenne, fino a Pasqua: in modo pero\u0300 che, dall\u2019avvento fino alla Nativita\u0300 del Signore e della quinquagesima fino a Pasqua, eccettuate le<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 3\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>domeniche, digiuno con cibo quaresimale; facciano similmente altri digiuni, che la Chiesa e\u0300 solita celebrare. Il Ministro puo\u0300, tuttavia, qualche volta mitigare con discrezione il digiuno a causa dell\u2019eta\u0300, per viaggio o per altro giusto motivo o, esaminatane la possibilita\u0300, anche aumentarlo.<\/p><p>12. E\u0300 lecito mangiare carni, offerte da persone fuori o prese dai propri allevamenti, nei giorni di domenica da pasqua fino all\u2019avvento del Signore e da Natale fino alla settuagesima, e nella Nativita\u0300, Epifania e Ascensione del Signore, nell\u2019Assunzione e nella Purificazione della beata Maria e nella festa di tutti i Santi.<\/p><p>13. Nulla comprino per il vitto tranne il pane e il companatico -ossia fave, piselli e legumi del genere- gli erbaggi, l\u2019olio, le uova, il latte, i formaggi e la frutta. Ma non e\u0300 lecito comprare ne\u0301 carni ne\u0301 pesci ne\u0301 vino, se non per i bisogni degli infermi o dei deboli di salute o dei poveri, oppure nelle grandi solennita\u0300. E\u0300 peraltro permesso comprare animali da allevamento e nutrirli.<\/p><p>Quando pero\u0300 sono in viaggio o in pellegrinaggio, e\u0300 loro concesso di comprare, ma moderatamente e se e\u0300 necessario, vino e pesci durante la quaresima; e se viene loro data qualche cosa, vivano di essa e il rimanente lo dividano in tre parti. Ma se si sono messi in viaggio per redimere gli schiavi, tutto quello che viene loro dato, detratte le spese, devono impegnarlo totalmente per la redenzione degli schiavi.<\/p><p>14. Nelle citta\u0300, nelle borgate o villaggi in cui hanno case proprie, al di fuori di esse, se non eventualmente in casa religiosa, anche se da chiunque pregati, non mangino ne\u0301 bevano assolutamente nulla, fuorche\u0301 acqua in case oneste; ne\u0301 presumano di pernottare fuori delle predette case. Non mangino ne\u0301 bevano mai in taverne o simili luoghi malfamati. Chi avesse osato cio\u0300, soggiaccia a grave pena, secondo il giudizio del Ministro.<\/p><p>15. Tale sia la carita\u0300 tra i frati chierici e laici, che abbiano lo stesso cibo, vestito, dormitorio, refettorio e la stessa mensa.<\/p><p>16. Gli infermi dormano e mangino da parte; alla loro assistenza sia deputato qualche converso laico o chierico, che procuri loro le cose necessarie e le somministri come devono essere somministrate. Si ammoniscano tuttavia i malati di non chiedere cibi lauti o troppo sontuosi, contenuti piuttosto di una sobrieta\u0300 conveniente e sana.<\/p><p>17. (La cura degli ospiti, dei poveri e tutti i viandanti) sia affidata a un frate tra i piu\u0300 prudenti e benevoli, il quale li ascolti e, se ne sara\u0300 il caso, dia loro il conforto della carita\u0300. Chieda tuttavia a quelli che crede di dover accogliere, se sono disposti ad accontentarsi di quanto viene servito ai frati. Non e\u0300 certo conveniente che qualcuno sia ammesso a pasti abbondanti e costosi. Ma quel che c\u2019e\u0300 da dare, lo sia dia con gioia, e a nessuno sia resa offesa per offesa. Se qualcuno, specialmente religioso, chiede ospitalita\u0300, sia accolto benevolmente e servito con carita\u0300, secondo le possibilita\u0300 della casa.<\/p><p>Non si dia pero\u0300 agli ospiti ne\u0301 avena ne\u0301 altro al posto dell\u2019avena, se essi si trovano in citta\u0300 o villaggi o dove essa possa trovarsi in vendita, a meno che gli ospiti non siano religiosi, o tali che non l\u2019abbiano a portata di mano e non possono comperarla. Se<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 4\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>poi gli ospiti non l\u2019avessero trovata in vendita e se ne trova nella casa in cui sono stati accolti, sia loro fornita a prezzo conveniente.<\/p><p>18. Nessun frate laico o chierico sia possibilmente senza una sua mansione. Ma se qualcuno non volesse lavorare pur essendone in grado, lo si obblighi a lasciare il suo posto, poiche\u0301 l\u2019Apostolo dice: \u201cChi non vuol lavorare, neppure mangi!\u201d.<\/p><p>19. Osservino il silenzio sempre nella loro chiesa, sempre nel refettorio, sempre nel dormitorio. E\u0300 pero\u0300 loro permesso parlare di cose necessarie in altri luoghi, in tempi adatti, a bassa voce, con umilta\u0300 e decoro; fuori dai luoghi predetti, il loro parlare sia dunque onesto e senza scandalo. Cosi\u0300 pure tutto il loro contegno, comportamento, vita, modo di agire e ogni altra cosa siano in essi trovati dignitosi.<\/p><p>20. Se e\u0300 possibile, ogni domenica nelle singole case il Ministro tenga il capitolo con i suoi frati, e i frati al Ministro e il Ministro ai frati rendano conto fedelmente degli affari della casa e delle cose date alla casa e ai frati, affinche\u0301 sia destinata la terza parte alla redenzione degli schiavi.<\/p><p>21. Similmente ogni domenica, se e\u0300 possibile, si faccia una esortazione non solo ai frati, ma anche ai domestici della casa, secondo la loro capacita\u0300, e siano esortati con semplicita\u0300 su quanto devono credere o fare.<\/p><p>22. Su tutte le cose e sugli alterchi i frati siano giudicati in capitolo.<\/p><p>23. Nessun frate accusi pubblicamente un suo confratello, se non puo\u0300 dare una prova sicura. Chi avra\u0300 fatto cio\u0300, subisca la pena che avrebbe dovuto subire il reo nel caso che fosse stata provata la sua colpevolezza, a meno che per qualche motivo il Ministro non abbia voluto soprassedere. Quelli che eventualmente avessero dato scandalo o fatto qualche cosa di simile o, non sia mai, si fossero percossi a vicenda, soggiacciano a pena maggiore o minore, a discrezione del Ministro.<\/p><p>Se qualche frate avesse mancato nei confronti di un altro frate, cioe\u0300 contro un altro frate e lo sappia solo chi ha ricevuto l\u2019offesa, questi sopporti pazientemente anche se e\u0300 innocente; e quando gli animi si saranno calmati, ammonisca e riprenda l\u2019altro con dolcezza e in modo fraterno da solo a solo fino a tre volte, perche\u0301 faccia penitenza di cio\u0300 che ha commesso, e si astenga in seguito da simili mancanze. Se non gli avra\u0300 dato ascolto, lo dica al Ministro e questi lo riprenda in segreto, secondo quello che vedra\u0300 conveniente al suo bene.<\/p><p>Se invece chi ha dato scandalo vuol riparare spontaneamente, si distenda con tutta la persona ai piedi dello scandalizzato chiedendo perdono, e se non basta una volta, lo ripeta fino a tre volte. Ma se il fatto avvenuto il pubblico, qualunque sia la penitenza che ne seguira\u0300, questa sia la prima \u2013la prostrazione, cioe\u0300 di tutto il corpo ai piedi del Ministro con la richiesta del perdono- ; poi sia ripreso a giudizio del medesimo.<\/p><p>24. Il capitolo generale si celebri una volta all\u2019anno, e lo si tenga nell\u2019ottava di pentecoste.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 5\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>25. Se per necessita\u0300 della casa si dovesse contrarre qualche debito, questo sia prima proposto ai frati in capitolo, e sia fatto con il loro consiglio e consenso, per evitare cosi\u0300 sospetti e mormorazioni.<\/p><p>26. Se qualcuno avesse arrecato danno ai beni della casa e fosse necessario ricorrere al giudica, non lo si faccia prima che egli venga ammonito con carita\u0300, in primo luogo dai frati e poi similmente da altri vicini.<\/p><p>27. L\u2019elezione del Ministro sia fatta per comune deliberazione dei frati, e non lo si elegga secondo la dignita\u0300 dei natali, ma secondo il merito della vita e la dottrina della sapienza. Chi viene eletto sia sacerdote o chierico idoneo agli ordini. Ma il Ministro, sia maggiore che minore, sia sacerdote.<\/p><p>28. Il Ministro maggiore puo\u0300 ascoltare le confessioni dei frati di tutte le comunita\u0300 del medesimo Ordine. Il Ministro minore invece ascolti le confessioni dei frati della sua casa, purche\u0301 la vergogna, per qualche ripetuta trasgressione, non offra l\u2019occasione di confessarsi dai propri Superiori piu\u0300 raramente e con minore schiettezza di quanto convenga.<\/p><p>29. Il Ministro provveda con premura a osservare in tutto i precetti della Regola, come gli altri frati.<\/p><p>30. Se dopo essere stato eletto egli meritasse di essere deposto per qualche colpa, sia deposto dal Ministro maggiore, dopo aver convocato tre o quattro Ministri minori, e al suo posto sia messo un altro che ne sia degno. Se pero\u0300 per la distanza dei luoghi o per altra ragionevole causa il Ministro maggiore non potesse fra questo, affidi l\u2019incarico a dei Ministri minori piu\u0300 timorati; e cio\u0300 che essi avranno fatto, sia ritenuto ratificato dall\u2019autorita\u0300 del maggiore.<\/p><p>Se poi per colpe gravi fosse da riprendere o da deporre il Ministro maggiore, cio\u0300 sia fatto da quattro o cinque Ministri del medesimo Ordine tra i piu\u0300 timorati, che pero\u0300 devono essere eletti a tale scopo dal capitolo generale.<\/p><p>31. Se qualcuno volesse essere frate di questo Ordine, all\u2019inizio serva Dio nell\u2019Ordine per un anno a spese proprie, tranne il vitto, ritenendo il suo vestiario e tutte le sue cose; e dopo un anno, se al Ministro della casa, ai frati e a lui sembrera\u0300 cosa buona e conveniente e vi sara\u0300 posto, sia ricevuto. Nulla tuttavia si esiga per la sua ammissione. Se pero\u0300 desse qualche cosa gratuitamente, la si accetti, purche\u0301 sia tale che non sembri derivarne controversia alla Chiesa. Se sulla condotta di qualcuno vi fossero motivi di dubbio, si faccia, si faccia di lui prova piu\u0300 lunga. Se prima dell\u2019ammissione qualcuno si fosse comportato con insubordinazione o insofferenza della disciplina e, a giudizio del Ministro, non avesse emendato i suoi costumi, gli si dia con semplicita\u0300 licenza di andarsene con tutto cio\u0300 che aveva portato con se\u0301. Nessuno sia ricevuto nell\u2019Ordine se prima non risulta che ha compiuto venti anni. La professione sia rimessa al giudizio del Ministro.<\/p><p>32. Non accettino dalle mani di un laico pegni, decime, con licenza del proprio Vescovo.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 6\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>33. Non facciano giuramenti, se non per grave necessita\u0300 con il permesso del Ministro o per ordine del loro Vescovo o di altri che faccia le vece della Sede Apostolica, e cio\u0300 per causa onesta e giusta.<\/p><p>34. Se in una cosa messa in vendita e\u0300 stato notato qualche difetto, lo si indichi al compratore.<\/p><p>35. Non e\u0300 loro consentito accettare deposito di oro o di argento o di denaro.<\/p><p>36. Nello stesso giorno in cui arriva o viene portato un infermo, questi si confessi dei suoi peccati e si comunichi.<\/p><p>37. Ogni lunedi\u0300, eccetto nelle ottave di Pasqua, Pentecoste, Nativita\u0300 del Signore, Circoncisione ed Epifania e nelle festivita\u0300 che vengono proclamate da osservare, finita la messa per i fedeli, si faccia nel cimitero l\u2019assoluzione dei fedeli defunti.<\/p><p>38. Ogni notte, almeno nell\u2019ospizio alla presenza dei poveri, si pregi in comune per lo stato e la pace della Santa Romana Chiesa e di tutta la cristianita\u0300, per i benefattori e per coloro per i quali la Chiesa universale e\u0300 solita pregare.<\/p><p>39. Nelle ore canoniche osservino la consuetudine del beato Vittore, a meno che pause, altre prolissita\u0300 e uffici notturni non debbano essere tralasciati, su consiglio di uomini pii e devoti, per il lavoro e la scarsita\u0300 di quelli che svolgono il servizio. Per il loro piccolo numero infatti, non sono tenuti a fare pause tanto lunghe nel salmeggiare, ne\u0301 ad alzarsi tanto presto.<\/p><p>40. Similmente nella rasatura i chierici seguano l\u2019Ordine di San Vittore. I laici invece non radano la barba, ma la lascino crescere modestamente.<\/p><p>A nessuno (assolutamente, e\u0300 lecito infrangere o contravvenire con temeraria presunzione a questo scritto) della nostra concessione e costituzione.<\/p><p>(Se qualcuno poi osasse tentare di fare cio\u0300, sappia che incorrera\u0300 nello sdegno di Dio onnipotente e dei suoi beati Apostoli Pietro e Paolo).<\/p><p>Dato (nel Laterano, il 17 dicembre dell\u2019anno dell\u2019Incarnazione del Signore 1198, nel primo anno del Nostro Pontificato).<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 7\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>\u00a0<\/p><p><strong>Capitolo I: LEGGI DELL\u2019ORDINE<\/strong><\/p><p>1. L\u2019Ordine della Santissima Trinita\u0300 e\u0300 una famiglia religiosa, fondata con regola propria da san Giovanni de Matha. I suoi membri, vivendo in comunione di vita, per l\u2019edificazione della Chiesa si consacrano con titolo speciale alla Trinita\u0300 e seguono piu\u0300 da vicino Cristo Redentore. Si dedicano, nel servizio di carita\u0300 e redenzione, alle persone afflitte da particolari difficolta\u0300 per aiutarle specialmente nella fede, e ai poveri.<\/p><p>La Regola di San Giovanni e\u0300 principio e fondamento dello spirito dell\u2019Ordine. Essa, aggiornata e arricchita nel corso dei secoli dalla tradizione e principalmente dallo spirito e dall\u2019opera del Riformatore Giovanni Battista, viene spiegata secondo l\u2019intendimento della Chiesa e secondo le vigenti costituzioni.<\/p><p>L\u2019Ordine della Santissima Trinita\u0300 e\u0300 Ordine clericale di diritto pontificio.<\/p><p>2. Dio Padre ci ha voluti salvi solo per Cristo nello Spirito Santo. Cristo, poi, ha costituito la Chiesa come sacramento universale di salvezza. Chi, dunque, entra nell\u2019Ordine della Santa Trinita\u0300 si propone principalmente, aderendo in modo speciale alla Chiesa e al suo mistero, di seguire Cristo con maggiore liberta\u0300, di imitarlo piu\u0300 fedelmente con la professione dei consigli evangelici e di tendere alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carita\u0300 [1]. Per raggiungere questa santita\u0300, mosso dallo Spirito Santo, si vale dei mezzi proposti nell\u2019Ordine, per unirsi cosi\u0300 piu\u0300 intimamente a Cristo, annunciatore del nome del vero Dio, glorificatore del Padre e Redentore del genere umano. Egli, pertanto, cerca con tutte le forze di attendere, coi fatti e nella verita\u0300, alla gloria della Trinita\u0300 e alla redenzione dei fratelli.<\/p><p>3. E\u0300 dovere dei frati attuare questo genere di vita non solo individualmente, ma anche comunitariamente [2]. Essi, nel loro stile di vita sia personale che comunitario, hanno il diritto dovere di sperimentare e manifestare la Trinita\u0300 e la Redenzione di Cristo.<\/p><p>Conciliano la pratica della preghiera, la celebrazione dell\u2019Eucarestia e della Liturgia delle Ore, i capitoli e le altre osservanze comuni dell\u2019Ordine, con le opere di apostolato sia caritativo che ministeriale, in maniera tale che sia ritenuta la genuina fisionomia dell\u2019Ordine [3].<\/p><p>Hanno ugualmente cura di conservare quanto e\u0300 prescritto nella Regola ed e\u0300 contenuto nelle sacre tradizioni, cioe\u0300: la semplicita\u0300, l\u2019umilta\u0300, l\u2019uguaglianza fra i frati, la gioia della vita, l\u2019ospitalita\u0300, il lavoro assiduo e la comunicazione dei beni, la pratica del silenzio e della preghiera, l\u2019onesta\u0300, una certa austerita\u0300, la mutua correzione evangelica, e la caratteristica principale di tutta la vita religiosa trinitaria, vale a dire, lo spirito di carita\u0300 e di servizio [4].<\/p><p>4. La spiritualita\u0300 trinitaria e\u0300 costituita da elementi teologici, ascetico-mistici ed apostolici della Chiesa, che l\u2019Ordine pero\u0300 partecipa, vive ed esercita in un certo suo modo peculiare, conformemente al dono ricevuto da Dio.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 8\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>La vita dedicata in modo speciale alla Santissima Trinita\u0300 costituisce, sin dalle origini, un elemento essenziale e caratteristico del patrimonio dell\u2019Ordine, arricchito, nel corso dei secoli, dalla tradizione.<\/p><p>Percio\u0300 i frati, in quanto incorporati all\u2019Ordine, si consacrano per nuovo e speciale titolo alla Trinita\u0300, \u201cavendo Dio, tra gli altri religiosi, fatto di noi dei vasi di elezione, perche\u0301 portiamo per tutto il mondo il nome ammirabile della Santissima Trinita\u0300\u201d [5].<\/p><p>Da questa coscienza trinitaria vivamente percepita, per la quale intendono progredire nell\u2019intima comunione con il Padre per il Figlio nello Spirito Santo [6], fluisce costantemente tutta la loro vita spirituale e liturgica, religiosa, comunitaria e apostolica e il suo rinnovamento, in un continuo aumento della carita\u0300 verso Dio e verso il prossimo.<\/p><p>5. Lo spirito dell\u2019Ordine, il suo progetto e il suo stile di vita \u201cderivano dalla radice della carita\u0300\u201d [7]. I nostri Padri, infatti, preoccupati dei pericoli ai quali era esposta la fede, e mossi a pieta\u0300 delle miserie umane, vollero apportare rimedi spirituali e sociali ai mali piu\u0300 urgenti del loro tempo, specialmente alla schiavitu\u0300 dei cristiani.<\/p><p>E\u0300 dunque compito e dovere dell\u2019Ordine, considerati l\u2019evoluzione e il progresso dell\u2019odierna societa\u0300, prestare il servizio di misericordia e redenzione, perche\u0301 entrino \u201cnella liberta\u0300 della gloria dei figli di Dio\u201d Rm 8, 21:<\/p><p>a) alle persone che soffrono persecuzione per Cristo, o la cui fede cristiana e\u0300 in pericolo o viene impedita;<\/p><p>b) a coloro che sono privati dei diritti di liberta\u0300 e di giustizia e sono sottoposti a dolori e tormenti nel corpo e nello spirito, ai poveri e ai derelitti, soccorrendoli con opere di misericordia e con altre iniziative di assistenza e di promozione;<\/p><p>c) ai popoli che ancora non credono in Cristo, assumendo l\u2019impegno di propagare il Vangelo e di impiantare fra essi la Chiesa; cosa che l\u2019Ordine adempira\u0300 secondo il proprio spirito e la propria indole, specialmente nelle regioni in cui si desidera che sia maggiormente promosso il progresso dei popoli;<\/p><p>d) ai fedeli per aiutarli o fortificarli nella fede con il servizio ministeriale, svolgendo l\u2019azione apostolica, secondo il proprio spirito e la propria indole, nelle varie mansioni che la Chiesa ha affidato all\u2019Ordine.<\/p><p>6. Tutta la vita dell\u2019Ordine e il suo continuo rinnovamento dipendono massimamente dalla formazione dei membri. Tale formazione, tuttavia, deve essere compiuta in maniera che, nella fusione armonica dei vari elementi, favorisca l\u2019unita\u0300 di vita dei membri [8].<\/p><p>7. Cristo ha anche affidato alla Chiesa il ministero di governo [9], da esercitare per il bene delle anime. Pertanto il nostro Ordine, che per la sua indole clericale partecipa alla potesta\u0300 ecclesiastica di governo [10], ordina e dirige la vita e l\u2019attivita\u0300 dei frati verso la perfezione della carita\u0300, con l\u2019aiuto di norme e col servizio della legittima autorita\u0300.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 9\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>Le norme principali dell\u2019Ordine sono contenute nelle costituzioni, nel direttorio generale e nei vari statuti.<\/p><p>L\u2019autorita\u0300 dell\u2019Ordine e\u0300:<\/p><p>a) collegiale, e risiede nei vari capitoli, congregazioni e, talvolta, nei Consigli dell\u2019Ordine, a norma di queste costituzioni;<\/p><p>b) personale, che solo puo\u0300 esercitare un frate sacerdote, che \u201ce\u0300 chiamato Ministro\u201d [11]: Ministro maggiore generale, in tutto l\u2019Ordine; Ministro provinciale, nelle singole province e giurisdizioni ad esse equiparate; Ministro locale, nelle case religiose.<\/p><p>8. Sin dall\u2019inizio del nostro Ordine, i fedeli, anche riuniti nel corso dei secoli in istituti ed associazioni, partecipano dello spirito del primo Ordine e, in comunione di amore, nella cooperazione all\u2019attivita\u0300 e alla vita dei frati, sono legati all\u2019Ordine in vari modi e in gradi diversi.<\/p><p>Essi, insigni del medesimo titolo della Santissima Trinita\u0300 e animati in diverse maniere dal medesimo spirito peculiare, ricercano la gloria della Santissima Trinita\u0300 e la redenzione delle persone, e costituiscono insieme con noi, la famiglia trinitaria.<\/p><p>9. L\u2019indole e la missione del nostro Ordine nella Chiesa vengono, per varie ragioni, convenientemente espresse nella forma simbolica di uno stemma.<\/p><p>Lo stemma dell\u2019Ordine e\u0300 quello usato fin dai primi tempi dell\u2019Istituto, e che si vede rappresentato in mosaico sulla porta principale di San Tommaso in Formis a Roma, cioe\u0300: Cristo Redentore che tiene nelle sue mani due uomini con catene alle tibie, e intorno scritta la dicitura: \u201cSignum Ordinis Sanctae Trinitatis et Captivorum\u201d.<\/p><p>L\u2019abito, segno della nostra consacrazione [12] e della nostra fraternita\u0300, consta, secondo la tradizione recepita nell\u2019Ordine, di una tonaca bianca con cintura nera, scapolare bianco al quale e\u0300 sovrapposta una croce di colore rosso e azzurro, e cappuccio ugualmente bianco [13].<\/p><p>Il nome o titolo dell\u2019Istituto e\u0300: \u201cOrdine della Santissima Trinita\u0300\u201d, [14] la sua sigla: \u201cO.SS.T.\u201d.<\/p><p>10. Chi per misericordia di Dio Padre e\u0300 chiamato alla vita religiosa e diviene partecipe del patrimonio dell\u2019Ordine, con animo libero ringrazi per cosi\u0300 gran beneficio l\u2019augusta Trinita\u0300, e \u201csi adoperi con tutte le forze a perseverare e maggiormente eccellere nella vocazione, a cui Dio l\u2019ha chiamato, per una feconda santita\u0300 della Chiesa, a maggior gloria della Trinita\u0300 una e indivisa, che in Cristo e per mezzo di Cristo e\u0300 la fonte e l\u2019origine di ogni santita\u0300\u201d [15].<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 10\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>\u00a0<\/p><p><strong>Capitolo II: PROFESSIONE RELIGIOSA NELL\u2019ORDINE<\/strong><\/p><p>11. La professione religiosa e\u0300 la libera e gioiosa risposta a Cristo, che invita a seguirlo piu\u0300 da vicino per mezzo della pratica del consigli evangelici [16]. Essa esprime piu\u0300 pienamente la consacrazione battesimale; unisce piu\u0300 intimamente quelli che fanno la professione al sacrificio Eucaristico di Cristo a lode della Trinita\u0300; manifesta i beni celesti, gia\u0300 presenti in questo mondo, e preannunzia la gioia del Regno [17].<\/p><p>La Chiesa accoglie, con azione liturgica, la donazione di quelli che professano, e li unisce in modo speciale a se\u0301 e al suo mistero, perche\u0301 si dedichino alla santificazione personale e al bene della Chiesa [18].<\/p><p>12. La vita religiosa giova grandemente al vero progresso della persona umana e della societa\u0300 [19]; infatti, l\u2019adesione all\u2019invito di Cristo aiuta l\u2019uomo a promuovere una solida maturita\u0300 della persona [20] e a permanere la societa\u0300 dei valori umani e cristiani, come anche a collaborare validamente \u201cperche\u0301 l\u2019edificazione della citta\u0300 terrena sia sempre fondata nel Signore e a Lui diretta\u201d [21].<\/p><p>13. Il frate, in forza della professione religiosa con la quale assume l\u2019obbligo di osservare i consigli evangelici con voto pubblico, viene incorporato all\u2019Ordine e diviene partecipe della comunione dei beni, dei doveri e dei diritti secondo le norme dell\u2019Istituto [22], e promette di seguire fedelmente la forma di vita propria dell\u2019Ordine, secondo lo spirito del Fondatore e le sane tradizioni dell\u2019Istituto: cose che conferiscono alla propria consacrazione un significato e una forma particolare [23].<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Voto di castita\u0300<\/strong><\/p><p>14. La castita\u0300 perfetta per il Regno dei cieli e\u0300 un prezioso dono della grazia divina, dato dal Padre ad alcuni [24], con il quale lo Spirito consacra a Cristo in modo singolare coloro che la professano affinche\u0301, accesi di amore divino, si donino con il cuore indiviso alla santa Trinita\u0300.<\/p><p>Infatti, con il voto di castita\u0300 il frate, secondo l\u2019esempio di Cristo e fiducioso nel suo aiuto, si obbliga ad osservare la perfetta continenza nel celibato e a vivere, per nuovo titolo, castamente nel corpo e nello spirito, di modo che, particolarmente libero, serva con tutto l\u2019ardore Dio e il prossimo [25].<\/p><p>15. La castita\u0300 esprime in modo eccellente il mistero dell\u2019unione della Chiesa con il suo Capo e, segno e stimolo della carita\u0300, diviene speciale sorgente di fecondita\u0300 spirituale nel mondo [26]. Essa, infine, manifesta il senso della vita futura, nella quale si raggiunge, in maniera del tutto nuova, appagamento pieno di ogni bisogno affettivo [27].<\/p><p>16. Il frate, quindi, stimi molto la continenza perfetta, che \u201ce\u0300 sempre stata tenuta in singolare onore dalla Chiesa\u201d [28], e realizzi ininterrottamente l\u2019esigenza ispirategli dal Signore, amando in opere e verita\u0300 Dio e tutti gli uomini [29].<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 11\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>17. Per conservare la continenza, il frate usa i mezzi sia naturali che soprannaturali \u201cgarantiti dall\u2019esperienza della Chiesa\u201d [30], specialmente l\u2019intima familiarita\u0300 con la divina Trinita\u0300, che abita in noi come in tempio, l\u2019unione amichevole con Cristo nella vita sacramentale, la pieta\u0300 filiale verso la beata Vergine Maria e , infine, il vero amore fraterno nella vita comune [31].<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Voto di poverta\u0300<\/strong><\/p><p>18. La poverta\u0300 religiosa e\u0300 una partecipazione alla poverta\u0300 di Cristo, \u201cil quale da ricco che era si e\u0300 fatto povero per noi, per farci ricchi con la sua poverta\u0300\u201d (Cfr. 2 Cor. 8, 9). Il Cristo crocifisso mostra il radicalismo e il fine della poverta\u0300 [32].<\/p><p>Il religioso emettendo questo voto si unisce piu\u0300 strettamente a Cristo povero e che redime il mondo; sceglie Dio come suo unico bene, e attesta cosi\u0300, in modo eccellente, la superiorita\u0300 dei beni del cielo su quelli della terra [33].<\/p><p>19. Con il voto di poverta\u0300 il frate si obbliga a vivere \u201csenza nulla di proprio\u201d, e oltre ad una vita povera di fatto e di spirito, so obbliga alla dipendenza e alla limitazione nell\u2019usare e nel disporre dei beni [34].<\/p><p>Pertanto, affidandosi alla provvidenza di Dio:<\/p><p>a) avanti la prima professione, pur conservando la proprieta\u0300 dei suoi beni e la capacita\u0300 di acquistarne altri, cede tuttavia l\u2019amministrazione di essi a chi preferisce, e dispone liberamente del loro uso ed usufrutto per il tempo che durera\u0300 la sua professione temporanea [35];<\/p><p>b) poco prima della professione solenne, sotto condizione che poi essa sia emessa, rinuncia, a favore di chi vuole, a tutti i beni che attualmente possiede, possibilmente in forma valida anche secondo il diritto civile [36];<\/p><p>c) tutto cio\u0300 che il frate acquista con la propria industria o a motivo dell\u2019Ordine, rimane acquistato dall\u2019Ordine stesso. Cio\u0300 che riceve come pensione, sussidio, assicurazione, a qualunque titolo, rimane acquisito dall\u2019Ordine, secondo le norme del direttorio generale [37].<\/p><p>20. Mosso da questa poverta\u0300 evangelica, il frate compartecipa volentieri ai fratelli anche tutti i suoi beni intellettuali e spirituali e, aderendo allo spirito della Regola, come anche per l\u2019onesto sostentamento suo e dei frati, si rende soggetto alla comune legge del lavoro [38].<\/p><p>Nell\u2019Ordine la poverta\u0300 riveste anche una forma di compartecipazione dei beni [39].<\/p><p>21. Poiche\u0301, pero\u0300, alla poverta\u0300 dell\u2019Ordine e\u0300 sempre unita una attiva carita\u0300 redentiva, sospinti dallo spirito della \u201cterza parte\u201d di cui parla la Regola, i frati e le comunita\u0300 provvedano con generosa sollecitudine perche\u0301 i poveri e gli oppressi dalle diverse forme di schiavitu\u0300, come anche le iniziative dell\u2019Ordine e le necessita\u0300 della Chiesa siano compartecipi dei proventi del lavoro e degli altri beni \u201cda qualsiasi parte essi lecitamente provengano\u201d [40].<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 12\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>22. Le chiese dell\u2019Ordine e gli altri edifici destinati all\u2019uso dei frati siano costruiti in modo adeguato o, come si dice, in modo funzionale, conformi, pero\u0300, alla sobrieta\u0300 e poverta\u0300 religiosa, perche\u0301 si dia testimonianza collettiva di poverta\u0300 [41].<\/p><p>23. La prudente e retta amministrazione dei beni temporali e le opportune supervisioni dell\u2019autorita\u0300 competente, di cui al capitolo VIII delle presenti costituzioni, sono inerenti alla poverta\u0300 religiosa.<\/p><p>24. Tocca ai capitoli conventuali, provinciali e generali curare continuamente che il modo di vivere dei singoli frati, delle stesse comunita\u0300 e delle provincie sia, di fatto e di spirito, consono alla poverta\u0300, che deve essere testimoniata, se necessario, anche con nuove forme [42].<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Voto di obbedienza<\/strong><\/p><p>25. L\u2019obbedienza religiosa esige che tutta la comunita\u0300 si impegni ad ascoltare la voce di Dio, e a ricreare e mettere in pratica la volonta\u0300 divina. Il frate offre a Dio la propria volonta\u0300 come sacrificio di se stesso, per aderire con piu\u0300 sicurezza e fermezza alla volonta\u0300 salvifica del Padre, sull\u2019esempio di Cristo, che si fece obbediente fino alla morte e diede la sua vita in riscatto per molti [43].<\/p><p>26. Il voto di obbedienza, emesso dal frate sotto la mozione dello Spirito Santo, obbliga alla sottomissione della volonta\u0300 ai legittimi Superiori che fanno le veci di Dio, quando comandano secondo le proprie costituzioni [44].<\/p><p>I precetti, pero\u0300, obbligano gravemente in forza del voto, solo se ingiunti dall\u2019autorita\u0300 competente che, nel caso, oltre al capitolo e alla congregazione generale e provinciale, e\u0300 il Superiore maggiore da solo o con il suo consiglio su cose di grande importanza, secondo le costituzioni e in termini che significano chiaramente la volonta\u0300 di obbligare in tale modo.<\/p><p>Detti precetti devono essere ingiunti in scritto o dinanzi a due testimoni.<\/p><p>I singoli membri dell\u2019Ordine sono tenuti ad obbedire al Sommo Pontefice, come loro Superiore supremo, anche in forza del vincolo sacro di obbedienza [45].<\/p><p>27. I Ministri esercitino l\u2019autorita\u0300 in spirito di servizio verso i fratelli [46], e in tutto cio\u0300 comandano, non si propongono altro, che di guidare la volonta\u0300 dei frati alla perfetta unione con la volonta\u0300 di Dio, nella qual cosa si trova il bene della comunita\u0300 e dei singoli [47].<\/p><p>Ma perche\u0301 ogni cosa nella comunita\u0300 proceda per il meglio, essi tessi osservino in tutto, come gli altri frati, i precetti della Chiesa e della Regola [48]; ferma restando, tuttavia, la legittima facolta\u0300 di decidere e di comandare cio\u0300 che va fatto, essi ascoltino volentieri i frati, chiedano il loro consenso o il loro consiglio secondo i casi, e promuovano la loro concorde collaborazione per il bene della Chiesa e dell\u2019Ordine [49].<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 13\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>28. I frati, in spirito di fede e di amore, nell\u2019eseguire gli ordini o nel compimento dei loro incarichi oppure nell\u2019assumere iniziative, cooperino con obbedienza attiva e responsabile, mettendo a disposizione tanto le energie della mente e della volonta\u0300 quanto i doni di natura e di grazia, sapendo di prestare la propria opera per l\u2019edificazione della Chiesa e dell\u2019Ordine [50].<\/p><p>Ogni frate puo\u0300 assumere iniziative, anche di una certa importanza, con il consenso della legittima autorita\u0300 e senza imporre minimamente oneri alla comunita\u0300.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Voto di non ambire<\/strong><\/p><p>29. Cristo Signore, pur essendo Dio, Spoglio\u0300 se stesso, prendendo la natura di servo (Cfr. Fil 2, 6-7), per servire in carita\u0300 e umilta\u0300 i fratelli e per \u201cdare la vita in riscatto per molti\u201d (Mc 10, 45).<\/p><p>La Regola dell\u2019Ordine appare profondamente impregnata di questa umilta\u0300 e carita\u0300; percio\u0300 i membri che la professano, seguono piu\u0300 da vicino l\u2019umiliazione di Cristo e diventano maggiormente idonei a continuare l\u2019opera di redenzione e a prestare il loro servizio agli umili.<\/p><p>Per questo motivo, sin dalla riforma dell\u2019Ordine, i frati nella professione solenne, dopo i tre voti di castita\u0300, poverta\u0300 e obbedienza, emettono il voto di non ambire, con il quale pubblicamente promettono di non aspirare mai, ne\u0301 direttamente ne\u0301 indirettamente, ad alcuna prelatura fuori dell\u2019Ordine e ad uffici di governo nell\u2019Ordine.<\/p><p>I frati, pervasi dello spirito di questo voto, evitano gli onori umani; cosi\u0300 infatti non diventano \u201cbramosi di vanagloria\u201d (Gal 5, 26) [51], ma la loro vita \u201ce\u0300 nascosta con Cristo in Dio\u201d (Col 3, 3).<\/p><p>\u00a0<\/p><p>30. FORMULE DELLA PROFESSIONE [52]<p>a) Per la professione dei voi temporanei<\/p><p>Io, N.N...<br \/>Faccio la mia professione,<br \/>e davanti alla comunita\u0300 e nelle tue mani, N.N. faccio voto alla Santissima Trinita\u0300<br \/>di castita\u0300 poverta\u0300 e obbedienza per un anno, secondo la Regola e le costituzioni<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 14\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>dell\u2019Ordine della Santissima Trinita\u0300.<\/p><p>Le parole seguenti devono essere pronunziate dai singoli:<\/p><p>Cosi\u0300 prometto con voto;<br \/>e per la grazia dello Spirito Santo,<br \/>per intercessione della beata Vergine Maria<br \/>e dei nostri santi Padri Giovanni e Felice,<br \/>mi aiuti a custodire fedelmente<br \/>quanto ora ho promesso.<br \/>b) Per la rinnovazione dei voti prescritta dal diritto Nel nome della Santissima Trinita\u0300:<br \/>Padre e Figlio e Spirito Santo.<br \/>Io, N.N.<br \/>Ripeto la mia professione<br \/>E prometto di nuovo per un anno<br \/>Castita\u0300, poverta\u0300 e obbedienza,<br \/>secondo la Regola e le costituzioni<br \/>dell\u2019Ordine della Santissima Trinita\u0300.<br \/>c) Per l\u2019emissione dei voti solenni<br \/>Io, N.N.<br \/>Chiamato dal Padre nel suo disegno d\u2019amore,<br \/>e mosso dallo Spirito Santo<br \/>a seguire piu\u0300 da vicino Cristo Redentore,<br \/>nella ferma volonta\u0300 di consacrarmi piu\u0300 intimamente<br \/>alla Santissima Trinita\u0300 con la professione solenne, davanti alla Chiesa e alla presenza della comunita\u0300,<br \/>nelle tue mani, N.N.<br \/>faccio voto di perpetua castita\u0300, poverta\u0300 e obbedienza<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 15\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>secondo la Regola e le costituzioni<br \/>dell\u2019Ordine della Santissima Trinita\u0300,<br \/>e mi dono con tutto il cuore a questa famiglia religiosa. INOLTRE, volendo in spirito di umilta\u0300 e di servizio Rinunziare a onori e privilegi,<br \/>faccio voto di non ambire direttamente<br \/>ne\u0301 indirettamente alcuna prelatura,<br \/>a norma delle costituzioni dell\u2019Ordine<br \/>Cosi\u0300 prometto solennemente con voto.<br \/>Con la grazia dello Spirito Santo<br \/>E l\u2019aiuto della beata Vergine Maria<br \/>E dei nostri Santi Padri Giovanni e Felice,<br \/>prometto di adempiere fedelmente \u201cfino alla morte\u201d questi miei propositi,<br \/>per vivere nelle perfetta carita\u0300<br \/>al servizio di Dio e della Chiesa.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 16\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>\u00a0<\/p><p><strong>Capitolo III: VITA COMUNE NELLA FRATERNITA\u0300<\/strong><\/p><p>31. La vita comune, ad esempio della Chiesa primitiva in cui la moltitudine dei cristiani era un cuor solo ed un\u2019anima sola (Cfr. At 4, 32), consiste nell\u2019unita\u0300 della stessa consacrazione, spirito, amore, preghiera e attivita\u0300. Essa infatti, di molti membri guidati dallo spirito del Padre, forma una sola famiglia raccolta nel nome Signore, che gode della sua presenza (Cfr. Mt 18, 20) e la manifesta, e rende piu\u0300 efficace l\u2019azione apostolica alla quale i singoli membri si dedicano.<\/p><p>32. Cosi\u0300 si presenta il nostro Ordine in quanto comunita\u0300 ecclesiale, \u201ccome un popolo adunato dall\u2019unita\u0300 del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo\u201d[53].<\/p><p>I frati si sforzino, percio\u0300, per vivere nella vita comunitaria quella perfetta comunione che esiste tra le divine Persone, esprimendo l\u2019unita\u0300 nella pluralita\u0300 e la pluralita\u0300 nell\u2019unita\u0300.<\/p><p>La comunita\u0300 dei frati deve abitare in una casa legittimamente costituita, sotto l\u2019autorita\u0300 del Ministro designato a norma di diritto. Le singole case devono avere almeno un oratorio, in cui si celebri e si conservi l\u2019Eucaristia, in modo che sia veramente il centro della comunita\u0300 [54].<\/p><p>33. La vita comune progredisce nell\u2019osservanza della stessa Regola e delle stesse costituzioni, per cui i membri intervengono agli atti conventuali e partecipano degli stessi diritti e doveri, anche se ai singoli vengono giustamente assegnati incarichi diversi, come a membra bene ordinate di un medesimo corpo.<\/p><p>34. La comunita\u0300 trinitaria nasce e cresce nell\u2019intima comunione con Dio il quale si manifesta specialmente nell\u2019ascolto frequente della Parola, nel confronto con essa, e nella celebrazione della liturgia particolarmente dell\u2019Eucaristia e della Penitenza.<\/p><p>Essa si rafforza e fiorisce nella sincera ed aperta conversazione tra i frati; conversazione che si manifesta nel frequente dialogo interpersonale e comunitario, nella reciproca sopportazione, nella gioiosa compartecipazione dei beni spirituali e nel mutuo servizio di carita\u0300, prestato di vero cuore [55].<\/p><p>Presiede i frati il Ministro che, in spirito di servizio, esercita la sua autorita\u0300 soprattutto come animatore della comunita\u0300.<\/p><p>35. La vita comune esige dai frati l\u2019accettazione di quanto la Chiesa e l\u2019Ordine propongono da osservare.<\/p><p>Oltre a quanto contenuto altrove nella legislazione dell\u2019Ordine, vi sono certe osservanze particolari che riguardano sia la vita della comunita\u0300 locale, sia, fatti i debiti riferimenti, quella della comunita\u0300 provinciale e dell\u2019Ordine.<\/p><p>-I frati portino l\u2019abito dell\u2019ordine, fatto a norma del diritto proprio, quale segno della propria consacrazione e della nostra fraternita\u0300 [56].<\/p><p>Il Ministro generale puo\u0300 permettere l\u2019uso di altri vestiti, quando vi sono ragioni particolari e fino a quando esse perdurano.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 17\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>-I frati \u201cdevono abitare nella propria casa religiosa osservando la vita comune e non possono assentarsene senza licenza del Superiore\u201d [57].<\/p><p>Nel concedere la suddetta licenza, siano osservate le norme del diritto universale e proprio.<\/p><p>-In tutte le case, a differenza dell\u2019intimita\u0300 e del e del raccoglimento, del lavoro e del bene comune dei frati, si osservi la clausura, \u201cin modo che vi sia sempre una parte della casa riservata esclusivamente ai religiosi\u201d [58].<\/p><p>-\u201cNel fare uso degli strumenti di comunicazione si osservi la necessaria discrezione e si eviti tutto quanto puo\u0300 nuocere alla propria vocazione e mettere in pericolo la castita\u0300 di una persona consacrata\u201d [59].<\/p><p>-La mensa comune, la ricreazione, i capitoli e le altre riunioni della comunita\u0300, con le quali la vita comune si rafforza e si rende visibile, siano da tutti tenute in grande considerazione.<\/p><p>-La cura dei frati infermi, con la quale la comunita\u0300 esercita un amore particolare per le sue membra piu\u0300 deboli, e l\u2019accoglienza benevola e gioiosa degli ospiti, siano praticate in maniera tale che sempre di piu\u0300 si fomenti l\u2019unione fra tutti i membri dell\u2019Ordine.<\/p><p>-I frati che \u201cpassati da questa vita stanno purificandosi\u201d, vengano suffragati secondo l\u2019antichissimo uso della Chiesa e dell\u2019Ordine, a norma del direttorio generale, specialmente con la celebrazione, in ogni casa dell\u2019Ordine, del sacrificio della Messa nei giorni stabiliti.<\/p><p>Poiche\u0301 simili osservanze esigono particolari disposizioni secondo le varie condizioni di tempi e luoghi, di esse si tratta nel direttorio generale e negli statuti delle province.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 18\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>\u00a0<\/p><p><strong>Capitolo IV: VITA SPIRITUALE<\/strong><\/p><p>36. I dogmi principali della nostra fede: Trinita\u0300 e Redenzione, sono il fondamento dottrinale della spiritualita\u0300 dell\u2019Ordine. Ma questa spiritualita\u0300 si traduce nella vita e nell\u2019azione quando i frati, mossi dallo Spirito Santo, cercano di conformarsi a Cristo:<\/p><p>-glorificatore della Triade augusta, in tutto il proprio comportamento, consacrandosi alla Santissima Trinita\u0300 nella pratica dei consigli, della liturgia, della ascesi e della preghiera;<\/p><p>-Redentore del genere umano, operando fattivamente per il bene materiale e spirituale degli oppressi, dei derelitti, dei bisognosi e di coloro che, per qualsiasi ragione, si trovano nel pericolo di perdere la fede.<\/p><p>Il mistero della Trinita\u0300 e\u0300 considerato dai frati specialmente come Dio-Amore, e pertanto come fonte prima, esempio massimo e fine ultimo della carita\u0300 redentiva verso il prossimo; bisogna quindi che i frati si impegnino e si diano senza risparmio all\u2019opera della redenzione umana, che viene compiuta dal Padre per il Figlio nello Spirito Santo.<\/p><p>37. In questo modo i nostri religiosi progrediscono con animo alacre e gioioso nella santita\u0300, ricevuta nel battesimo, concordi e unanimi nella preghiera, nella penitenza e nell\u2019operoso servizio fraterno, nella vigile attesa della venuta di Cristo [60].<\/p><p><strong>Vita liturgica<\/strong><\/p><p>38. I membri dell\u2019Ordine incontrano Cristo innanzitutto nella sacra liturgia [61]. In essa infatti Cristo annuncia ancora il suo Vangelo, ci ristora con il suo Corpo e con il suo Sangue e, mediante i sacramenti della fede, nell\u2019azione vivificante dello Spirito Santo, ci associa alla sua opera salvifica; cosi\u0300 noi partecipiamo, pregustandola, alla eterna e celeste liturgia [62].<\/p><p>Essi, celebrando consapevolmente e attivamente la liturgia, veramente come \u201cstirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo di acquisto\u201d (1 Pt 2, 9), lodano Dio in mezzo alla Chiesa, e sono trascinati e infiammati dalla urgente carita\u0300 di Cristo che si e\u0300 fatto servo di tutti [63].<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Santissima Eucarestia<\/strong><\/p><p>39. Il sacrificio e\u0300 il centro di tutto il culto liturgico e della vita della comunita\u0300. Con questa celebrazione, infatti, si ottiene la perfetta glorificazione della Santissima<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 19\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>Trinita\u0300, e \u201csi attua l\u2019opera della nostra redenzione\u201d[64], si scopre cosi\u0300 il vero senso della propria consacrazione.<\/p><p>I frati, infatti, nella comunione con Cristo, che e\u0300 via, verita\u0300 e vita, si confermano nella fede, nella speranza e nella carita\u0300 e, partecipando alla gloria e alla gioia del mistero eucaristico e, nell\u2019oblazione di se\u0301, inerendo in modo comunitario all\u2019azione redentrice di Cristo, si congiungono in fraterno vincolo nel realizzare le medesime finalita\u0300, che promuovono l\u2019amore di Dio e il servizio del prossimo, cosi\u0300 che la stessa comunita\u0300 diventi una sola fraternita\u0300.<\/p><p>40. I frati si adoperino volentieri perche\u0301 l\u2019Eucarestia diventi realmente culmine e fonte di tutta la loro vita [65].<\/p><p>Si impegnino per celebrare o praticare ogni giorno al sacrificio eucaristico [66].<\/p><p>Nelle domeniche e nelle feste piu\u0300 grandi della Chiesa e dell\u2019Ordine, celebrino l\u2019Eucarestia con maggiore solennita\u0300 e, per quanto possibile, comunitariamente.<\/p><p>41. Per fomentare sempre piu\u0300 la vita eucaristica, si raccomandano vivamente, in onore di cosi\u0300 grande mistero, gli altri esercizi di pieta\u0300, recepiti dal venerando uso della Chiesa e della tradizione dell\u2019Ordine.<\/p><p>I frati, inoltre, abbiano a cuore \u201cil dialogo quotidiano con Cristo Signore nella visita e nel culto personale della Santissima Eucarestia\u201d [67].<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Liturgia delle ore<\/strong><\/p><p>42. La Liturgia delle Ore e\u0300 la preghiera pubblica che la Chiesa, unita al Cristo suo sposo, innalza ogni giorno a gloria di Dio Padre; cosi\u0300, in modo eccellente, continua senza interruzione il culto che viene reso a Dio per mezzo della celebrazione del mistero eucaristico [68].<\/p><p>Percio\u0300 l\u2019ufficio divino, che sin dalle origini dell\u2019Ordine e\u0300 in vigore presso di noi, ordinato in modo da consacrare tutto il corso della giornata con la lode di Dio, deve essere assolto in maniera da diventare veramente sorgente di pieta\u0300, nutrimento della preghiera personale e incremento del ministero [69].<\/p><p>43. Nelle nostre comunita\u0300, d\u2019ordinario nella chiesa o nell\u2019oratorio, i religiosi celebrano in comune la Liturgia delle Ore, secondo il rito e la forma della Chiesa.<\/p><p>44. Fermo restando quanto disposto nel can. 276, &amp; 2. 3, i frati professi solenni recitino da soli quelle Ore canoniche che non avessero assolto nella recitazione comune, salva, tuttavia, la facolta\u0300 dei frati cooperatori di commutare le Ore con altra preghiera o lettura, prevista nel Rituale dell\u2019Ordine; gli altri frati cerchino di recitare in privato almeno le Lodi, Vespri e Compieta, in modo da compiere la preghiera pubblica della Chiesa.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 20\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>\u00a0<\/p><p><strong>Lettura divina e spirituale<\/strong><\/p><p>45. I nostri religiosi \u201cabbiano quotidianamente fra le mani la Sacra Scrittura\u201d [70], affinche\u0301 nella sua lettura assidua apprendano[19] la \u201csublime scienza di Gesu\u0300 Cristo\u201d (Fil 3, 8). In essa, infatti, il Padre celeste parla amorevolmente ai suoi figli e per mezzo di essa, ispirata dallo Spirito Santo, si instaura il colloquio con il Figlio di Dio, che e\u0300 la sua Parola.<\/p><p>I frati, durante tutta la loro vita religiosa, abbiano in grandissima stima lo studio e la meditazione della Parola divina [71].<\/p><p>Si promuova con massima cura nelle nostre comunita\u0300 la celebrazione della Parola di Dio, specialmente nei tempi di avvento e di quaresima e in altre occasioni piu\u0300 opportune per il profitto spirituale dei religiosi [72].<\/p><p>Salvo, pero\u0300, il dispositivo del can. 764, per predicare abitualmente ai nostri religiosi nelle chiese o oratori dell\u2019Ordine, si richiede la licenza del Superiore maggiore; in casi particolari e\u0300 sufficiente il permesso del Ministro locale.<\/p><p>46. I nostri religiosi coltivino non solo la lettura e lo studio della Sacra Scrittura, ma anche della Regola e delle costituzioni, dei Santi Padri, dei documenti della Chiesa e dell\u2019Ordine e di provati scrittori che trattano di dottrina spirituale.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Preghiera mentale e vocale<\/strong><\/p><p>47. \u201cLa vita spirituale non si esaurisce nella partecipazione alla sola sacra liturgia\u201d; chi e\u0300 tenuto a \u201cpregare senza interruzione\u201d e\u0300 chiamato a pregare in comune e a parlare in segreto con il Padre [73].<\/p><p>48. Ma perche\u0301 i frati possano penetrare piu\u0300 profondamente il mistero di Cristo, dedichino maggiore spazio all\u2019orazione mentale invece che alla molteplicita\u0300 delle preghiera [74].<\/p><p>La mediazione o orazione mentale comunitaria, il cui tempo, modo e luogo viene stabilito dal capitolo conventuale, sia fatta ogni giorno almeno per mezz\u2019ora.<\/p><p>49. I nostri religiosi fomentino con zelo gli esercizi di pieta\u0300 raccomandati dall\u2019uso della Chiesa, ed abbiano in grande stima sia le orazioni che le funzioni solenni che, secondo l\u2019uso, vengono celebrate nell\u2019Ordine.<\/p><p>Nello spirito della Regola si preghi ogni giorno in comune per il Sommo Pontefice e per l\u2019Episcopato della Chiesa, per le necessita\u0300 del mondo, per il Popolo santo di Dio e per la nostra famiglia trinitaria, per gli schiavi e i poveri, per i genitori e i benefattori.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 21\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>\u00a0<\/p><p><strong>Culto della Santissima Trinita\u0300<\/strong><\/p><p>50. I nostri frati onorino con tutte le forze e con speciale devozione la Santissima Trinita\u0300, e cerchino nella propria vita di \u201crendere presenti e quasi visibili Dio Padre e il Figlio suo incarnato, rinnovandosi e purificandosi continuamente sotto la guida dello Spirito Santo\u201d [75].<\/p><p>Perche\u0301 possano ottenere cio\u0300 che pienamente, tra gli altri esercizi ammessi nell\u2019Ordine, cerchino di conservare i seguenti:<\/p><p>-intitolare case e chiese alla Santissima Trinita\u0300;<\/p><p>-celebrare solennemente ogni anno la festa dell\u2019augusta Trinita\u0300, titolare dell\u2019Ordine, solennita\u0300 nella quale venga rinnovata la consacrazione a questo mistero;<\/p><p>-celebrare il giovedi\u0300, quando non lo vietano le rubriche, la Messa votiva e l\u2019Ufficio della Trinita\u0300;<\/p><p>-recitare ogni giorno la corona del trisagio [76].<\/p><p>Si ricordino poi, che ogni cosa fatta a gloria della Trinita\u0300, li conduce a vivere una vita di amore e di comunione con le Tre Persone, e che in questa vita consiste la loro speciale vocazione.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Culto del Santissimo Redentore<\/strong><\/p><p>51. Poiche\u0301 Dio Padre ha voluto benignamente rivelarsi a noi per il Figlio nello Spirito Santo specialmente nell\u2019economia della salvezza, un solo e medesimo vincolo lega i nostri frati sia alla Santissima Trinita\u0300 che a Cristo Redentore. Per questo i nostri Padri si conformano a Cristo Redentore nell\u2019esercizio delle opere di misericordia e, tributandogli venerazione e amore, esercitarono virtu\u0300 eroiche nel redimere gli schiavi e nel soccorrere gli infermi talora colpiti anche dalla peste, con pericolo perfino della loro vita.<\/p><p>I nostri frati, quindi, si sforzino con impegno per rivestirsi dei sentimenti di misericordia di Cristo Redentore, meditino assiduamente il mistero della sua passione e, per rendere culto a Cristo legato e sofferente, celebrino con solennita\u0300 la sua festa, sotto il titolo \u201cGesu\u0300 Nazareno\u201d.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 22\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>\u00a0<\/p><p><strong>Culto della Beata Maria Vergine, Madre di Dio<\/strong><\/p><p>52. Come \u201cMadre del Figlio di Dio\u201d, Maria e\u0300 \u201cfiglia prediletta del Padre e tempio dello Spirito Santo\u201d; ella \u201cconsacro\u0300 tutta se stessa al mistero della redenzione degli uomini\u201d. Fu l\u2019umile ancella del Signore \u201csingolare membro\u201d e madre della Chiesa, nonche\u0301 segno ed esempio luminoso della consacrazione religiosa, poiche\u0301 ci ha preceduti nella sequela di Cristo e, in modo eminente e singolare, ci ha dato ed e\u0300 il modello di servizio alla Chiesa [77].<\/p><p>Percio\u0300 i frati, per crescere quotidianamente nella santita\u0300 e portare frutti piu\u0300 abbondanti di apostolato, nutrano per la Vergine Maria sentimenti di pieta\u0300 filiale e di vera devozione, e fomentino il suo culto, venerandola, secondo l\u2019antichissima tradizione dell\u2019Ordine, sotto il titolo di Beata Vergine del Buon Rimedio, patrona principale del nostro Ordine [78], recitando il rosario e celebrando il sabato, secondo le rubriche, la Messa votiva e la Liturgia delle Ore.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Culto dei Santi dell\u2019Ordine<\/strong><\/p><p>53. I frati venerano con amore filiale il santo Fondatore Giovanni de Matha che, risplendente di ardente carita\u0300 verso la Santissima Trinita\u0300 e verso i poveri e gli schiavi, costituisce per noi un esempio straordinario.<\/p><p>Cosi\u0300 pure coltivano speciale devozione a San Felice, al santo Rifondatore Giovanni Battista della Concezione, e agli altri santi del nostro Ordine, i cui esempi di virtu\u0300 cercano di imitare con tutte le loro forze.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Esame di coscienza<\/strong><\/p><p>54. Per maggiormente fomentare la conversione e purificare lo spirito, giova molto l\u2019esame di coscienza quotidiano, che nell\u2019ascesi cristiana e\u0300 sempre stato tenuto in grande stima.<\/p><p>I nostri religiosi lo facciano ogni giorno in comune per alcuni minuti [79] e, per quanto e\u0300 possibile, durante la Compieta [80].<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Rito spirituale<\/strong><\/p><p>55. Si faccia in ogni casa una volta al mese il ritiro spirituale, nella maniera stabilita dal capitolo conventuale [81].<\/p><p>In occasione di questo ritiro, si tenga opportunamente il capitolo di rinnovazione di vita.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 23\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>\u00a0<\/p><p><strong>Esercizi spirituali<\/strong><\/p><p>56. I nostri frati, per rinnovare la loro vita spirituale e nutrire la loro vocazione trinitaria, attendano per alcuni giorni durante l\u2019anno gli esercizi spirituali, secondo gli statuti di ciascuna provincia [82].<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Silenzio<\/strong><\/p><p>57. La vita interiore richiede certi tempi di silenzio, perche\u0301 il religioso \u201cpossa ascoltare Dio che parla al suo cuore e sperimentare l\u2019intima comunione con Lui\u201d. La fede, infatti, la speranza, l\u2019amore di Dio e \u201cl\u2019affetto fraterno, aperto al mistero degli altri, comportano, quasi come postulato, necessita\u0300 del silenzio\u201d [83].<\/p><p>Pertanto, i nostri frati, secondo il precetto della Regola trinitaria, abbiano cura di osservare il silenzio.<\/p><p>Il direttorio e gli statuti provinciali stabiliscano quando e in quali luoghi il silenzio debba essere rigorosamente osservato.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Penitenza<\/strong><\/p><p>58. La Chiesa, santa e pur sempre bisognosa di purificazione, pratica continuamente la penitenza e il rinnovamento.<\/p><p>Tra le tentazioni e le tribolazioni del cammino e\u0300 sostenuta dalla forza della grazia di Dio, \u201caffinche\u0301 per l\u2019umana debolezza non venga meno alla perfetta fedelta\u0300, ma permanga degna sposa del suo Signore e, sotto l\u2019azione dello Spirito Santo, non cessi di rinnovare se stessa\u201d [84].<\/p><p>a) Sacramento della Penitenza<\/p><p>59. La Chiesa, per adempiere fedelmente l\u2019obbligo di purificarsi e rinnovarsi, ricevette dal suo sposo divino, come dono, il sacramento della Penitenza o riconciliazione, con il quale il dono primario della \u201cmetanoia\u201d o conversione al regno di Cristo, ricevuto un giorno con il battesimo, viene restaurato e fortificato.<\/p><p>Con questo sacramento il frate che, per grazia di Dio misericordioso, intraprende il cammino della Penitenza, ritorna al Padre, che \u201cci ha amati per primo\u201d (Gal 2, 26), e allo Spirito Santo che e\u0300 stato effuso in noi abbondantemente.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 24\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>Pertanto il religioso, spinto da tale spirito di conversione, perche\u0301 possa tradurre in pratica la vera \u201cmetanoia\u201d e possa raggiungere una unione piu\u0300 piena con il Corpo mistico di Cristo, si accosti con frequenza al sacramento della Penitenza [85].<\/p><p>b) Virtu\u0300 della penitenza<\/p><p>60. La conversione comprende il rinnovamento di tutta la vita dell\u2019uomo; percio\u0300 i religiosi, come membri di una comunita\u0300 penitente, abbracciano la croce, che e\u0300 prova dell\u2019amore piu\u0300 grande, ed esprime un arcano rapporto di unione \u201ctra la rinuncia e la gioia ... tra il sacrificio e la grandezza d\u2019animo, tra la disciplina e la liberta\u0300 spirituale\u201d [86].<\/p><p>I frati, quindi, benche\u0301 l\u2019osservanza costante dei voti, l\u2019adempimento degli obblighi, la gioiosa accettazione delle difficolta\u0300, derivanti dal lavoro o dall\u2019apostolato e dalla vita comune, siano da ritenere come vere forme di penitenza, non tralascino, tuttavia, quegli esercizi spirituali di penitenza, che la Chiesa universale o locale prescrive o che la Regola impone, adattati pero\u0300 alla mentalita\u0300 e ai costumi dei popoli.<\/p><p>61. Nelle nostre comunita\u0300, con la liturgia e la Chiesa, sia strettamente osservato il tempo di quaresima, come particolare periodo di penitenza [87].<\/p><p>Tutti i venerdi\u0300 dell\u2019anno siano ritenuti, secondo le prescrizioni della Chiesa, come giorni penitenziali [88].<\/p><p>Il tempo di avvento, invece, sia celebrato, secondo l\u2019uso della Chiesa e lo spirito dell\u2019Ordine, nella vigile attesa di Cristo e nella risoluta conversione del cuore.<\/p><p>Oltre a quanto stabilito dalla Chiesa, gli statuti di ogni provincia determinino forme, anche nuove, di penitenza, la cui attivazione pratica e\u0300 rimessa alle definizioni dei capitoli conventuali.<\/p><p>62. Inoltre i nostri religiosi pratichino, a testimonianza di poverta\u0300 e di carita\u0300, tutte quelle forme penitenziali che comportano un certo risparmio, perche\u0301 possano compiere opere di misericordia.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Esortazione<\/strong><\/p><p>63. I frati, pertanto, seguendo l\u2019esempio mirabile della Beata Maria Vergine e dei nostri Padre che fiorirono nella santita\u0300, specialmente del Fondatore e del Rifondatore, conducano una vita santa, conservando integra la fede, la speranza, sincera la carita\u0300 [89].<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 25\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>\u00a0<\/p><p><strong>Capitolo V: APOSTOLATO DELL\u2019ORDINE<\/strong><\/p><p>64. I frati, intimamente consacrati alla Chiesa al suo mistero, partecipano piu\u0300 pienamente alla missione redentrice che Cristo Signore ha ricevuto dal Padre per lo Spirito Santo, secondo le parole del Vangelo: \u201cLo Spirito del Signore e\u0300 sopra di me; per questo mi ha consacrato con l\u2019unzione, e mi ha mandato per annunciare ai poveri un lieto messaggio, per risanare i contriti di cuore, per proclamare ai prigionieri la liberazione...\u201d (Lc 4, 18).<\/p><p>La Santa Trinita\u0300, pertanto, e\u0300 il principio movente e, per nuovo titolo, la ragione suprema del nostro apostolato, il cui compito e\u0300 mettersi a servizio della Chiesa universale e particolare, nelle opere di carita\u0300 e del sacro ministero, secondo il carisma proprio dell\u2019Ordine.<\/p><p>I frati, per la carita\u0300 redentiva, dalla quale e\u0300 animato e informato tutto l\u2019apostolato dell\u2019Ordine, partecipano e testimoniano l\u2019amore della Trinita\u0300 nell\u2019opera della salvezza umana.<\/p><p>65. Il nostro Ordine, quindi, cerca di partecipare alla missione della Chiesa e alla sua azione pastorale, sia presso il popolo cristiano che nel campo missionario ed ecumenico [90], per l\u2019edificazione del Regno di Dio, nel ministero di fede e nel servizio di carita\u0300 e di redenzione.<\/p><p>66. Nell\u2019esercizio delle opere di apostolato, i frati sono soggetti anche alla potesta\u0300 dei Vescovi, \u201cai quali devono rispetto devoto e riverenza\u201d [91].<\/p><p>Nell\u2019esercizio dell\u2019apostolato, gli strumenti di comunicazione sociale vengano usati secondo l\u2019opportunita\u0300, e osservando esattamente le prescrizioni del diritto universale.<\/p><p>Tutti i religiosi per poter pubblicare scritti che trattano questioni di religione o costumi, necessitano anche della licenza del proprio Superiore maggiore, a norma del can. 832. Questi, poi, non conceda detta licenza se almeno un religioso, esperto in materia che adempie l\u2019ufficio di censore, non avra\u0300 dato, in scritto, parere favorevole.<\/p><p>Nell\u2019organizzare le opere, i Vescovi e i Superiori procedano su un piano di reciproca intesa [92].<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Apostolato caritativo-redentivo<\/strong><\/p><p>67. I frati, aderendo al progetto del Fondatore e rivolgendo l\u2019attenzione alle necessita\u0300 della Chiesa, hanno il dovere di prestare la loro opera di redenzione e di misericordia per aiutare quelle persone la cui fede e\u0300 in pericolo. E faranno cio\u0300 per coloro che sono gravati dal peso dell\u2019odierna schiavitu\u0300 [93].<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 26\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>Sono tenuti a promuovere, con assidua e solerte attivita\u0300, queste opere di carita\u0300 di redenzione anche con la collaborazione dei membri della famiglia trinitaria, dei benefattori e di altre persone di buona volonta\u0300.<\/p><p>Nel contesto della persecuzione per Cristo o di coloro la cui fede cristiana e\u0300 in pericolo o impedita, l'Ordine promuovera\u0300 questa carita\u0300 redentrice per mezzo dell'Ufficio del Procuratore Generale della Redenzione che, seguendo la tradizione dell'Ordine, promuove l'informazione e la consapevolezza, la preghiera per i perseguitati e i progetti concreti.<\/p><p>68. Inoltre, riservato quanto basta al loro parco sostentamento, nello spirito della condivisione dei beni secondo la Regola e la tradizione dell\u2019Ordine, destinino i loro beni ad opere di misericordia e di redenzione, specialmente per quelli che soffrono a causa della fede [94].<\/p><p>69. Essendo pero\u0300 molto vasti i campi della carita\u0300 redentiva, e\u0300 compito del capitolo generale, considerati i segni dei tempi, stabilire quali opere, secondo le necessita\u0300 piu\u0300 urgenti della Chiesa e la costante ispirazione dell\u2019Ordine, i nostri devono scegliere ed esercitare.<\/p><p>70. Spetta anche al capitolo e alla congregazione decidere, se la gravita\u0300 del caso lo richiede, in che misura le case e le provincie devono contribuire.<\/p><p>Tocca alle singole provincie definire come tale apostolato deve essere esercitato, considerate le condizioni dei luoghi e tenute presenti le norme dell\u2019Ordine e delle Chiese locali.<\/p><p>Nelle varie comunita\u0300 dell\u2019Ordine e\u0300 il capitolo conventuale ad assumersi l\u2019onere, con l\u2019approvazione della competente autorita\u0300, di ordinare e dirigere l\u2019attivita\u0300 apostolica di carita\u0300, e di adeguarla alle circostanze dei luoghi e dei tempi.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Apostolato missionario<\/strong><\/p><p>71. \u201cEssendo tutta la Chiesa missionaria, ed essendo l\u2019opera dell\u2019evangelizzazione dovere fondamentale del Popolo di Dio\u201d [95], il nostro Ordine adempie questo dovere anche in forma diretta nelle stesse terre di missione [96]; cio\u0300 che, per verita\u0300, risponde al nostro spirito, al nostro patrimonio e alla nostra tradizione.<\/p><p>Nelle missioni, infatti, l\u2019Ordine promuove la redenzione delle persone, esercita opere di carita\u0300 e di apostolato, edifica, mediante il battesimo, nuovi templi e santuari della Trinita\u0300.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 27\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>\u00a0<\/p><p><strong>Ministero parrocchiale<\/strong><\/p><p>72. Il nostro Ordine e\u0300 disponibile per la molteplice opera di apostolato e per le varie iniziative del compito pastorale della Chiesa.<\/p><p>Percio\u0300 i nostri religiosi, \u201ccon piena coscienza e impegno, lavorino\u201d nelle chiese locali, e volentieri prendano parte al ministero pastorale, secondo le esigenze dei luoghi e del Popolo di Dio; in modo, tuttavia, \u201cche nella famiglia diocesana, sappiano rappresentare ed esprimere la testimonianza specifica e la genuina missione dell\u2019Ordine\u201d, e \u201cconservino fedelmente una sostanziale partecipazione alla vita della comunita\u0300\u201d [97].<\/p><p>Nell\u2019accettare, dirigere e lasciare parrocchie, cappellanie ed altro opere o incarichi, vengano osservate le prescrizioni della Chiesa e dell\u2019Ordine [98].<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>La Trinita\u0300 nell\u2019attivita\u0300 apostolica dell\u2019Ordine<\/strong><\/p><p>73. I frati curino di promuovere assiduamente, con la parola e con l\u2019azione, il culto e la devozione verso la Santissima Trinita\u0300, usando anche mezzi e sussidi adatti ai tempi odierni, affinche\u0301 gli uomini siano aiutati a conoscere ad amare Dio uno e trino, specialmente nelle sue relazioni con il genere umano, e in quelle cose che testimoniano e rendono manifesta la sua vivificante presenza nelle anime e nel mondo.<\/p><p>74. Nell\u2019apostolato sia proprio dell\u2019Ordine che in quello comune della Chiesa, i nostri religiosi aiutino i fedeli ad acquistare una fede viva e matura che, presentando ogni cosa alla luce del mistero trinitario, porti lume e conforto nelle angustie della vita e sproni alla giustizia e alla carita\u0300, particolarmente versi i bisognosi [99].<\/p><p>Prestino, poi, un aiuto speciale ai fedeli ascritti alle nostre associazioni, perche\u0301 professino un culto speciale nell\u2019augusto mistero e cooperino nelle opere di apostolato dell\u2019Ordine.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Capitolo VI: FORMAZIONE DEI FRATI<\/strong><\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 28\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>\u00a0<\/p><p><strong>Vocazioni<\/strong><\/p><p>75. Cristo Signore, che chiamo\u0300 alcuni in modo speciale, anche oggi continuamente, con chiamata particolare, invita altri alla sua peculiare sequela nella vita religiosa.<\/p><p>I nostri religiosi, consapevoli che la vocazione e\u0300 un dono dello Spirito, impieghino tutte le loro forze nel promuovere tali vocazioni, nel riconoscerle e nel coltivarle [100]; opera, questa, certamente di grandissima importanza e molto difficile che va, senza dubbio, a vantaggio della Chiesa e dell\u2019Ordine.<\/p><p>76. In ogni provincia, quindi, sia promossa diligentemente l\u2019opera delle vocazioni, e il Ministro provinciale con il suo consiglio disponga tutte le cose perche\u0301, mediante la formazione scientifica congiunta a quella umana, secondo i principi della Chiesa e della santa pedagogia, i candidati vengano meglio preparati ad accogliere il dono della vocazione con animo libero e gioioso.<\/p><p>77. Ricordino i nostri religiosi che l\u2019esempio della propria vita e della propria attivita\u0300 apostolica vissute gioiosamente, costituiscono la propaganda migliore del nostro Ordine e il migliore invito ad abbracciare la vita religiosa trinitaria [101].<\/p><p>Pertanto, le nostre case, con il concorso di tutti i religiosi, diventino comunita\u0300 ben disposte ad accogliere i chiamati tra di noi.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Formazione<\/strong><\/p><p>78. La formazione dei nostri frati, dalla quale soprattutto dipende l\u2019incremento e la fecondita\u0300 dell\u2019Ordine, e\u0300 diretta a promuovere la maturita\u0300 della persona sia nell\u2019ordine della natura che della grazia, e a plasmare ed arricchire armoniosamente le disposizioni dell\u2019animo e le doti morali, intellettuali, sociali, culturali, secondo lo spirito dell\u2019Ordine, maggiormente idonei alla sequela di Cristo e al servizio del popolo di Dio.<\/p><p>Il processo formativo non mira solo alla perfezione della persona umana, ma anche a far si\u0300 che i candidati diventino strumenti idonei del mistero della salvezza.<\/p><p>Pertanto, devono essere messi in atto diligentemente tutti i principi dell\u2019educazione cristiana e della formazione religiosa e trinitaria, e ricercati gli opportuni sussidi dalle varie scienze psicologiche e pedagogiche.<\/p><p>79. Le costituzioni danno le norme generali della formazione. Il direttorio generale, gli statuti provinciali e il piano di formazione e degli studi sia generale che provinciale, definiscono il resto, salva pero\u0300 l\u2019indole e l\u2019unita\u0300 dei progetti.<\/p><p>La formazione e\u0300 affidata in modo speciale ai Superiori e ai loro consigli, coadiuvati dai segretari di diverso grado o speciali commissioni per la formazione.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 29\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>80. Gli elementi della formazione devono corrispondere sotto ogni aspetto alle esigenze della Chiesa universale e dell\u2019Ordine, ma soprattutto occorre che siano adeguati alle varie circostanze di tempo e di luogo in cui i religiosi dovranno principalmente svolgere il ministero apostolico.<\/p><p>81. Tale formazione, da impartire gradualmente, prevede fasi e gradi diversi che, considerata e assodata l\u2019idoneita\u0300 di ciascun candidato, si accordano con il processo di maturazione degli studi.<\/p><p>Percio\u0300 la durata dei diversi gradi deve svolgersi tra un tempo minimo e massimo.<\/p><p>82. Il corso formativo che i nostri candidati devono compiere comprende due periodi:<\/p><p>1. il periodo di formazione che prevede la professione solenne e che comprende:<\/p><p>a) il noviziato, al quale viene premesso un tempo di esperimento o postulato;<\/p><p>b) il dopo noviziato, fino alla professione solenne. 2. Il periodo seguente alla professione solenne.<\/p><p>83. I candidati devono chiedere per iscritto l\u2019ammissione ai vari gradi di formazione. Il Superiore maggiore li ammette a norma del direttorio generale<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Noviziato<\/strong><\/p><p>84. Terminato il periodo di esperimento, il candidato che risulta idoneo a norma del diritto sia della Chiesa che dell\u2019Ordine, viene ammesso legittimamente al noviziato.<\/p><p>85. L\u2019ammissione al noviziato spetta al Superiore maggiore con il voto deliberativo del suo consiglio, previo il voto consultivo del capitolo conventuale della casa, dove il candidato ha trascorso il postulato.<\/p><p>86. E\u0300 ammesso invalidamente al noviziato:<br \/>1. chi non ha ancora compiuto 17 anni di eta\u0300; 2. chi e\u0300 sposato, durante il matrimonio;<\/p><p>3. chi e\u0300 attualmente legato con un vincolo sacro a qualche istituto di vita consacrata, o e\u0300 incorporato in una societa\u0300 di vita apostolica, salvo il dispositivo del canone 684;<\/p><p>4. chi entra nell\u2019Istituto indotto da violenza, da grave timore o da inganno, e chi e\u0300 accettato da un Superiore costretto allo stesso modo;<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 30\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>5. chi ha nascosto di essere stato incorporato in un istituto di vita consacrata o in una societa\u0300 di vita apostolica [102].<\/p><p>87. Il noviziato, con il quale si inizia la vita nell\u2019Istituto \u201ce\u0300 ordinato a far si\u0300 che i novizi possano prendere meglio coscienza della vocazione divina, quale e\u0300 propria dell\u2019ordine, sperimentare lo stile di vita, formarsi mente e cuore secondo il suo spirito; e al tempo stesso siano verificate le loro intenzioni e la loro idoneita\u0300 [103]\u201d<\/p><p>E\u0300 anche proprio del noviziato manifestare al novizio le cose che si esigono nella vita religiosa propria dell\u2019ordine e, mirando ad una carita\u0300 piu\u0300 perfetta, abituarlo alla pratica della vita teologica e dei consigli evangelici, secondo la dottrina del Signore proposta nel Vangelo.<\/p><p>Il novizio, quindi, deve essere istruito e gradualmente iniziato allo spirito e alle opere dell\u2019Ordine, in modo che di giorno in giorno, nella sua condotta impari a condurre e a mettere insieme armoniosamente quella vita spirituale, comunitaria e apostolica, che in seguito dovra\u0300 vivere [104].<\/p><p>88. Il maestro dei novizi viene designato a norma degli statuti della provincia. Egli sia professo solenne nell\u2019Ordine, cospicuo per carita\u0300, prudenza, osservanza religiosa, e costituito nel sacerdozio [105].<\/p><p>I novizi, con l\u2019opera e la cura del maestro, siano formati a conoscere e a vivere convenientemente la vita spirituale; si nutrano della lettura divina, della partecipazione attiva alla sacra liturgia, e della preghiera personale, e si esercitino congruentemente nella mortificazione.<\/p><p>Il maestro rivolga la sua opera zelante principalmente a far si\u0300 che essi attendano allo studio assiduo della Regola e delle costituzioni, e vengano istruiti sulla vita del Fondatore, sulla storia e sulla spiritualita\u0300 dell\u2019Ordine.<\/p><p>89. Per integrare la formazione dei novizi e per sperimentare praticamente, in qualche modo, la loro attitudine allo stile di vita dell\u2019Ordine, gli statuti di ogni provincia possano stabilire opportuni intervalli di tempo, secondo la mente e le norme della Chiesa [106].<\/p><p>90. Il noviziato e\u0300 uno e identico per tutti i candidati e, per essere valido, deve essere trascorso in case debitamente designate dal Ministro generale con il consenso del suo consiglio, su proposta del consiglio provinciale, e deve comprendere dodici mesi, non computando i periodi di tempo di attivita\u0300 formativa, trascorsi fuori della casa del noviziato.<\/p><p>Il noviziato non sia prolungato oltre i due anni [107].<\/p><p>91. Salvo le disposizioni del diritto universale, un\u2019assenza dalla casa del noviziato, durante l\u2019anno canonico, che superi i tre mesi continui o discontinui, rende invalido il noviziato. Un\u2019assenza che superi i quindici giorni deve essere recuperata [108].<\/p><p>92. Il novizio puo\u0300 liberamente lasciare l\u2019Ordine; d\u2019altra parte, la competente autorita\u0300 puo\u0300 dimetterlo, a norma del direttorio generale [109].<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 31\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>\u00a0<\/p><p><strong>Professione temporanea<\/strong><\/p><p>93. Terminato il noviziato, il candidato si lega all\u2019Ordine con la professione temporanea, con la quale si impegna con voto pubblico all\u2019osservanza dei tre consigli evangelici per un anno, trascorso il quale, i voti vengono rinnovati annualmente per uno spazio di tre anni. Gli statuti di ciascuna provincia possono stabilire uno spazio di tempo piu\u0300 lungo per la professione temporanea, tuttavia non piu\u0300 di un altro triennio. Ma, per giusta causa, il Ministro provinciale con il consenso del suo consiglio puo\u0300 prorogare lo spazio di tempo stabilito per la professione temporanea, tuttavia non oltre i nove anni complessivi, o ridurlo ma non a meno di tre anni [110].<\/p><p>94. Per la validita\u0300 della professione temporanea si richiede:<\/p><p>a) che sia stato compiuto almeno il diciottesimo anno di eta\u0300;<\/p><p>b) che il noviziato sia stato portato a termine validamente;<\/p><p>c) l\u2019ammissione da parte del Superiore maggiore con voto deliberato del suo consiglio, previo il voto consultivo del capitolo della casa di noviziato;<\/p><p>d) che sia espressa e libera;<\/p><p>e) che sia ricevuta dal Superiore maggiore personalmente o per mezzo di un solo delegato [111].<\/p><p>95. Questo spazio di tempo costituisce la preparazione alla professione solenne, con la quale la formazione religiosa trinitaria gia\u0300 iniziata, continua teoricamente e praticamente.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Professione solenne<\/strong><\/p><p>96. Terminato il tempo per il quale e\u0300 stata emessa la professione temporanea, il religioso che lo richiede spontaneamente in scritto e che e\u0300 stato trovato idoneo, venga ammesso alla professione solenne dal Ministro provinciale, dopo aver ricevuto il voto consultivo del capitolo conventuale delle case nelle quali il candidato ha dimorato almeno per sei mesi continui, e il voto deliberativo del proprio consiglio; altrimenti torni al secolo, a meno che non vi sia ancora spazio per una proroga a norma del diritto.<\/p><p>Con la professione solenne, il religioso viene incorporato definitivamente all\u2019Ordine.<\/p><p>97. Oltre a quanto detto nel numero 94 c), d), e), per la validita\u0300 della professione solenne si richiedono almeno 21 anni compiuti e la previa professione temporanea<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 32\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>di tre anni, salva tuttavia la facolta\u0300 del Ministro provinciale di anticipare, per giusta causa, la professione solenne, non pero\u0300 di oltre tre mesi [112].<\/p><p>98. Dopo i voti solenni, la formazione dei frati sia protratta convenientemente, perche\u0301 essi arricchiscano e perfezionino le doti personali e l\u2019inserimento specifico nella vita comunitaria e apostolica dell\u2019Ordine.<\/p><p>99. Coloro che sono chiamati al sacerdozio, tenuto conto delle norme della Chiesa e considerata l\u2019indole dell\u2019Ordine, devono tendere a divenire, attraverso gli studi ecclesiastici, veri pastori di anime, sull\u2019esempio di Gesu\u0300 Cristo maestro, sacerdote e pastore [113].<\/p><p>100. I frati non chierici, invece, secondo la capacita\u0300 di ciascuno, siano educati non solo alle arti e agli studi, ma anche alla scienza teologica, liturgica e pastorale, perche\u0301 possano cooperare piu\u0300 efficacemente all\u2019apostolato ministeriale, per il bene della Chiesa e dell\u2019Ordine [114].<\/p><p>Qualora le circostanze lo richiedessero, i nostri frati non chierici, premessa una congrua formazione, con il consenso del consiglio provinciale e osservate le norme della Chiesa, possono accedere al diaconato permanente ed esercitare il ministero annesso a questo ordine sacro.<\/p><p>Il Superiore maggiore, sentito il suo consiglio, puo\u0300 permettere che un frate non chierico passi allo stato clericale, se avra\u0300 constatato che egli ha le qualita\u0300 richieste.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Comunita\u0300 educativa<\/strong><\/p><p>101. La formazione umana, religiosa, spirituale ed apostolica dei candidati esige che vi sia una comunita\u0300 educatrice, che, in comunione di spirito e di azione, attenda assiduamente alla formazione dei candidati.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Formazione permanente<\/strong><\/p><p>102. La formazione dei frati non termina con l\u2019aver emesso la professione solenne, o con l\u2019aver ricevuto il sacerdozio, o con l\u2019aver espletato il corso sia ecclesiastico che stabilito dall\u2019Ordine, ma deve essere proseguita per tutta la vita [115].<\/p><p>Pertanto, i nostri religiosi cerchino continuamente di perfezionare la loro cultura dottrinale, spirituale e tecnica, tenuto conto del progresso delle scienze nel campo psicologico, fisiologico, teologico-pastorale e sociale, di modo che possano rinnovare incessantemente e far crescere giorno per giorno la vita religiosa trinitaria.<\/p><p>103. A tale fine si tengano corso speciali e convegni, che i frati cercheranno di frequentare.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 33\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>I ministri e le comunita\u0300 siano disponibili verso i religiosi, procurando mezzi necessari e tempo, affinche\u0301 essi possano realizzare il perfezionamento della propria persona, consentaneo alle esigenze dei tempi e all\u2019esercizio dei propri incarichi.<\/p><p>104. Si abbia presente, in modo particolare, il rinnovamento della stessa vita religiosa nella testimonianza della poverta\u0300 e del servizio verso i bisognosi e gli oppressi, nonche\u0301 dell\u2019obbedienza e della castita\u0300, per cui la comunita\u0300 diviene segno di fraternita\u0300 e di unita\u0300 [116].<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 34\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>\u00a0<\/p><p><strong>Capitolo VII: GOVERNO DELL\u2019ORDINE<\/strong><\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Parte prima: Governo in genere<\/strong><\/p><p>105. L\u2019Ordine della Santa Trinita\u0300 e\u0300 persona giuridica debitamente eretta nella Chiesa, e partecipe della potesta\u0300 legislativa, esecutiva e giudiziaria della Chiesa stessa [117].<\/p><p>Pertanto, con norme proprie e sotto la direzione della legittima autorita\u0300, ordina e dirige rettamente ed efficacemente la vita e l\u2019azione di tutta la fraternita\u0300.<\/p><p>106. La forma di governo e di autorita\u0300, che procede dallo Spirito del Signore in connessione con la sacra Gerarchia, evidenzia l\u2019unita\u0300 dell\u2019Ordine, tenuto conto dei principi di sussidiarieta\u0300 e di corresponsabilita\u0300.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Struttura giuridica dell\u2019Ordine<\/strong><\/p><p>107. L\u2019Ordine della Santa Trinita\u0300 e\u0300 costituito da frati che, per quanto concerne il regime, riuniti in piu\u0300 case, conducono vita comune sotto il Ministro della casa legittimamente designato. L\u2019unione di piu\u0300 case legittimamente eretta sotto lo stesso Superiore e\u0300 chiamata provincia. Nell\u2019Ordine sono ammesse anche le viceprovince, i vicariati sia generali che provinciali, e le case immediatamente soggette al Ministro generale e al suo consiglio.<\/p><p>Tutte queste circoscrizioni o giurisdizioni possono essere ordinarie o missionarie. 108. Per erigere canonicamente una casa, si tenga presente:<\/p><p>-il bene della Chiesa e dell\u2019Ordine;<\/p><p>-la possibilita\u0300 di condurre regolarmente la vita religiosa, e le condizioni da essa richieste secondo le finalita\u0300 e lo spirito dell\u2019Ordine;<\/p><p>-l\u2019opportunita\u0300 del lavoro e delle opere secondo l\u2019indole propria dell\u2019Ordine.<\/p><p>La casa religiosa canonicamente eretta e\u0300 riconosciuta come persona giuridica.<\/p><p>L\u2019erezione di una casa spetta al Ministro provinciale con il consenso del suo consiglio, informatone il Ministro generale previo il consenso scritto del Vescovo diocesano; la soppressione, invece, spetta al Ministro generale. Sia nell\u2019erezione che nella soppressione, devono essere osservate le prescrizioni del diritto universale e proprio [118].<\/p><p>109. Per costituire una provincia o una viceprovincia si richiedono i mezzi necessari per il sicuro adempimento degli obblighi dell\u2019Ordine, ed inoltre il prestabilito numero di case e di frati, secondo il direttorio generale.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 35\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>E\u0300 di competenza del capitolo generale decidere della erezione, unione, divisione e soppressione delle province, viceprovince e vicariati generali.<\/p><p>Spetta al consiglio generale, sentiti gli interessati, preparare quanto e\u0300 preventivamente richiesto, secondo le norme del diritto universale e proprio.<\/p><p>110. La provincia o la viceprovincia canonicamente eretta e\u0300 persona giuridica, e le compete, osservate le dovute condizioni:<\/p><p>-partecipare al capitolo e alla congregazione generale; -celebrare il capitolo;<br \/>-redigere statuti;<\/p><p>-deliberare circa l\u2019erezione, unione o soppressione di un vicariato provinciale, sia ordinario che missionario, secondo le norme del direttorio generale e degli statuti provinciali;<\/p><p>-erigere case nella propria giurisdizione e chiederne al Ministro generale la soppressione;<\/p><p>-ricevere religiosi e dimetterli, a norma del diritto universale e proprio.<\/p><p>111. Quando ve ne sono le condizioni, la missione puo\u0300 essere eretta in vicariato, viceprovincia o provincia missionaria, con statuto proprio.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Leggi e altre norme dell\u2019Ordine<\/strong><\/p><p>112. Le costituzioni generali, approvate dalla Sede Apostolica, costituiscono il codice fondamentale delle norme dell\u2019Ordine, dalle quali e\u0300 retta la fraternita\u0300 trinitaria.<\/p><p>La loro interpretazione pratica spetta al capitolo generale; fuori dal capitolo e fino alla sua celebrazione, spetta alla congregazione e al capitolo generale. E\u0300 anche di pertinenza di queste autorita\u0300 dispensare temporaneamente, in casi particolari e per giusta causa, dalle prescrizioni disciplinari delle costituzioni.<\/p><p>L\u2019interpretazione autentica delle costituzioni, e similmente l\u2019aggiunta o la soppressione e l\u2019innovazione di articoli spetta alla Santa Sede, previa petizione fatta collegialmente da due terzi dei vocali del capitolo generale.<\/p><p>113. Il direttorio generale dell\u2019Ordine, redatto dall\u2019autorita\u0300 del capitolo generale, contiene altre norme vigenti in tutto l\u2019Ordine, della cui interpretazione, cambiamento, soppressione e dispensa tratta lo stesso direttorio.<\/p><p>114. Per ciascuna provincia, regione, gruppo, segretariato, possono essere redatti statuti propri, che non siano contrari alle norme generali, e che devono essere approvati dalla legittima autorita\u0300.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 36\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>115. Il frate, per la propria professione nell\u2019Ordine, e\u0300 tenuto non solo ad osservare integralmente e con fedelta\u0300 i consigli evangelici, ma anche a vivere secondo le costituzioni e le altre norme che costituiscono il diritto proprio dell\u2019Ordine, e in tal modo tendere alla perfezione del proprio stato [119].<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Autorita\u0300 dell\u2019Ordine e sua funzione<\/strong><\/p><p>116. Nell\u2019Ordine si distingue una duplice autorita\u0300:<\/p><p>a) l\u2019autorita\u0300 personale, che comporta potesta\u0300 di giurisdizione e uffici di governo, comprende diversi gradi:<\/p><p>-Ministro generale,<\/p><p>-Ministro provinciale e a modo di provinciale, Ministro locale;<\/p><p>b) l\u2019autorita\u0300 collegiale, che e\u0300 propria dei capitoli, delle congregazioni e talvolta dei consigli di diverso grado [120].<\/p><p>117. L\u2019autorita\u0300, che riguarda soprattutto l\u2019ambito della fraternita\u0300, e\u0300 un vero servizio di ministero nell\u2019Ordine, e ad essa, per analogia con l\u2019ufficio ecclesiastico pastorale, e\u0300 attribuita la triplice funzione di insegnare, santificare e governare [121].<\/p><p>118. Percio\u0300, l\u2019autorita\u0300 nell\u2019Ordine, entro i limiti della rispettiva competenza, e con la collaborazione della comunita\u0300 che presiede, e\u0300 tenuta:<\/p><p>a) a procurare che i frati conoscano bene e amino, in comunione con il magistero della Chiesa, la dottrina della vita consacrata, il carisma particolare, la spiritualita\u0300 e il patrimonio dell\u2019Ordine;<\/p><p>b) a promuovere continuamente la perfezione della carita\u0300, mediante la fedele osservanza dei voti, alla pratica della vita spirituale e l\u2019esercizio assiduo dell\u2019apostolato;<\/p><p>c) a regolare, secondo le norme dell\u2019Ordine, la vita della comunita\u0300 e dei singoli frati; a provvedere, con mezzi adatti, alle necessita\u0300 spirituali e materiali dei frati e delle comunita\u0300; a fomentare la mutua edificazione e la testimonianza evangelica della vita.<\/p><p>119. Nell\u2019Ordine sono ritenuti uffici di governo: a) il Ministro generale,<br \/>il Ministro provinciale,<br \/>il Ministro a modo di provinciale,<\/p><p>il Ministro locale,<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 37\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>i loro Vicari;<br \/>b) i consiglieri generali,<br \/>i consiglieri provinciali,<br \/>i consiglieri del Ministro a modo di provinciale.<\/p><p>I consiglieri, pero\u0300, esercitano il loro ufficio non singolarmente, ma quando formano un gruppo di persone o talvolta un collegio [122].<\/p><p>120. Vi sono molti altri uffici che nell\u2019Ordine non conferiscono giurisdizione, ma designano incarichi o compiti che in esso vengono svolti.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Provvisione e perdita degli uffici<\/strong><\/p><p>121. La provvisione degli uffici di governo si effettua per elezione e conferma dell\u2019eletto o, se si tratta di postulazione, per ammissione della medesima o, in caso particolare, per compromesso.<\/p><p>Qualsiasi provvisione di uffici deve essere fatta in modo legittimo e nella forma prescritta dal diritto universale, dalle costituzioni e dal direttorio generale.<\/p><p>La provvisione di uffici non di governo viene fatta nella forma stabilita nel direttorio generale.<\/p><p>122. Perche\u0301 uno possa godere della voce attiva o passiva nella provvisione degli uffici, e\u0300 necessario che sia professo solenne nell\u2019Ordine, a meno che in qualche caso particolare non sia disposto altrimenti, ed abbia le qualita\u0300 richieste dal diritto universale e proprio.<\/p><p>123. Per l\u2019ufficio di Ministro generale, provinciale e a modo di provinciale si richiede, per la validita\u0300, che il religioso sia professo solenne da dieci anni [123]. Il Ministro della casa, invece, deve essere professo solenne dal tempo stabilito nel direttorio generale.<\/p><p>124. I frati, nel conferire gli uffici, procedano con retta intenzione, eleggendo o designando, senza preferenza di persone, quelli che riconoscono nel Signore veramente degni e adatti; e rifuggano dal procurare direttamente o indirettamente voti sia per se\u0301 che per altri [124].<\/p><p>125. Le elezioni siano fatte per un tempo determinato, trascorso il quale, quelli che hanno esercitato un ufficio possono essere confermati nel medesimo, ma dopo la seconda volta possono essere confermati soltanto secondo le norme stabilite nel direttorio generale.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 38\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>I Ministri, prima di prendere possesso del proprio ufficio, devono emettere professione di fede, secondo la formula approvata dalla Sede Apostolica, dinanzi al presidente del collegio eleggente o suo delegato, a norma del canone 833, 8.<\/p><p>I religiosi designati ad altri uffici emettano la suddetta professione di fede a norma del direttorio generale.<\/p><p>126. Nell\u2019Ordine nessun ufficio e\u0300 inamovibile. L\u2019ufficio si perde con lo scadere del tempo prestabilito, per rinunzia accettata, trasferimento, rimozione o anche per privazione [125].<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Forma giuridica dell\u2019esercizio dell\u2019autorita\u0300<\/strong><\/p><p>127. L\u2019autorita\u0300 collegiale, per agire validamente e lecitamente, deve procedere collegialmente e secondo le norme del diritto.<\/p><p>Anche l\u2019autorita\u0300 personale deve essere esercitata a norma del diritto.<\/p><p>128. Quando il diritto stabilisce che il Superiore ha bisogno, per agire, del consenso del consiglio di alcune persone singole o di un collegio, si richiede, per la validita\u0300, che sia ottenuto il consenso o richiesto il consiglio, a norma del diritto [126].<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Funzione pastorale dei Superiori<\/strong><\/p><p>129. I Superiori, per edificare una fraterna comunita\u0300 in Cristo, nella quale i frati possano tendere alacremente alla perfezione della carita\u0300 secondo lo spirito e l\u2019indole dell\u2019Ordine, devono vigilare perche\u0301 non venga meno il fervore spirituale, ma che anzi si rinnovi e fiorisca sempre di piu\u0300.<\/p><p>Per raggiungere tale scopo, oltre a quanto e\u0300 contenuto nei diversi passi delle nostre leggi, giova molto la diligente osservanza del precetto evangelico della correzione fraterna.<\/p><p>130. I frati aiutino con evangelica carita\u0300 il confratello che si trova in pericolo. Se poi sanno che egli ha mancato gravemente, per il bene suo e della comunita\u0300 lo ammoniscano con dolcezza e fraternita\u0300 e lo riprendano, come vuole la Regola, secondo le parole del Vangelo (Cfr. Mt 18, 15). Questo precetto obbliga tutti, ma in modo particolare quelli rivestiti di autorita\u0300 (Cfr. Gal. 6, 1; 1 Tm 5, 20).<\/p><p>131. I ministri locali poi, in colloqui privati e nelle celebrazioni comunitarie, e i Superiori maggiori, specialmente nelle loro visite pastorali, correggano con esortazioni e avvertenze, oltre alle altre cose, le mancanze sia dei singoli che della comunita\u0300 e gli abusi contro le prescrizioni delle leggi e contro le osservanze del nostro Ordine.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 39\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>132. Chi, pero\u0300, persevera con ostinazione nell\u2019errore e nella colpa, sia ammonito e ripreso con rimedi adatti ed efficaci recepiti nell\u2019Ordine [127].<\/p><p>Ma quando si tratta di applicare le pene ecclesiastiche, si devono osservare diligentemente, oltre al precetto della carita\u0300 del Signore, le norme del diritto universale.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 40\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>\u00a0<\/p><p><strong>Parte seconda: Governo in specie<\/strong><\/p><p>\u00a0<\/p><p>A) GOVERNO GENERALE<\/p><p>Capitolo generale<\/p><p>133. Il capitolo generale, autorita\u0300 suprema e segno di comunione nella carita\u0300 e di reciproca unione di forme e di cuori, e\u0300 l\u2019assemblea universale dell\u2019Ordine, che esprime la partecipazione di tutti i frati, per effettuare le elezioni generali, per trattare e definire le cose che possono promuovere il bene dell\u2019Ordine, e specialmente per custodire il proprio patrimonio e fomentare il rinnovamento aggiornato secondo il medesimo patrimonio, come anche per stabilire norme alle quali tutti devono obbedire.<\/p><p>134. Il capitolo generale ordinario sia celebrato ogni sei anni, nella solennita\u0300, se e\u0300 possibile, della Santa Trinita\u0300, a norma del diritto universale e proprio.<\/p><ol start=\"135\"><li><p>Nel capitolo generale hanno voce attiva: -il Ministro generale,<br \/>-i consiglieri generali,<br \/>-i Ministri provinciali,<\/p><p>-i Ministri viceprovinciali,<\/p><p>-altri vocali di voti solenni secondo le norme del direttorio generale, di maniera che, tuttavia, il numero dei designati per elezione non sia inferiore al numero dei partecipanti per ufficio.<\/p><\/li><li><p>Nel capitolo generale vengono eletti: -il Ministro generale,<br \/>-i quattro consiglieri generali,<br \/>-il Vicario generale,<\/p><p>-il Segretario generale,<\/p><p>-il Procuratore generale.<\/p><\/li><\/ol><p>137. Per l\u2019elezione del Ministro generale sono ammessi cinque scrutini, e nei primi quattro si richiedono i due terzi dei suffragi.<\/p><p>Dopo il secondo scrutinio inefficace, viene escluso il candidato che per la terza volta successiva concorre all\u2019ufficio di Ministro generale.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 41\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>Dopo quattro scrutini inefficaci, la votazione si effettua sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti o, se sono di piu\u0300, sopra i due piu\u0300 anziani di professione solenne, e se fossero pari di professione, sopra i due piu\u0300 anziani di eta\u0300.<\/p><p>Se avessero riportato pari voti, e\u0300 ritenuto eletto il piu\u0300 anziano di professione solenne e, se fossero uguali di professione, il piu\u0300 anziano di eta\u0300.<\/p><p>Per le altre elezioni e per gli affari da risolvere in capitolo, si osservi quanto disposto nel canone 119, &amp; 1, 2.<\/p><p>138. Il Ministro generale, consultati i consigli provinciali e con consenso del suo consiglio, puo\u0300 convocare il capitolo generale straordinario, per trattare affari di grande importanza concernenti la vita e l\u2019attivita\u0300 dell\u2019Ordine.<\/p><p>Quanto e\u0300 detto del capitolo generale ordinario, vale anche per il capitolo straordinario, eccettuate le cose proprie del capitolo ordinario.<\/p><p><strong>Congregazione generale<\/strong><\/p><p>139. La congregazione generale e\u0300 una riunione speciale dell\u2019Ordine, alla quale compete:<\/p><p>a) esaminare i voti e i programmi stabiliti all\u2019inizio del sessennio;<\/p><p>b) provvedere i mezzi adatti ai tempi per promuovere sempre piu\u0300 il bene dell\u2019Ordine;<\/p><p>c) fomentare le relazioni delle province tra loro e con la Curia generalizia, e trattare fraternamente dello stato dell\u2019Ordine;<\/p><p>d) interpretare le costituzioni durante il tempo della sua celebrazione, a norma del n. 112 delle presenti costituzioni;<\/p><p>e) accettare la rinunzia degli uffici generali e reintegrare gli stessi uffici con nuove elezioni, a norma del diritto;<\/p><p>f) trattare gli affari economici di maggior rilievo.<\/p><p>140. La congregazione generale sia celebrata una volta durante il sessennio, e inoltre tutte le volte che sembrera\u0300 opportuno al Ministro generale con il suo consiglio.<\/p><p>Detta congregazione ha potere deliberativo ed e\u0300 retta dalle norme stabilite nel direttorio generale.<\/p><p>141. La congregazione generale e\u0300 composta dal Ministro generale e dal suo consiglio, dal Segretario e dal Procuratore generale, dai Ministri provinciali \u00abad instar\u00bb e dall\u2019Economo generale e dal Procuratore Generale della Redenzione.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 42\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>\u00a0<\/p><p><strong>Consiglio generale<\/strong><\/p><p>142. Il consiglio generale e\u0300 costituito dal Ministro generale e dai quattro consiglieri.<\/p><p>E\u0300 suo compito, osservando diligentemente quanto avviene nella Chiesa e nell\u2019Ordine, avere sollecita cura del bene comune di tutto l\u2019Ordine, secondo le facolta\u0300 che gli sono attribuite.<\/p><p>Inoltre, il consiglio generale, con la sua assidua collaborazione specialmente prestando il suo consenso o il suo consiglio a norma del diritto, offre al Ministro generale un valido aiuto nel governo dell\u2019Ordine.<\/p><p>Il consiglio generale, fuori del tempo del capitolo e della congregazione generale, ha la suprema potesta\u0300 esecutiva e giudiziale nell\u2019Ordine.<\/p><p>Per diritto universale e proprio dell\u2019Ordine, competono al consiglio in quanto tale molte cose da compiere collegialmente. Oltre a quelle indicate nei rispettivi punti, si elencano le seguenti:<\/p><p>a) emanare decreti esecutivi per tutto l\u2019Ordine o per una sua parte, e revocarli o mutarli;<\/p><p>b) interpretare le costituzioni fuori del capitolo e della congregazione a norma del n. 112 delle presenti costituzioni, e dispensare per gli atti singoli dai decreti del capitolo generale;<\/p><p>c) adempiere la funzione di supremo tribunale dell\u2019Ordine;<\/p><p>d) accettare, fuori dal capitolo e della congregazione, le rinunzie agli uffici generali e provvedervi quando, per qualsiasi ragione, sono vacanti, fermo restando il disposto del n. 147 delle presenti costituzioni. Accetta, invece, la rinunzia del Ministro generale, a norma del n. 146 di queste costituzioni;<\/p><p>e) concedere le approvazioni e i diversi permessi richiesti dal diritto.<\/p><p>143. Il consiglio generale e\u0300 retto da uno statuto proprio; per le elezioni e, a giudizio del presidente, per gli affari piu\u0300 importanti il consiglio sia pieno.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Ministro generale<\/strong><\/p><p>144. Il Ministro maggiore e generale ha giurisdizione ordinaria su tutte le province, le case e i frati; giurisdizione che esercita a norma del diritto e delle costituzioni. I frati, pertanto, gli prestino rispettosa obbedienza, come a legittimo successore del Santo Padre Giovanni.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 43\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>Egli, d\u2019altra parte, facendosi sinceramente modello del gregge, provveda, con accurata sollecitudine, al bene, all\u2019incremento e alla prosperita\u0300 dell\u2019Ordine, e vigili attentamente perche\u0301 gli altri Ministri compiano fedelmente il compito loro affidato e, con la parola e l\u2019esempio, facciano progredire in ogni opera buona i loro religiosi.<\/p><p>145. Il Ministro generale eserciti la sua missione pastorale con i mezzi piu\u0300 adatti alle circostanze dei tempi e, almeno una volta durante il sessennio, visiti personalmente, o tramite altro, le province, le viceprovince, i vicariati, le missioni e le loro case.<\/p><p>146. Fuori del capitolo e della congregazione generale, il consiglio generale pieno, consultati i consigli provinciali, puo\u0300 accettare la rinunzia del Ministro generale.<\/p><p>Prima di procedere ulteriormente, il documento della rinunzia insieme al giudizio del consiglio generale, espresso con voto segreto, sia rimesso alla Sante Sede per la conferma.<\/p><p>Per la rimozione del Ministro generale, oltre ai consiglieri generali, devono essere convocati i Ministri provinciali perche\u0301, esaminato il caso, deliberino collegialmente circa la rimozione, osservando le prescrizioni del diritto universale e proprio.<\/p><p>Il decreto, prima che sia mandato in esecuzione, insieme alle ragioni che hanno mosso ad emetterlo, sia rimesso alla Santa Sede per la conferma.<\/p><p>147. Quando l\u2019ufficio di Ministro generale resta vacante entro il biennio dalla fine del sessennio, il Vicario generale assume il governo dell\u2019Ordine fino al capitolo generale elettivo. L\u2019elezione del Provicario generale, pero\u0300, deve essere effettuata dalla congregazione generale entro cinque mesi. Se invece l\u2019ufficio resta vacante piu\u0300 di due anni prima dalla fine del sessennio, il Vicario generale convochi la congregazione generale, perche\u0301 elegga il nuovo Ministro generale, il cui mandato durera\u0300 sino alla fine del sessennio in corso.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Vicario generale<\/strong><\/p><p>148. Il Vicario generale ha quelle facolta\u0300, che il Ministro generale gli avra\u0300 opportunamente delegate, e fa le veci del Ministro generale assente o impedito.<\/p><p>In caso, pero\u0300, di impedimento lungo o grave del Ministro generale, riconosciuto tale dal consiglio, egli governa l\u2019Ordine usufruendo di tutte le facolta\u0300.<\/p><p>149. Assente o impedito il Vicario generale, fanno le sue veci i consiglieri, secondo la priorita\u0300 di elezione.<\/p><p>Ma se questo ufficio resta vacante, provveda la congregazione o, fuori della congregazione, il consiglio generale.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 44\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>\u00a0<\/p><p><strong>Segretario generale e Procuratore generale<\/strong><\/p><p>150. Spetta al Segretario generale, oltre a cio\u0300 che gli viene affidato dal consiglio generale, registrare tutte le cose trattate dallo stesso consiglio generale, firmarne i documenti e gli atti.<\/p><p>Il Procuratore generale, invece, tratta gli affari dell\u2019Ordine presso la Santa Sede.<\/p><p>Il Procuratore della Redenzione, seguendo la tradizione dell'Ordine, operi nel coordinamento della carita\u0300 redentrice verso i perseguitati in ragione della loro fede in Cristo, contando anche sulla collaborazione dei membri della famiglia trinitaria, dei benefattori e di altre persone di buona volonta\u0300, secondo il n. 67 di queste Costituzioni.<\/p><p>151. Il capitolo o il consiglio generale possono istituire altri incarichi permanenti o temporanei, secondo le circostanze.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 45\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>\u00a0<\/p><p>B) GOVERNO PROVINCIALE<\/p><p>Capitolo provinciale<\/p><p>152. Il capitolo provinciale e\u0300 l\u2019assemblea dei frati che rappresentano tutta la provincia, essi si riuniscono in comunione di spirito e di vita, per trattare del bene e del progresso prima di tutto della provincia, ma anche, poi, delle singole case e del loro incremento, dei mezzi adatti da usare a tal fine, e per effettuare le elezioni provinciali.<\/p><p>153. Il capitolo provinciale viene celebrato ogni tre anni, ed e\u0300 retto dal diritto universale, dalle presenti costituzioni e da statuti particolari, dati dallo stesso capitolo provinciale ed approvati dal consiglio generale.<\/p><p>In esso vengono eletti:<br \/>-il Ministro provinciale,<br \/>-i consiglieri provinciali,<br \/>-il Vicario provinciale,<br \/>-il segretario provinciale,<br \/>-altri uffici secondo gli statuti di ciascuna provincia.<\/p><p>154. Quanto riguarda il tempo e il modo della celebrazione del capitolo provinciale e la sua preparazione, viene determinato dagli statuti della provincia secondo le norme del diritto generale.<\/p><p>155. Nel capitolo provinciale hanno voce attiva:<\/p><p>a) il Ministro generale o suo delegato,<\/p><p>b) il Ministro provinciale e i consiglieri provinciali,<\/p><p>c) il Ministro provinciale neoeletto,<\/p><p>d) il segretario provinciale,<\/p><p>e) il Ministro del vicariato provinciale o un delegato,<\/p><p>f) il Ministro del vicariato missionario o un delegato,<\/p><p>g) altri vocali, secondo gli statuti della provincia,<\/p><p>h) i delegati eletti secondo gli statuti di ciascuna provincia, in modo che, tuttavia, equiparino almeno il numero dei vocali designati dal diritto,<\/p><p>i) infine i neoeletti nello stesso capitolo, se vogliono.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 46\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>156. Il capitolo provinciale straordinario puo\u0300 essere convocato dal Ministro provinciale, se cosi\u0300 avra\u0300 deciso il consiglio provinciale, dopo aver sentito i Ministri delle case e averne informato il Ministro generale.<\/p><p>157. Puo\u0300 essere istituita la congregazione provinciale, se cosi\u0300 e\u0300 previsto negli statuti provinciali, ai quali spetta anche stabilire chi vi deve partecipare, quante volte e quando deve essere celebrata.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Consiglio provinciale<\/strong><\/p><p>158. Il consiglio provinciale e\u0300 costituito dal Ministro provinciale e da quattro consiglieri.<\/p><p>E\u0300 suo compito esaminare con cura e diligenza, e provvedere opportunamente alle cose concernenti il bene spirituale e temporale di tutta la provincia e dei singoli conventi, alla vita religiosa e all\u2019attivita\u0300 apostolica, e specialmente a quanto riguarda la formazione dei frati.<\/p><p>Per diritto universale e proprio dell\u2019Ordine, competono al consiglio provinciale, in quanto tale, varie cose da esercitare collegialmente, come:<\/p><p>a) esaminare decreti esecutivi, mutarli e revocarli, per tutta la provincia o per una sua parte, ferma restando l\u2019osservanza del diritto universale e dell\u2019Ordine;<\/p><p>b) interpretare, fuori dal capitolo, gli statuti della provincia;<\/p><p>c) effettuare le elezioni che gli sono state demandate, e accettarne o ricusarne le rinunzie;<\/p><p>d) accettare, fuori dal capitolo e della congregazione, le rinunzie ad uffici ed incarichi provinciali, e provvedervi in qualunque modo essi restino vacanti, a meno che dal diritto non sia previsto altrimenti;<\/p><p>e) concedere le approvazioni e i permessi stabiliti dal diritto; f) svolgere la funzione di tribunale nella provincia;<\/p><p>g) infine, preavvisato il Ministro generale, convocare il capitolo provinciale, e fissare il tempo e il luogo della celebrazione.<\/p><p>159. Inoltre il consiglio presta assiduo aiuto al Ministro provinciale nel governo della provincia, con il consiglio e il consenso, a norma del diritto.<\/p><p>160. Il consiglio provinciale per le elezioni e per gli affari che, a giudizio del presidente, sono di maggiore importanza, sia pieno.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 47\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>\u00a0<\/p><p><strong>Ministro provinciale<\/strong><\/p><p>161. Il Ministro provinciale gode di potesta\u0300 ordinaria che esercita secondo le costituzioni, su tutte le case e i frati della provincia a lui affidata.<\/p><p>Egli, facendosi sinceramente modello del gregge, ha l\u2019obbligo di curare con grande sollecitudine che in tutte le case della provincia siano in vigore e fioriscano lo spirito e la vita autentica dell\u2019Ordine, e sia custodita l\u2019osservanza delle leggi.<\/p><p>Ha inoltre il dovere di fomentare il bene dei singoli e di tutta la provincia e di promuovere con zelo le iniziative apostoliche.<\/p><p>162. Il Ministro provinciale e\u0300 in primo luogo e per se\u0301 l\u2019animatore della provincia, ed esercita il suo ufficio pastorale in spirito di fraternita\u0300 e di servizio, facendo uso dei mezzi piu\u0300 adatti ai suoi luoghi e ai frati.<\/p><p>Personalmente, o per mezzo di un delegato, visiti le case della provincia almeno ogni anno, il vicariato provinciale invece e la missione affidata alla provincia, almeno una volta durante il triennio.<\/p><p>163. Fuori del capitolo, la rinunzia del Ministro provinciale puo\u0300 essere accettata dal Ministro generale con il consenso del suo consiglio, udito il consiglio provinciale.<\/p><p>164. Se l\u2019ufficio di Ministro provinciale resta vacante entro il periodo di un anno dal termine del mandato, assume il governo della provincia il Vicari provinciale, fino al capitolo provinciale ordinario.<\/p><p>Se invece l\u2019ufficio resta vacante a piu\u0300 di un anno dalla fine del mandato, il Vicario provinciale convochi la congregazione provinciale o, se questa non esiste, il capitolo straordinario, al quale spettera\u0300 di eleggere il nuovo Ministro provinciale, il cui incarico durera\u0300 sino alla fine del mandato in corso; e, se ne sara\u0300 il caso, eleggera\u0300 anche un altro Vicario o consigliere.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Vicario Provinciale e Segretario provinciale<\/strong><\/p><p>165. Il Vicario provinciale gode delle facolta\u0300 che gli avra\u0300 opportunamente delegate il Ministro provinciale. E regge la provincia quando il Ministro provinciale e\u0300 assente o impedito.<\/p><p>In caso, pero\u0300, di impedimento lungo o grave, riconosciuto tale dal consiglio provinciale, gode di tutte le facolta\u0300.<\/p><p>166. Assente o impedito il Vicario provinciale, gli succedono i consiglieri secondo la priorita\u0300 di elezione.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 48\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>167. Al Segretario provinciale spetta, oltre a cio\u0300 che gli viene affidato dal consiglio provinciale e dagli statuti della provincia, registrare le cose trattate, annotare tutto quello che riguarda le case o i frati della provincia, e sistemarlo ordinatamente nell\u2019archivio.<\/p><p>168. Altri incarichi permanenti o temporanei possono essere istituiti, secondo le circostanze, dal capitolo o dal consiglio provinciale; ad essi si provveda opportunamente, a norma del direttorio generale e degli statuti di ciascuna provincia.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Viceprovincia e vicariato<\/strong><\/p><p>169. Cio\u0300 che e\u0300 stato detto del governo provinciale, si applica anche al governo della viceprovincia, eccetto quanto viene indicato a suo luogo.<\/p><p>170. Il vicariato generale o provinciale oppure la missione, presieduti da Ministri a modo di provinciali che hanno gli stessi diritti e doveri dei Ministri provinciali, hanno un proprio consiglio e sono retti dalle presenti costituzioni e dalle norme del direttorio generale e degli statuti particolari.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 49\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>\u00a0<\/p><p>C) GOVERNO LOCALE<\/p><p>Capitolo conventuale<\/p><p>171. Il capitolo conventuale e\u0300 la riunione dei frati della comunita\u0300 trinitaria, che costituisce nella casa una sola famiglia. E\u0300 suo compito trattare o deliberare le cose riguardanti la vita comune, spirituale e apostolica, e fomentare la concordia e l\u2019attiva collaborazione dei singoli cosi\u0300 che, mediante il dialogo fraterno, siano meglio portate avanti le iniziative della comunita\u0300 e siano studiate in modo comunitario quelle nuove da intraprendere.<\/p><p>172. Spetta inoltre al capitolo conventuale:<br \/>a) eleggere, secondo le norme degli statuti della provincia:<\/p><p>-il Vicario,<br \/>-due consiglieri, -il segretario, -l\u2019economo;<\/p><p>b) conferire altri incarichi necessari alla vita comunitaria e all\u2019esercizio dell\u2019apostolato.<\/p><p>173. Al capitolo intervengono con diritto di voto tutti i frati professi solenni, eccettuati gli ospiti. Siano pero\u0300 ascoltati gli altri frati tutte le volte che sembrera\u0300 conveniente.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Ministro della casa<\/strong><\/p><p>174. Il Ministro, facendosi sinceramente modello del gregge, e\u0300 l\u2019anima della vita spirituale e apostolica. Egli, insieme con i frati, si adopera per costruire una comunita\u0300 fraterna in Cristo, nella quale tutti i frati, solidali e compartecipi, nell\u2019unita\u0300 e nella carita\u0300, nello spirito e nelle opere, danno testimonianza della vita trinitaria.<\/p><p>Il Ministro viene eletto secondo le norme degli statuti di ciascuna provincia.<\/p><p>175. Il Ministro ha potesta\u0300 ordinaria sui frati della comunita\u0300 e, secondo la legislazione dell\u2019Ordine, promuove la vita e l\u2019attivita\u0300 dei frati che presiede con dottrina e l\u2019esempio.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 50\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>\u00a0<\/p><p><strong>Vicario, consiglieri e segretario del convento<\/strong><\/p><p>176. Il Vicario aiuta il Ministro nel governo del convento, e ne fa le veci quando questi e\u0300 assente o impedito.<\/p><p>In assenza del Vicario, regge il convento il religioso piu\u0300 anziano di professione solenne, a meno che gli statuti provinciali non dispongano altrimenti.<\/p><p>177. I consiglieri prestano al Ministro la loro opera; trattano con lui frequentemente la vita e l\u2019attivita\u0300 della comunita\u0300, rivedono accuratamente e firmano i registri della casa.<\/p><p>178. Mansione del segretario conventuale e\u0300 di mettere agli atti gli affari della comunita\u0300, scrivere gli annali, ordinare l\u2019archivio, fare il censimento o la statistica e l\u2019inventario.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Governo delle case piccole<\/strong><\/p><p>179. Spetta al direttorio generale e agli statuti della provincia stabilire una forma di vita particolare per le case nelle quali i religiosi sono molto pochi, cosi\u0300 che, considerate le condizioni delle singole case, vi si possa condurre una vita conforme allo spirito e alle esigenze fondamentali della comunita\u0300 trinitaria [128].<\/p><p>Il consiglio del Ministro in queste case e\u0300 costituito da tutti i religiosi della comunita\u0300.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 51\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>\u00a0<\/p><p><strong>Capitolo VIII: BENI TEMPORALI<\/strong><\/p><p>180. I frati del nostro Ordine, che secondo la Regola \u201cdevono vivere senza nulla di proprio\u201d, possono possedere beni temporali soltanto in comunione. Pertanto, tutto cio\u0300 che essi acquistano, lo acquistano per l\u2019Ordine, secondo le norme del diritto universale e proprio.<\/p><p>L\u2019Ordine, infatti, le province e le case, in quanto persone giuridiche, per il diritto stesso hanno la capacita\u0300 di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali mobili e immobili, in tutte le giuste forme del diritto naturale e positivo [129] , secondo i principi economici previsti dagli statuti della provincia; e possono ritenerli e amministrare per il loro conveniente sostentamento, per ordinare il culto divino ed esercitare opere di apostolato, di carita\u0300 e di redenzione [130].<\/p><p>181. Il lavoro quotidiano, al quale i frati devono attendere in testimonianza di poverta\u0300 e in spirito di fede e di servizio, e\u0300 il modo ordinario e principale con cui i nostri religiosi procurano il necessario per se\u0301 e per le opere dell\u2019Ordine [131]. Altri beni possono pervenire all\u2019Ordine dalle elargizioni dei benefattori e dalle offerte dei fedeli.<\/p><p>Si deve, tuttavia, evitare ogni apparenza di lusso, di eccessivo guadagno e di accumulazione di beni [132].<\/p><p>182. Tutti i beni dell\u2019Ordine, in quanto beni ecclesiastici, sono retti dalle norme del diritto patrimoniale universale della Chiesa, a meno che non sia espressamente disposto altro [133].<\/p><p>Il direttorio generale dell\u2019Ordine e gli statuti di ciascuna provincia determinano quali beni appartengono alle singole persone giuridiche; inoltre, stabiliscono norme per rendere piu\u0300 efficace la comunicazione dei beni tra le diverse case e province.<\/p><p>Al direttorio generale e agli statuti provinciali, similmente, spetta determinare entro l\u2019ambito del diritto universale, quali sono gli atti che eccedono tale limite e le modalita\u0300 dell\u2019amministrazione ordinaria, e stabilisce cio\u0300 che e\u0300 necessario per porre validamente gli atti di amministrazione straordinaria [134]; determinare, inoltre, l\u2019autorita\u0300 alla quale spetta intervenire per l\u2019alienazione dei beni, per contrarre mutui e debiti di altro genere, a seconda della diversa somma del contratto.<\/p><p>183. Siano percio\u0300 costituiti, a norma del diritto e sotto la direzione del Ministro competente, amministratori dei beni o economi, versati in diritto ecclesiastico e civile, specialmente riguardo ai contratti; essi svolgano diligentemente il loro incarico e prestino fedelmente il rendiconto dell\u2019amministrazione nei tempi stabiliti dal direttorio, e ogni volta che l\u2019autorita\u0300 competente lo richieda [135].<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 52\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>\u00a0<\/p><p><strong>Capitolo IX: SEPARAZIONE DEI FRATI DALL\u2019ORDINE<\/strong><\/p><p>184. La Chiesa, alla quale Cristo ha dato il potere di legare e di sciogliere, rescinde il vincolo della professione del frate dell\u2019Ordine e gli stessi suoi voti, quando il bene comune o dello stesso frate lo richiedano (Cfr. Mt 16, 19; 18, 18).<\/p><p>Quando, tuttavia, si tratta della separazione dall\u2019Ordine, si proceda con prudenza e carita\u0300.<\/p><p>185. La separazione dall\u2019Ordine, che puo\u0300 essere parziale o totale, temporanea o definitiva, avviene in diversi modi [136].<\/p><p>1. Il religioso vincolato da voti temporanei, viene separato:<\/p><p>a) quando, terminato il tempo della professione, rifiuta di rinnovare i voti o di emettere la professione solenne, oppure quando dall\u2019autorita\u0300 competente dell\u2019Ordine non viene ammesso a nessuna delle due cose;<\/p><p>b) quando, durante il tempo della professione, ha ottenuto dal Ministro generale l\u2019indulto di lasciare l\u2019Ordine o ne viene dimesso, con procedura istituita a norma del diritto.<\/p><p>2. Il professo di voti solenni nell\u2019Ordine, viene da questo separato:<\/p><p>a) per legittimo passaggio ad altro istituto religioso o secolare, oppure a societa\u0300 di vita apostolica;<\/p><p>b) per indulto di esclaustrazione, che comporta una certa separazione parziale, definita dal diritto;<\/p><p>c) per indulto della Santa Sede di lasciare l\u2019Ordine;<\/p><p>d) per dimissione dall\u2019Ordine, sia in forza del diritto che a seguito di processo speciale, osservate tutte le condizioni richieste dal diritto.<\/p><p>186. I religiosi che lasciano l\u2019Ordine o ne vengono legittimamente dimessi, non possono esigere nulla dal medesimo, per qualunque attivita\u0300 in esso compiuta.<\/p><p>L\u2019Ordine, pero\u0300, osservi verso quelli che se ne separano l\u2019equita\u0300 e la carita\u0300 evangelica [137].<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 53\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>\u00a0<\/p><p><strong>Capitolo X: RELAZIONE CON GLI ALTRI MEMBRI DELLA FAMIGLIA TRINITARIA<\/strong><\/p><p>187. La nostra fraternita\u0300 fomenta, per quanto e\u0300 possibile, speciali rapporti con gli altri istituti della Famiglia trinitaria e con i loro membri. Pratica questo, conservando il primitivo spirito dell\u2019Ordine, soprattutto nella compartecipazione dei beni spirituali e nella mutua assistenza e collaborazione.<\/p><p>188. Le monache del nostro Ordine esprimono l\u2019aspetto contemplativo della Famiglia trinitaria, vivendo nella solitudine, nella preghiera, nella \u201cmetanoia\u201d e nel lavoro, in intimo colloquio con il Padre per il Verbo nello Spirito Santo.<\/p><p>I nostri religiosi, assecondando i desideri della Chiesa, volentieri prestino loro aiuto, finche\u0301 fioriscano ovunque in fervore e numero e, producendo frutti ricchissimi si santita\u0300, siano in onore e di esempio per il Popolo di Dio, al quale danno incremento con una misteriosa fecondita\u0300 [138].<\/p><p>189. Le congregazioni di suore, partecipando del comune carisma dell\u2019Ordine, ciascuna secondo il proprio stile di vita, lavorano nell\u2019esercizio delle varie opere di misericordia e di redenzione a gloria e lode della Santa Trinita\u0300.<\/p><p>Il nostro Ordine instauri con loro una collaborazione, secondo le prescrizioni delle leggi, affinche\u0301 l\u2019uomo totale, creato ad immagine di Dio uno e trino, riceva in dono una copiosa redenzione dell\u2019anima e del corpo.<\/p><p>190. Gli istituti secolari, l\u2019ordine secolare e le altre associazioni trinitarie, fondati dall\u2019Ordine o ad esso aggregati, compartecipano nel secolo del nostro carisma e, nella propria indole secolare e nella forma della loro peculiare vocazione, cercano di trasformare il mondo nello spirito delle beatitudini, come fermento dal di dentro.<\/p><p>I nostri religiosi si impegnino perche\u0301 tali associazioni, aggiornate alle esigenze dei tempi, e altri \u201cmovimenti trinitari\u201d vengano costituiti e fioriscano a gloria e onore della Chiesa.<\/p><p>191. Si prestino sensi di gratitudine, benevolenza e carita\u0300 nei loro bisogni spirituali e temporali, ai benefattori e ai nostri collaboratori di qualsiasi genere.<\/p><p>I familiari, e in modo particolare i genitori dei nostri religiosi, sono ritenuti tra i benefattori distinti dell\u2019Ordine, percio\u0300 si abbiano per essi speciali sentimenti di gratitudine e di affetto.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 54\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>\u00a0<\/p><p><strong>Capitolo XI: BIBLIOTECHE E ARCHIVI<\/strong><\/p><p><strong>Biblioteche<\/strong><\/p><p>192. La forma di vita descritta in queste costituzioni richiede vari sussidi, tra i quali emerge la biblioteca.<\/p><p>Percio\u0300 in ogni casa vi sia la biblioteca, nelle quali si abbiano opere e libri di autori di sicuro valore e riviste recenti, piu\u0300 indicate per il progresso della scienza.<\/p><p>Vi si curi, inoltre, una sezione speciale di libri e di riviste riguardanti l\u2019Ordine e il suo apostolato specifici.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Archivi<\/strong><\/p><p>193. La Famiglia trinitaria si fonda su una particolare comunione di fede, di stile di vita religiosa e di progetti tra tutti i suoi membri, sia quelli dell\u2019epoca primitiva e delle seguenti eta\u0300 fino alla nostra, sia quelli che in futuro si aggregheranno all\u2019Ordine.<\/p><p>194. Il suo comune patrimonio, al quale devono partecipare tutti i membri, richiede che le vicende dell\u2019Ordine, gli eventi piu\u0300 notevoli ed altri aspetti concernenti la vita religiosa e apostolica e fatti di vario genere, siano ricordati e registrati accuratamente, per essere collocati insieme con i documenti autentici negli archivi e tabulari dell\u2019Ordine per la comune attivita\u0300.<\/p><p>195. Bisogna, quindi, che nella Curia generalizia vi sia l\u2019archivio dell\u2019Ordine; nelle province quello provinciale; in ogni casa quello del convento. In essi siano custoditi diligentemente i documenti disposti ordinatamente, alcuni esemplari di libri pubblicati da frati o da altri riguardanti il nostro Ordine, e tutte le altre cose degne di memoria.<\/p><p>Inoltre, si faccia indice e inventario dei documenti conservati in archivio, e di essi venga redatto, con chiarezza e diligenza, un prospetto sintetico e, in piu\u0300, si abbia un\u2019attenzione speciale per la sezione segreta dell\u2019archivio.<\/p><p>196. Anche ogni altro ufficio abbia registri, documenti e inventari che lo riguardano; essi, ordinati secondo le norme delle nostre leggi, siano custoditi in tabulari speciali e, al momento opportuno, siano trasferiti ai predetti archivi.<\/p><p>197. In tal modo, gli archivi sono fonte e segno luminoso di comunione in tutto l\u2019Ordine; offrono una testimonianza di vita dedicata a Dio e all\u2019uomo; divengono stimolo di amore per una vita impegnata per la redenzione dei fratelli, a gloria della Santa Trinita\u0300.<\/p><p>___________________<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 55\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>1 \u00a0Cf. LG 43, 44; PC 1; ET 4<\/p><p>2 \u00a0Cf. PC 15; ES II, 25<\/p><p>3 \u00a0Cf. PC 8; ET 26<\/p><p>4 \u00a0Cf. Reg. Trin.<\/p><p>5 \u00a0JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIO\u0301N, Obras completas, III, Madrid 1999, 10-11<\/p><p>6 \u00a0Cf. OT 8<\/p><p>7 \u00a0INNOCENT III, Bulle Operante divine Dispositionis (17 de\u0301cembre 1198)<\/p><p>8 \u00a0Cf PC 18<\/p><p>9 \u00a0CF. LG 20; 27<\/p><p>10 Cf. can. 596, \u00a7 2; MR 13<\/p><p>11 Reg. Trin. 1, 4<\/p><p>12 Cf PC 17; ET 22; Rituel de profession 13<\/p><p>13 Cf Reg. Trin.<\/p><p>14 Le titre aujourd\u2019hui: Ordo Sanctissimae Trinitatis et Captivorum, par de\u0301cision de la CIVCSVA du 23 juillet 2013<\/p><p>15 \u00a0LG 47<\/p><p>16 \u00a0Cf PC 1; ET 7<\/p><p>17 \u00a0Cf LG 44; PC 5<\/p><p>18 \u00a0Cf LG 45; PC 5<\/p><p>19 \u00a0Cf LG 46<\/p><p>20 \u00a0Cf PC 14<\/p><p>21 \u00a0Cf LG 46<\/p><p>22 \u00a0Cf can 654<\/p><p>23 \u00a0Cf can 578<\/p><p>24 \u00a0Cf LG 42; PO 16<\/p><p>25 \u00a0Cf PC 12; LG 42; PO 16<\/p><p>26 \u00a0Cf LG 42; PO 16; ET 14<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 56\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>27 \u00a0Cf PC 12<\/p><p>28 \u00a0LG 42; PO 16<\/p><p>29 \u00a0Cf PC 12; ot 10<\/p><p>30 \u00a0PO 16<\/p><p>31 \u00a0Cf. PC 12<\/p><p>32 \u00a0Cf LG 42; PC 13<\/p><p>33 \u00a0Cf LG 44<\/p><p>34 \u00a0Cf PC 13; ET 22; can. 600; Reg. Trin.<\/p><p>35 \u00a0Cf can. 668, \u00a7 1<\/p><p>36 \u00a0Cf can. 668, \u00a7 4<\/p><p>37 \u00a0Cf can. 668, \u00a7 3<\/p><p>38 \u00a0Cf PC 13; ET 20; Reg. Trin.<\/p><p>39 \u00a0Cf. Reg. Trin.<\/p><p>40 \u00a0Reg. Trin. 2<\/p><p>41 \u00a0Cf. PC 13; ET 22; Reg. Trin. 3<\/p><p>42 \u00a0Cf. PC 13<\/p><p>43 \u00a0Cf. PC 14; ET 24-25<\/p><p>44 \u00a0Cf. PC 14; ET 27, can. 601<\/p><p>45 \u00a0Cf. can. 590 \u00a7 2<\/p><p>46 \u00a0Cf. Reg. Trin. PC 14<\/p><p>47 \u00a0Cf. ET 24, 25<\/p><p>48 \u00a0Cf. Reg. Trin. 29<\/p><p>49 \u00a0Cf. PC 14; ET 25; can. 618<\/p><p>50 \u00a0Cf. PC 14<\/p><p>51 \u00a0Cf. ET 54<\/p><p>52 \u00a0Cf. SCRIS, Protocole N. T. 78-1\/73<\/p><p>53 \u00a0LG 4<\/p><p>54 \u00a0Cf. can. 608<\/p><p>55 \u00a0Cf. ET 39<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 57\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>56 \u00a0Cf. can 669, \u00a7 1<\/p><p>57 \u00a0Can. 665, \u00a7 1<\/p><p>58 \u00a0Can 667, \u00a7 1<\/p><p>59 \u00a0Can 666<\/p><p>60 \u00a0Cf LG 42<\/p><p>61 \u00a0Cf ET 47<\/p><p>62 \u00a0Cf SC 7, 8<\/p><p>63 \u00a0Cf SC 10<\/p><p>64 \u00a0Cf SC 2; ET 48; can. 608<\/p><p>65 \u00a0Cf. LG 11<\/p><p>66 \u00a0Cf. can. 663 \u00a7 2<\/p><p>67 \u00a0PO 18; cf. can. 663 \u00a7 2<\/p><p>68 \u00a0Cf. SC 83-84<\/p><p>69 \u00a0Cf. SC 86.90: PO 5; LH 14. 18.19<\/p><p>70 \u00a0PC 6<\/p><p>71 \u00a0Cf DV 25; PC 6<\/p><p>72 \u00a0Cf. ES II, 16 \u00a7 1<\/p><p>73 \u00a0Cf. SC 35, 4<\/p><p>74 \u00a0SC 12<\/p><p>75 \u00a0Cf. ES II, 21<\/p><p>76 \u00a0GS 21; cf. OT 8<\/p><p>77 \u00a0Cf. Reg. Trin.<\/p><p>78 \u00a0Cf. LG 46.53.65; PO 18<\/p><p>79 \u00a0Cf. AAS LIII (1961) 602<\/p><p>80 \u00a0Cf. PO 18; can. 664<\/p><p>81 \u00a0Cf. LH \u201cad completorium\u201d<\/p><p>82 \u00a0Cf. ET 35<\/p><p>83 \u00a0Cf. can. 663, \u00a7 5<\/p><p>84 \u00a0ET 46<\/p><p>85 \u00a0LG 9<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 58\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>86 \u00a0Cf. can. 664<\/p><p>87 \u00a0ET 29<\/p><p>88 \u00a0Cf. SC 109<\/p><p>89 \u00a0Paen. III, 2<\/p><p>90 \u00a0LG 64<\/p><p>91 \u00a0Cf. PC 2; c; ET 50<\/p><p>92 \u00a0Can. 678, \u00a7 2<\/p><p>93 \u00a0Cf. can. 678, \u00a7 3<\/p><p>94 \u00a0Cf. Const. n. 5<\/p><p>95 \u00a0Cf. Reg. Trin. 2<\/p><p>96 \u00a0AG 35<\/p><p>97 \u00a0Cf. AG 27, 40; PC 20; EN 69; can. 783<\/p><p>98 \u00a0MR 22, 46<\/p><p>99 \u00a0Cf. can. 681<\/p><p>100 Cf. PC 24<br \/>101 Cf. PC 24; OT 2<br \/>102 Can. 643, \u00a7 1<br \/>103 Can. 646<br \/>104 Cf. can. 652, \u00a7 2<br \/>105 Cf. can. 651, \u00a7 1<br \/>106 Cf. can. 648, \u00a7 2<br \/>107 Cf. can. 648, \u00a7 1, 3<br \/>108 Cf. can. 649,\u00a7 1<br \/>109 Cf. can. 653, \u00a7 1<br \/>110 Cf. can. 657, \u00a7 2<br \/>111 Cf. can.656<br \/>112 Cf. can. 658<br \/>113 Cf. OT 4; can. 659, \u00a7 3 114 Cf. PC 18<br \/>115 Cf. PC 18; can. 661<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"page\" title=\"Page 59\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p>116 \u00a0Cf. MR 27<\/p><p>117 \u00a0Cf. can. 596<\/p><p>118 \u00a0Cf. can. 609, 610, 616<\/p><p>119 \u00a0Cf. can. 598, \u00a7 2<\/p><p>120 \u00a0Cf. can. 631, 632<\/p><p>121 \u00a0Cf. PC 14; ET 24; MR 13; Reg. Trin.<\/p><p>122 \u00a0Cf. can. 127, \u00a7 2<\/p><p>123 \u00a0Cf. can. 623<\/p><p>124 \u00a0Cf. Reg. Trin. ; can. 626<\/p><p>125 \u00a0Cf. can. 184<\/p><p>126 \u00a0Cf. can. 127<\/p><p>127 \u00a0Cf. Reg. Trin.<\/p><p>128 \u00a0Cf. ET 40<\/p><p>129 \u00a0Cf. can. 634<\/p><p>130 \u00a0Cf. Reg. Trin.; PC 13; can 1254<\/p><p>131 \u00a0Cf. PC 13; Reg. Trin.<\/p><p>132 \u00a0Cf. PC 13; ET 22; can. 634 \u00a7 2<\/p><p>133 \u00a0Cf. can. 635<\/p><p>134 \u00a0Cf. can. 638 \u00a7 1<\/p><p>135 \u00a0Cf. can. 636-2<\/p><p>136 \u00a0Cf. can. 684-704<\/p><p>137 \u00a0Cf. can. 702<\/p><p>138 \u00a0Cf. PC 7<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div id=\"tab-3187695838\" class=\"ui-tabs-panel ui-corner-bottom ui-widget-content tab-content\"><p><strong><a class=\"maxbutton-10 maxbutton maxbutton-versione-pdf-visualizzare-o-scaricare\" href=\"https:\/\/www.trinitari.org\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Direttorio_generale_IT.pdf\"><span class=\"mb-text\">VERSIONE PDF - VISUALIZZARE O SCARICARE<\/span><\/a><\/strong><\/p><p>\u00a0<\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-7500 size-full\" src=\"https:\/\/www.trinitari.org\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Banner_Direttorio_IT.png\" alt=\"\" width=\"3400\" height=\"680\" srcset=\"https:\/\/www.trinitari.org\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Banner_Direttorio_IT.png 3400w, https:\/\/www.trinitari.org\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Banner_Direttorio_IT-300x60.png 300w, https:\/\/www.trinitari.org\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Banner_Direttorio_IT-1024x205.png 1024w, https:\/\/www.trinitari.org\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Banner_Direttorio_IT-768x154.png 768w, https:\/\/www.trinitari.org\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Banner_Direttorio_IT-1536x307.png 1536w, https:\/\/www.trinitari.org\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Banner_Direttorio_IT-2048x410.png 2048w\" sizes=\"(max-width: 3400px) 100vw, 3400px\" \/><\/p><p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Capitolo I: LEGGI DELL\u2019ORDINE<\/span><\/p><p class=\"p3\">1. Le costituzioni, approvate dalla Sede Apostolica, contengono leggi fondamentali e altre disposizioni per tutto l\u2019Ordine, meno soggette a cambiamenti.<\/p><p class=\"p3\">Il direttorio generale, invece, contiene norme che adattano le costituzioni al vigente direttorio della Chiesa e le completano con disposizioni confacenti alle ordinarie necessit\u00e0. La vita dell\u2019Ordine, infatti, deve adattasi alle condizioni del mondo che si evolve, secondo le leggi della Chiesa e lo spirito dell\u2019Ordine<span class=\"s2\">[1]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">Il direttorio, inoltre, riporta, per comodit\u00e0 dei frati, diverse leggi emanate dalla Chiesa per i religiosi e che sono presentemente in vigore.<\/p><p class=\"p3\">2. Il direttorio viene redatto e approvato dal capitolo generale a maggioranza qualificata, e viene promulgato, per autorit\u00e0 del medesimo, in tutto l\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p3\">L\u2019aggiunta, la soppressione e l\u2019innovazione degli articoli spetta al capitolo generale, ugualmente a maggioranza qualificata.<\/p><p class=\"p3\">3. Spetta al capitolo generale anche l\u2019interpretazione del direttorio generale; che, se si deve presentare sotto forma di legge,\u00a0 richiede la maggioranza qualificata dei voti, e deve essere promulgata (Cfr. can 16,\u00a7 2).<\/p><p class=\"p3\">Fuori dal capitolo, invece, e fino alla sua celebrazione l\u2019interpretazione che non sia estensiva o restrittiva, compete alla congregazione generale, a maggioranza assoluta.<\/p><p class=\"p3\">4. Gli statuti, come legge particolare di una Provincia, Viceprovincia o Vicariato, che gode di una certa stabilit\u00e0, vengono redatti dai rispettivi Capitoli e approvati a maggioranza qualificata e, perch\u00e9 abbiano forza di legge, devono essere approvati dal Consiglio generale.<\/p><p class=\"p4\">Tutti gli altri Statuti, eccetto quelli del Capitolo generale, della Congregazione generale, del Vicariato generale e del Consiglio generale o provinciale, saranno approvati dai rispettivi Consigli.<\/p><p class=\"p3\">4. bis. Quanto \u00e8 stato detto nei numeri 2 e 3 riguardo all\u2019aggiunta, soppressione e interpretazione del direttorio generale, si applica, con i dovuti riferimenti, ai singoli statuti della propria giurisdizione.<\/p><p class=\"p3\">5. Le costituzioni, il direttorio e le altre norme vigenti, inducono la coscienza dei religiosi, in forza della professione religiosa, a vivere nella perfetta carit\u00e0 e a formare una vera comunit\u00e0 di fratelli, secondo lo spirito dell\u2019Ordine<span class=\"s2\">[2]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">Ma affinch\u00e9 i frati possano meglio conoscere il patrimonio spirituale dell\u2019Istituto, i Superiori curino che nelle singole comunit\u00e0 vengano letti ogni anno, possibilmente in comune, la Regola, le Costituzioni, il direttorio, le norme e i documenti dell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p3\">6. La congregazione generale e il Consiglio generale possono, fuori dal Capitolo, per giusto motivo e in casi particolari, dispensare dalle prescrizioni disciplinari che non siano per\u00f2 della Chiesa, tutto l\u2019Ordine, una Provincia, una Viceprovincia e un Vicariato, a maggioranza qualificata; una comunit\u00e0 locale, a maggioranza assoluta. Condizione necessaria per ogni caso di dispensa \u00e8 che essa non sia espressamente proibita nel diritto o non riguardi la sostanza della vita religiosa o la costituzione ossia il regime dell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p3\">Alle stesse condizioni, godono della medesima facolt\u00e0 i consigli provinciali circa gli statuti e i decreti emanati dai propri capitoli.<\/p><p class=\"p3\">Perch\u00e9 il capitolo conventuale o il consiglio provinciale possano chiedere la dispensa da qualche cosa stabilita nelle costituzioni o nel direttorio generale, si richiede la maggioranza qualificata.<\/p><p class=\"p3\">7. Il Ministro generale pu\u00f2 dispensare i singoli religiosi in tutto l\u2019Ordine, il Ministro provinciale nella propria provincia e il Ministro locale nella propria casa, a meno che non sia espressamente proibito dalle costituzioni o dal direttorio generale, o che la dispensa non sia riservata ad altra autorit\u00e0.<\/p><p class=\"p3\">****<\/p><p class=\"p3\">NOTE:<\/p><p class=\"p5\">1. Cfr. ES, II,14; can. 587.<\/p><p class=\"p5\">2. Cfr. Costit. Ord. n.115<\/p><p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Capitolo II: PROFESSIONE RELIGIOSA NELL\u2019ORDINE<\/span><\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>PROFESSIONE RELIGIOSA NELL\u2019ORDINE<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">8. La professione religiosa, per prudente disposizione della Chiesa, \u00e8 compiuta gradualmente, cos\u00ec che il candidato, dopo un\u2019accurata preparazione e la dovuta probazione, si vincoli prima con i voti temporanei per un congruo spazio di tempo, ed emetta, infine, i voti perpetui solenni.<\/p><p class=\"p11\">9. I frati devono solo osservare integralmente e con fedelt\u00e0 i consigli evangelici, ma anche vivere secondo il diritto proprio dell\u2019Ordine, e in tal modo tendere alla perfezione religiosa<span class=\"s2\">[1]<\/span>.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Voto di castit\u00e0<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">10. Con il consiglio di castit\u00e0 perfetta, raccomandato da Cristo (Cfr. Mt 19, 10-12), il frate \u201c<i>fattosi tutto a tutti<\/i>\u201d, nella testimonianza della propria gioia, nell\u2019assidua preghiera a Dio e alacrit\u00e0 nel servizio divino e nelle opere di apostolato, rende gli uomini partecipi di una salutare redenzione. Cos\u00ec raggiunge in modo singolare la libert\u00e0 dello spirito e, rinunciando alla formazione di una famiglia naturale, acquista per Cristo una famiglia pi\u00f9 grande.<\/p><p class=\"p3\">11. Ma \u201c<i>poich\u00e9 la castit\u00e0 perfetta tocca intimamente le inclinazioni pi\u00f9<\/i>\u00a0\u00a0 <i>profonde della natura umana, i candidati alla professione di castit\u00e0 non abbraccino questo stato, n\u00e9 vi siano ammessi, se non dopo una prova veramente sufficiente e dopo che sia stata da essi raggiunta una debita maturit\u00e0 psicologica e affettiva<\/i>\u201d<span class=\"s2\">[2]<\/span>. I candidati, quindi, prima di emettere il voto di castit\u00e0, abbiano una conveniente conoscenza dei doveri e delle dignit\u00e0 del matrimonio cristiano, e sappiano comprendere la superiorit\u00e0 della verginit\u00e0 consacrata a Cristo<span class=\"s2\">[3]<\/span>.<\/p><p class=\"p11\">12. Il voto temporaneo di castit\u00e0 perfetta porta la proibizione grave di contrarre matrimonio; il voto solenne, inoltre, impedisce che venga contratto validamente<span class=\"s2\">[4]<\/span><\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Voto di povert\u00e0<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">13. Con il voto di povert\u00e0, il frate si obbliga a vivere secondo il consiglio evangelico della povert\u00e0 e, affidandosi alla provvidenza di Dio, rinunzia, a norma del n. 19 delle nostre costituzioni, al libero uso dei beni, anzi anche al diritto di possedere e di rimettere i propri beni temporali<span class=\"s2\">[5]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">Con la professione solenne, il religioso \u201c<i>perde la capacit\u00e0 di acquistare e di possedere, di conseguenza pone invalidamente ogni atto contrario al voto di povert\u00e0<\/i>\u201d. Tutto ci\u00f2, poi, che gli sopravviene dopo la professione solenne, passa all\u2019Ordine secondo le norme di questo direttorio<span class=\"s2\">[6]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">14. I frati, in forza della propria consacrazione, sono tenuti a dare agli uomini testimonianza individuale e collettiva di povert\u00e0, tenuto conto della condizione economica della societ\u00e0 nella quale vivono. A tale scopo:<\/p><p class=\"p3\">a) i religiosi siano debitamente formati allo spirito di laboriosit\u00e0 e di servizio, al senso della sobriet\u00e0 e della responsabilit\u00e0 dell\u2019amministrazione delle cose;<\/p><p class=\"p3\">b) abbiano un lavoro loro assegnato dentro o fuori della casa, al quale attendano assiduamente per sovvenire al proprio sostentamento, alle iniziative dell\u2019Ordine e ai poveri; evitino il lucro eccessivo e l\u2019accumulazione di beni;<\/p><p class=\"p3\">c) il loro modo di vivere rispecchi semplicit\u00e0, povert\u00e0, cos\u00ec che escluda il lusso, la sontuosit\u00e0 e il superfluo nelle case, nella suppellettile, nel vitto, nel vestiario, nella qualit\u00e0, frequenza e mezzi di viaggio<span class=\"s2\">[7]<\/span>;<\/p><p class=\"p3\">d) i beni di qualsiasi genere, sia mobili che immobili o denaro, siano collocati non a nome proprio ma al nome indicato secondo gli statuti della provincia; che se la legge civile non permettesse questo, lo si faccia a nome di due o tre religiosi;<\/p><p class=\"p3\">e) l\u2019uso dei mezzi tecnici utili all\u2019apostolato o allo svolgimento del proprio ufficio o incarico, come radio, televisione, macchina o veicoli a motore, lo si abbia soltanto a nome della comunit\u00e0 e alla dipendenza dell\u2019autorit\u00e0 competente;<\/p><p class=\"p3\">f) perch\u00e9 si provveda pi\u00f9 speditamente alle necessit\u00e0 dei religiosi, gli statuti della provincia diano regole per stabilire la quantit\u00e0 di denaro che si pu\u00f2 concedere ai singoli per le piccole spese ordinarie;<\/p><p class=\"p3\">g) le comunit\u00e0 abbiano cura sia di riservare qualche cosa dei propri beni, come pure di raccoglierne opportunamente degli altri, con i quali possano esercitare le opere di carit\u00e0 proprie dell\u2019Ordine, e venire incontro alle necessit\u00e0 della Chiesa, delle missioni e delle persone.<\/p><p class=\"p3\">15. Tutti i frati, Superiori e sudditi, usino del denaro e dei beni loro affidati non come padroni, ma come amministratori responsabili verso la comunit\u00e0, come si addice ai poveri.<\/p><p class=\"p3\">Di tutte le cose loro concesse in uso abbiano attenta cura, e nel caso di trasferimento ad altra casa, gli statuti indichino quali cose possono portare con s\u00e9.<\/p><p class=\"p11\">16. Senza il consenso del Ministro, nessun religioso chieda in proprio favore denaro o qualsiasi altra cosa ai genitori, benefattori ed amici.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Voto di obbedienza<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">17. La volont\u00e0 divina, che i religiosi si sforzano di compiere in modo pi\u00f9 perfetto, si manifesta non solo nelle leggi della Chiesa e dell\u2019Ordine, ma anche in precetti e disposizioni dati dall\u2019autorit\u00e0 dell\u2019Ordine, collegialmente o singolarmente, secondo la propria competenza.<\/p><p class=\"p3\">18. I Superiori, tuttavia, non impongano precetti formali, di cui nel n. 19 delle costituzioni, se non moderatamente e per vera necessit\u00e0.<\/p><p class=\"p3\">19. I precetti formali, le facolt\u00e0 e i permessi di una certa importanza siano sempre dati in iscritto, e le loro copie firmate siano conservate nell\u2019archivio.<\/p><p class=\"p3\">20. Alla perfezione dell\u2019obbedienza molto contribuisce l\u2019aiuto vicendevole del Ministro e dei frati.<\/p><p class=\"p3\">Il Ministro:<\/p><p class=\"p3\">a) serva i frati come figli di Dio e li regga con rispetto della persona umana;<\/p><p class=\"p3\">b) nell\u2019affidare gli incarichi, dia ai frati, insieme con la fiducia, anche la necessaria libert\u00e0 e lo spazio sufficiente per agire<span class=\"s2\">[8]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">I frati per\u00f2:<\/p><p class=\"p3\">a) non accettino e adempiano volentieri qualunque incarico, anche umile, che sia loro affidato dal Ministro;<\/p><p class=\"p3\">b) eseguano i lavori intrapresi in perfetta comunione con il Ministro e gli altri frati, e riferiscano ad essi fedelmente circa le proprie iniziative;<\/p><p class=\"p11\">c) non tralascino di chiedere consiglio, specialmente ai loro Superiori.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Voto di non ambire<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">21. I frati, per imitare pi\u00f9 perfettamente lo spirito di servizio e di umilt\u00e0 a Cristo, non ricevano incarichi ad uffici fuori dell\u2019Ordine, senza la licenza del legittimo Superiore<span class=\"s2\">[9]<\/span>, n\u00e9 accettino dignit\u00e0 ecclesiastiche senza una speciale dispensa del Romano Pontefice.<\/p><p class=\"p3\">22. In questo modo si rendano pi\u00f9 idonei a condurre una vita di comunione fraterna, nello spirito della propria vocazione.<\/p><p class=\"p3\">****<\/p><p class=\"p3\">NOTE<\/p><p class=\"p5\">1. Cfr. can. 598,\u00a72<\/p><p class=\"p5\">2. PC 12<\/p><p class=\"p5\">3. Cfr. OT 10<\/p><p class=\"p5\">4. Cfr. can. 1088<\/p><p class=\"p5\">5. Cfr. can. 668<\/p><p class=\"p5\">6. Cfr. 668,\u00a75; DG. nn. 341-342<\/p><p class=\"p5\">7. Cfr. Reg. Trin.<\/p><p class=\"p5\">8. Can. 618<\/p><p class=\"p5\">9. Cfr. can. 671<\/p><p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Capitolo III: VITA COMUNE NELLA FRATERNIT\u00c0<\/span><\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>OSSERVANZE PECULIARI DELLA VITA COMUNE<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">22. Il frate nella sua forma di vita, oltre ai consigli evangelici, assume l\u2019impegno di osservare altre norme, in comunione con gli altri frati dell\u2019Ordine, riuniti in comunit\u00e0.<\/p><p class=\"p3\">Se ne espongono qui alcune.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Abito e suppellettile dei frati<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">23. L\u2019abito viene indossato nelle azioni liturgiche, nelle riunioni di comunit\u00e0 e in altre circostanze stabilite dagli statuti provinciali.<\/p><p class=\"p3\">Il mantello o pallio con la croce dell\u2019Ordine e il cappuccio di colore nero si possono usare sia in casa che fuori.<\/p><p class=\"p3\">Per circostanze particolare provvedano gli statuti.<\/p><p class=\"p3\">24. La licenza di usare altri vestiti pu\u00f2 essere concessa a norma del n. 35 delle costituzioni. \u00c8 conveniente, per\u00f2, che sopra detti vestiti sia portata sempre la croce dell\u2019Ordine, di colore rosso e azzurro.<\/p><p class=\"p3\">25. I vestiti, le calzature e la suppellettile dei frati siano conformi alla povert\u00e0 e alla semplicit\u00e0<span class=\"s2\">[1]<\/span>.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Orario<\/b><\/span><\/p><p class=\"p11\">26. Ogni casa, considerate le occupazioni dei religiosi, abbia uno svolgimento della vita quotidiana e un orario, legittimamente stabiliti, con l\u2019approvazione del consiglio provinciale; in modo tale, per\u00f2, che la vita comune si possa ben comporre con le iniziative e le opere sia comunitarie che dei singoli, e vi sia per ogni religioso la possibilit\u00e0 di dedicarsi alla preghiera personale e allo studio e di godere del giusto riposo.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Residenza - Clausura -Uscite e viaggi<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">27. I frati abitino regolarmente nella casa ad essi assegnata, dove, in comunione con gli altri membri, conducano la loro vita, n\u00e9 se ne allontanino senza licenza del loro Ministro<span class=\"s2\">[2]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">Possono essere ammesse assenze dalla casa religiosa per varie ragioni, secondo le norme della Chiesa e dell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p3\">28, Se poi si tratta di assenza prolungata dalla casa, il Superiore maggiore, con il consenso del suo consiglio e per giusta causa, pu\u00f2 concedere al religioso di vivere fuori dalla casa dell\u2019Ordine, ma per non pi\u00f9 di un anno, a meno che ci\u00f2 non sia per motivi di salute, di studio o di apostolato da svolgere a nome dell\u2019Ordine<span class=\"s2\">[3]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">29. Nelle nostre case sia osservata la legge della clausura, a norma del diritto universale e proprio<span class=\"s2\">[4]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">Spetta al Superiore maggiore, udito il capitolo conventuale, accuratamente stabilire o mutare i limiti della clausura.<\/p><p class=\"p3\">Il Superiore maggiore pu\u00f2 cambiare o togliere i limiti della clausura temporaneamente e per giuste ragioni; il Ministro locale, invece, per atti singoli, in circostanze urgenti.<\/p><p class=\"p3\">30. I Ministri possono concedere il permesso di ammettere talvolta donne in clausura per giusti e ragionevoli motivi, e soltanto per atti singoli; anzi, con il consenso del capitolo conventuale e con l\u2019approvazione del Ministro provinciale, possono ammettere, anche abitualmente, donne riservate e fidate, addette ai lavori di assistenza ai malati, alla cucina e alla pulizia.<\/p><p class=\"p3\">31. Si possono concedere uscite e viaggi, per il bene dei frati e delle comunit\u00e0.<\/p><p class=\"p3\">Si conceda ai frati un periodo di ferie, a norma degli statuti della provincia, i quali stabiliscano anche le norme per determinare frequenza e condizioni per le visite ai parenti e viaggi con relative spese, che devono essere prima approvati dai Superiori.<\/p><p class=\"p3\">32. Il Ministro generale pu\u00f2 concedere la licenza di fare viaggi per qualsiasi luogo della terra, a tutti i religiosi dell\u2019Ordine; il Ministro provinciale, entro i confini della sua provincia e nazione e, con il consenso del suo consiglio e informatone il Ministro generale, per qualunque parte della terra; il ministro locale, secondo gli statuti provinciali.<\/p><p class=\"p3\">Tutto, per\u00f2, si faccia nello spirito di povert\u00e0 e di fraternit\u00e0, secondo le norme della giustizia e della carit\u00e0.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Mensa, ricreazione e altri incontri dei frati<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">33. Come prescrive la Regola, i frati \u201c<i>abbiano lo stesso vitto\u2026lo stesso refettorio e la stessa mensa<\/i>\u201d, osservando, tuttavia, la massima carit\u00e0 verso tutti i malati e i bisognosi.<\/p><p class=\"p3\">Alla mensa comune, tenute presenti le circostanze e le condizioni del luogo, possono essere ammessi benefattori e genitori dei religiosi.<\/p><p class=\"p3\">Le preghiere che si devono recitare prima e dopo il pasto, siano fatte secondo il Rituale dell\u2019Ordine; la lettura spirituale nella mensa comune, invece, viene regolata dagli statuti di ciascuna provincia.<\/p><p class=\"p3\">34. La vita comune richiede che i religiosi fruiscano della ricreazione in comune, si scambino idee, si trattino tra loro familiarmente e, rimandate le preoccupazioni dell\u2019incarico o dell\u2019ufficio, rilassino gli spiriti nella fraternit\u00e0 e nella comune letizia.<\/p><p class=\"p3\">Quando il genere di vita della comunit\u00e0, per circostanze di luoghi e di tempi o per diversit\u00e0 di opere, eventualmente fosse ordinata in modo diverso, spetta al capitolo conventuale determinare spazio e modo della ricreazione, perch\u00e9 di proposito siano offerti sussidi adatti a favorire il rapporto familiare e a ristorare le forze.<\/p><p class=\"p3\">35. Perch\u00e9 la vita della comunit\u00e0 e dei singoli proceda con armonia, oltre ai vari capitoli prescritti dal diritto, si tengano opportunamente altri incontri per esaminare, in fraterno dialogo, i vari problemi riguardanti la comunit\u00e0 o i singoli frati, di ordine spirituale o economico, pastorale e di altro genere<span class=\"s2\">[5]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">In simili incontri, i frati si dispongano liberamente, a meno che la natura dell\u2019atto e la consuetudine dei luoghi e dei tempi non richiedano un certo ordine.<\/p><p class=\"p3\">36. Agli atti di comunit\u00e0 presiedono: il Ministro generale in tutto l\u2019Ordine; il Ministro provinciale nella sua provincia; il Ministro conventuale nella propria casa, in loro assenza, i rispettivi Vicari; i consiglieri generali in tutto l\u2019Ordine; i consiglieri provinciali nella propria provincia; i frati, se non \u00e8 disposto altrimenti negli statuti provinciali, secondo l\u2019anzianit\u00e0 di professione nella propria casa.<\/p><p class=\"p3\">37. L\u2019anzianit\u00e0 dei religiosi ha inizio dalla professione solenne; l\u2019anzianit\u00e0, invece, dei professi solenni viene computata dalla prima professione dopo il noviziato.<\/p><p class=\"p3\">38. Il frate, elevato alla dignit\u00e0 episcopale, resta membro dell\u2019Ordine, ma il forza del voto di obbedienza \u00e8 soggetto al solo Romano Pontefice; gli altri suoi diritti e doveri sono retti dalle norme del diritto universale<span class=\"s2\">[6]<\/span>.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Ospiti<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">39. I frati che vengono come ospiti nelle nostre case, siano ricevuti benevolmente nella comunit\u00e0, e il loro soggiorno sia ritenuto occasione di vicendevole gioia e arricchimento. Gli ospiti, per\u00f2, cerchino di partecipare agli atti della vita comune.<\/p><p class=\"p3\">Ai genitori, familiari, benefattori come anche ai poveri, si presti il conforto dell\u2019ospitalit\u00e0 e della carit\u00e0, secondo le possibilit\u00e0 della casa, in conformit\u00e0 al detto del Vangelo: \u201c<i>Ero ospite e mi avete accolto<\/i>\u201d (Mt 25, 35)<span class=\"s2\">[7]<\/span>.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Frati malati e anziani<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">40. Il Ministro e i frati siano solleciti per i religiosi malati e anziani, e prestino loro il sollievo della fraternit\u00e0<span class=\"s2\">[8]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">Si abbia anche sollecita cura dei frati pi\u00f9 deboli, la cui salute ha bisogno di speciale assistenza.<\/p><p class=\"p3\">Nelle province, in cui la cosa sembra utile, si istituisca un\u2019infermeria provinciale, in luogo particolarmente adatto.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Defunti<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">41. La comunione di fraternit\u00e0 tra i nostri religiosi non si interrompe con la morte ma si rafforza, e continua nella verit\u00e0 dell\u2019amore e della preghiera<span class=\"s2\">[9]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">Perci\u00f2 la comunit\u00e0 dell\u2019Ordine, le province e i conventi, coltivando la memoria dei frati defunti, offrono per essi suffragi di carit\u00e0.<\/p><p class=\"p3\">42. Le anime dei nostri frati e di tutti i fedeli defunti, per le quali siano tenuti a pregare secondo il precetto della Regola, siano ricordate nelle preghiere quotidiane della comunit\u00e0, e ogni mese in tutte le case si offra per esse il sacrificio della Messa.<\/p><p class=\"p3\">Per i nostri fratelli e sorelle defunti, per i congiunti e i benefattori, ogni anno il 14 novembre vengano celebrati ufficio e Messa dei defunti, come \u00e8 indicato nel calendario liturgico dell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p3\">43. Quando un religioso muore, venga sepolto secondo il Rituale; ma il rito delle esequie esprima in forma ben chiara l\u2019indole pasquale della morte cristiana<span class=\"s2\">[10]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">Il Ministro della casa in cui il religioso \u00e8 morto, scriva al Ministro provinciale o al proprio Superiore maggiore, informandolo del tempo e della causa della morte, della vita e delle virt\u00f9 del defunto; queste notizie riferite vengano conservate nell\u2019archivio.<\/p><p class=\"p3\">Il Ministro provinciale o Superiore maggiore scriva al Ministro generale, ai Ministri delle case della sua provincia, ai Ministri provinciali e a modo di provinciale, che a loro volta informeranno i Ministri delle case della propria provincia o della propria giurisdizione, perch\u00e9 si facciano i dovuti suffragi.<\/p><p class=\"p3\">La casa, per quanto \u00e8 possibile, abbia un luogo proprio per la sepoltura dei frati, e un libro in cui siano riportati i nomi con le notizie riguardanti i frati defunti, affinch\u00e9 si conservi la loro memoria e le loro anime siano raccomandate alle preghiere della comunit\u00e0.<\/p><p class=\"p3\">44. Nel convento in cui il religioso \u00e8 morto, oltre all\u2019ufficio di sepoltura, si celebri la Messa esequiale; i sacerdoti della comunit\u00e0 offrano tre Messe, i membri partecipino ugualmente a tre Messe per il defunto. Nelle altre case dell\u2019Ordine, oltre alla Messa comunitaria, ogni sacerdote celebri una Messa e i frati non sacerdoti partecipino ad una Messa.<\/p><p class=\"p3\">Per ogni postulante, un donato o oblato, viventi nel convento sotto l\u2019obbedienza dei Superiori, si celebri una Messa nella casa in cui avviene la morte.<\/p><p class=\"p3\">Per la madre o il padre, il fratello o la sorella dei religiosi, si offra una Messa nella casa della quale i rispettivi religiosi sono conventuali.<\/p><p class=\"p3\">Per i benefattori defunti, i suffragi siano stabiliti negli statuti particolari.<\/p><p class=\"p3\">45. I religiosi che sono sotto l\u2019immediata autorit\u00e0 del Ministro generale, circa i suffragi attivi e passivi, sono retti dal diritto della provincia del vicariato di origine.<\/p><p class=\"p3\">Ma se essi non avessero mai avuto provincia o vicariato, il Ministro generale provveda per il caso.<\/p><p class=\"p3\">46. Se fosse scomparso il Ministro generale, oltre a quanto detto sopra, i singoli sacerdoti di tutto l\u2019Ordine celebrino una Messa, e i non sacerdoti partecipino ugualmente ad una Messa. Lo stesso si faccia per il Ministro provinciale o a modo di provinciale nella giurisdizione propria di ciascuno, e per il Ministro locale nella propria casa.<\/p><p class=\"p3\">Per il Sommo Pontefice si celebri una Messa in tutte le case dell\u2019Ordine, e per il Vescovo nelle case della diocesi.<\/p><p class=\"p3\">47. Gli statuti particolari, oltre ai suffragi qui prescritti, possono stabilirne degli altri.<\/p><p class=\"p3\">****<\/p><p class=\"p3\">NOTE<\/p><p class=\"p5\">1. Cfr. ET 22; Reg. Trin.<\/p><p class=\"p5\">2. Cfr. can.665,\u00a7 1.<\/p><p class=\"p5\">3. Cfr. can. 665\u00a7 1.<\/p><p class=\"p5\">4. Cfr. can. 667,\u00a71; Cost. Ord.n.35<\/p><p class=\"p5\">5. Reg. Trin.<\/p><p class=\"p5\">6. Canoni 705-707; AAS 1986, 1323-1324<\/p><p class=\"p5\">7. Cfr. Reg.Trin.<\/p><p class=\"p5\">8. Cfr. Reg. Trin.<\/p><p class=\"p5\">9. Cfr. LG 49,50<\/p><p class=\"p5\">10. Cfr. SC 81<\/p><p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Capitolo IV: VITA SPIRITUALE<\/span><\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>OSSERVANZE DELLA VITA SPIRITUALE<\/b><\/span><\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Liturgia<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">48. La liturgia \u00e8 un\u2019azione sacra che viene compiuta nel nome di Cristo e della Chiesa. Perci\u00f2 pu\u00f2 essere svolta a piacere proprio del celebrante, ma deve essere adempiuta secondo le norme prescritte dalla Chiesa<span class=\"s2\">[1]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">49. Perch\u00e9 i frati possano penetrare pi\u00f9 profondamente il senso della liturgia, si sforzino per rinnovarsi continuamente nello spirito e nella virt\u00f9 della liturgia, secondo le norme della Chiesa. Perci\u00f2, almeno alcuni frati delle varie comunit\u00e0 partecipino volentieri ai convegni liturgici della diocesi o della nazione, e a quelli promossi dall\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p3\">50. Tutti poi abbiano a cuore di conoscere convenientemente le istruzioni della Chiesa, le norme e i riti concernenti la liturgia, di ritenerli religiosamente e di metterli in pratica nel modo dovuto e con decoro.<\/p><p class=\"p3\">51. Il sacrificio eucaristico e la Liturgia delle Ore sono le azioni liturgiche principali nella comunit\u00e0.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Eucaristia<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">52. Per rendere pi\u00f9 evidente l\u2019aspetto comunitario del convito eucaristico e perch\u00e9 meglio appaia l\u2019unit\u00e0 del sacerdozio, si raccomanda ai sacerdoti, se l\u2019utilit\u00e0 dei fedeli non richiede o suggerisce diversamente, concelebrino l\u2019Eucaristia.<\/p><p class=\"p4\">\u201c<i>Tuttavia restando integra per i singoli la libert\u00e0 di celebrare l\u2019Eucaristia in modo individuale, ma non in quel tempo in cui nella medesima chiesa o oratorio si ha una concelebrazione<\/i>.\u201d<span class=\"s2\">[2]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">La celebrazione sia fomentata specialmente nelle festivit\u00e0: della Santissima Trinit\u00e0, del Corpo e Sangue di Cristo, della Beata Vergine del Rimedio, del Santissimo Redentore, dei Santi Fondatori, del Santo Riformatore, di tutti i Santi dell\u2019Ordine, in occasione della Prima Messa, della professione, specialmente solenne, dell\u2019onomastico del P. Ministro o di altri frati della comunit\u00e0 e nella Messa esequiale di un confratello defunto.<\/p><p class=\"p3\">53. I frati che sono tenuti a celebrare per il bene pastorale dei fedeli, possono celebrare lo stesso giorno nelle festivit\u00e0 indicate al numero precedente, e nella Messa di comunit\u00e0, nei capitoli, congregazioni, convegni o in particolari raduni dei religiosi. Ma quando concelebrano cos\u00ec, possono percepire un solo stipendio<span class=\"s2\">[3]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">54. I frati, come \u00e8 consuetudine nell\u2019Ordine, venerino assiduamente l\u2019Eucaristia, sia in privato nelle varie circostanze della giornata, sia nelle azioni sacre che vengono opportunamente celebrate in onore di Cristo eucaristico, specialmente nella esposizione, adorazione, processione religiosa e benedizione eucaristica.<\/p><p class=\"p3\">55. Affinch\u00e9 sempre pi\u00f9 intima sia l\u2019unione e pi\u00f9 fervente la carit\u00e0 tra i Superiori e i religiosi ad essi affidati, il Ministro generale, il Ministro provinciale o a modo di provinciale e il Ministro conventuale celebrino per loro il santo sacrificio della Messa nelle festivit\u00e0: della Santissima Trinit\u00e0, della Beata Vergine del Rimedio, dei nostri Santi Padri Giovanni e Felice e del Santo Riformatore. I religiosi sacerdoti facciano nel santo sacrificio un momento speciale per i loro Ministri, i non sacerdoti ricevano la santa comunione per i medesimi.<\/p><p class=\"p3\">56. I frati sacerdoti applichino la Messa secondo l\u2019intenzione ad essi assegnata dal Ministro.<\/p><p class=\"p3\">Alcune volte all\u2019anno, tuttavia, secondo gli statuti della provincia, si dia ai sacerdoti la possibilit\u00e0 di celebrare la Messa secondo la propria intenzione.<\/p><p class=\"p3\">Per i frati professi solenni non sacerdoti, il Ministro provveda perch\u00e9 vengano celebrate alcune Messe secondo la loro intenzione.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Liturgia delle Ore<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">57. Per pi\u00f9 rafforzare e pi\u00f9 convenientemente esprimere la carit\u00e0 fraterna, i frati volentieri celebrino in comunione la Liturgia delle Ore a norma delle costituzioni, e nessuno si consideri esente da tale celebrazione comune, se non per il tempo in cui qualcuno \u00e8 occupato nell\u2019adempimento di un incarico a lui assegnato, con l\u2019approvazione dell\u2019autorit\u00e0 competente.<\/p><p class=\"p3\">58. Nelle ore canoniche, tutto ci\u00f2 che deve essere cantato o recitato, sia sempre e dovunque compiuto secondo le leggi e le rubriche della Chiesa, con grande piet\u00e0, attenzione e devozione.<\/p><p class=\"p3\">59. Nelle principali festivit\u00e0 della Chiesa e dell\u2019Ordine, si abbia cura perch\u00e9 lo ore canoniche pi\u00f9 importanti, specialmente i Vespri, vengano celebrate con particolare solennit\u00e0, con la partecipazione, per quanto \u00e8 possibile, anche dei fedeli.<\/p><p class=\"p3\">60. Il consiglio generale, in circostanze particolari e per gravi ragioni, pu\u00f2, su proposta del Ministro provinciale con il consenso del suo consiglio, ridurre per qualche comunit\u00e0 la recita della Liturgia delle Ore alle ore principali, ossia alle Lodi e ai Vespri, che costituiscono i due cardini dell\u2019ufficio quotidiano.<\/p><p class=\"p3\">La Compieta \u00e8 la preghiera comune dei frati al termine della giornata.<\/p><p class=\"p3\">I Ministri, in qualche caso speciale e per giusta causa, possono dispensare, a modo di atto singolo, tutta la comunit\u00e0 dall\u2019obbligo di recitare l\u2019ufficio in comune.<\/p><p class=\"p3\">61. I nostri religiosi recitino da soli, a norma del n. 44 delle costituzioni, quelle parti della Liturgia delle Ore che non hanno soddisfatte nella celebrazione comune.<\/p><p class=\"p3\">62. In casi particolari e per giusta causa, i Superiori maggiori possono dispensare, in tutto o in parte, i propri sudditi dall\u2019obbligo di recitare l\u2019ufficio, oppure possono commutarlo<span class=\"s2\">[4]<\/span>.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Lettura spirituale, meditazione e altre preghiere<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">63. Nell\u2019ordinare le celebrazioni della Parola di Dio, la lettura di libri spirituali, la meditazione ed altri esercizi, specialmente quelli da frasi in comune, si tenga conto dei tempi liturgici \u201c<i>in modo che siano in armonia con la sacra liturgia, derivino in qualche modo da essa e ad essa, data la sua natura di gran lunga superiore, conducano il popolo cristiano<\/i>\u201d<span class=\"s2\">[5]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">64. La contemplazione di Dio, la meditazione del suo disegno di salvezza, l\u2019attenta considerazione dei segni dei tempi, siano il primo e il pi\u00f9 importante dovere dei frati. Cos\u00ec la preghiera, aperta alle creature e alla storia umana, diviene ringraziamento, adorazione e lode perenne alla presenza divina nel mondo, e favorisce ed esprime la solidariet\u00e0 dei frati con gli uomini, specialmente poveri e in vari modi oppressi<span class=\"s2\">[6]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">65. Il frate assente all\u2019atto comunitario della meditazione o di qualche pio esercizio, cerchi di supplirlo in privato.<\/p><p class=\"p3\">66. Le chiese del nostro Ordine siano dedicate, secondo la prescrizione della Regola, alla Santissima Trinit\u00e0 o, per ragionevole motivo, al Santissimo Redentore, alla Beata Maria Vergine del Rimedio e ad altri Santi del nostro Ordine.<\/p><p class=\"p3\">Questa dedicazione e le altre feste peculiari dell\u2019Ordine, premessa, secondo la consuetudine dei luoghi, una congrua preparazione, siano celebrate solennemente, soprattutto con il culto ed altri esercizi di piet\u00e0, raccomandati dal venerando uso della Chiesa e dell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p3\">67. Secondo la tradizione dell\u2019Ordine, in determinate ore della giornata e in alcune circostanze speciali, si recitino delle preghiere in comune, conforme al Rituale dell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p3\">Si ricordino principalmente le preghiere del mattino e della sera, quelle prima e dopo la mensa, il trisagio breve dopo l\u2019ufficio divino, la Salve Regina nei giorni di sabato e nelle feste della Beata Maria Vergine, che nell\u2019Ordine vengono celebrate solennemente.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Silenzio, ritiri, esercizi spirituali<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">68. Il capitolo conventuale stabilisca il tempo e il luogo della ricreazione comunitaria, dell\u2019uso della radio, della televisione e di simili strumenti. Similmente designi il luogo per ricevere i visitatori e determini per questo i momenti pi\u00f9 adatti.<\/p><p class=\"p3\">Fuori di queste circostanze, nelle nostre case sia custodito il silenzio, perch\u00e9 i frati possano attendere alla lode divina, allo studio, alla preghiera, al lavoro o al riposo. \u00c8 tuttavia permesso parlare di cose necessarie, ma \u201c<i>a voce bassa, con umilt\u00e0 ed onest\u00e0<\/i>\u201d<span class=\"s2\">[7]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">69, In occasione del ritiro spirituale, che deve essere tenuto una volta al mese e per alcuni giorni durante l\u2019anno, ciascuno esamini profondamente la propria vita, conformandosi con i principi della fede e con la dottrina della consacrazione religiosa come \u00e8 permessa nella nostra legislazione, secondo il peculiare carisma dell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p3\">\u00c8 bene, poi, che per i frati che si trovano in condizioni particolari, come gli studenti, i neosacerdoti, i parroci, i missionari ed altri, almeno di quando in quando, si propongano esercizi speciali ad essi maggiormente adatti.<\/p><p class=\"p3\">70. Al noviziato e alla professione temporanea e solenne si permettano esercizi spirituali per cinque giorni interi; agli Ordine, invece, per i giorni stabiliti dal diritto<span class=\"s2\">[8]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">Ai religiosi, prima che incomincino ad esercitare gli uffici e gli incarichi loro affidati, si dia la possibilit\u00e0 di dedicarsi pi\u00f9 intensamente a Dio per alcuni giorni.<\/p><p class=\"p3\">71. Consideratane l\u2019utilit\u00e0 spirituale, \u00e8 conveniente che i Superiori concedano al religioso, che ragionevolmente lo chieda, un congruo periodo di tempo, durante il quale, libero in tutto o in parte dai suoi impegni, abbia l\u2019opportunit\u00e0 di riesaminare il senso genuino e pi\u00f9 profondo della propria consacrazione e di rinnovare la propria consacrazione religiosa.<\/p><p class=\"p3\">72. Per fare questi ritiri, esercizi o tempi di raccoglimento, vengano designati luoghi maggiormente adatti; anzi, se \u00e8 possibile, si abbia nelle singole province una casa situata in un posto solitario, dove i religiosi possano pensare a Dio in maniera pi\u00f9 particolare.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Esame di coscienza<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">73. La vita religiosa esige che i frati sottopongano ad un continuo esame la propria vita e attivit\u00e0 alla luce del Vangelo e dello spirito dell\u2019Ordine perch\u00e9, emendati difetti ed errori quotidiani, proseguano alacremente nella via della perfezione<span class=\"s2\">[9]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">Pertanto, se qualcuno fosse stato assente dall\u2019atto comunitario dell\u2019esame di coscienza, cechi di fare l\u2019esame in privato.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Sacramento di penitenza<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">74. Il sacramento della Penitenza che, debitamente ricevuto, conferisce il perdono dell\u2019offesa arrecata a Dio e in pari tempo riconcilia con la Chiesa, deve spingere i nostri cuori ad amare pi\u00f9 ardentemente Dio, Padre di misericordia. Perci\u00f2 i frati stimino grandemente il giusto e frequente uso di questo sacramento, ricevendolo secondo le prescrizioni della Chiesa, cio\u00e8 ordinatamente, almeno ogni quindici giorni<span class=\"s2\">[10]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">I Superiori curino che, specialmente nelle case di formazione e nelle grandi comunit\u00e0, vi siano alcuni sacerdoti disponibili per ascoltare le confessioni dei religiosi<span class=\"s2\">[11]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">75. Sia lasciata a tutti la dovuta libert\u00e0 per ci\u00f2 che riguarda il sacramento della Penitenza e la direzione della coscienza, salva tuttavia la disciplina della casa<span class=\"s2\">[12]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">Ogni religioso pu\u00f2 validamente e lecitamente confessarsi da qualsiasi confessore approvato dall\u2019Ordinario del luogo.<\/p><p class=\"p3\">Tutti i sacerdoti dell\u2019Ordine, a meno che non abbiano l\u2019espressa proibizione, hanno la facolt\u00e0 di ascoltare le confessioni di tutti i membri dell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Virt\u00f9 della penitenza<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">76. I frati, seguendo le orme del divino Redentore, devono rinnegare se stessi, prendere la propria croce e partecipare ai suoi patimenti<span class=\"s2\">[13]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">Per adempiere pi\u00f9 perfettamente questo dovere penitenziale, come si addice a religiosi, oltre le forme principali indicate dalla Chiesa, come preghiera, astinenza dalle carni, digiuno e opere di carit\u00e0<span class=\"s2\">[14]<\/span>, cerchino di praticare altre forme in uso nell\u2019Ordine o delle nuove che possono essere introdotte. Tali sono, per esempio, pi\u00f9 stretto raccoglimento, maggiore tempo dedicato alla lettura divina e alla meditazione, riduzione della ricreazione, volontario castigo del corpo.<\/p><p class=\"p3\">****<\/p><p class=\"p3\">NOTE<\/p><p class=\"p5\">1. Cfr. SC 22<\/p><p class=\"p5\">2. Can. 902\u00a0 ;\u00a0 Cfr. SC 57<\/p><p class=\"p5\">3. Cfr. AAS 1972, p.561; cfr. can. 951,\u00a72.<\/p><p class=\"p5\">4. Cfr. SC 97<\/p><p class=\"p5\">5. Cfr . SC 13<\/p><p class=\"p5\">6. Cfr. can 663; DCVR 5.<\/p><p class=\"p5\">7. Reg. Trin.<\/p><p class=\"p5\">8. Cfr. can 1039<\/p><p class=\"p5\">9. Cfr. can. 664.<\/p><p class=\"p5\">10. Cfr. LG 11; PC 18; SCRIS: Act. Ord. vol. VIII, 1971, p.2<\/p><p class=\"p5\">11. Cfr. can. 630.<\/p><p class=\"p5\">12. Cfr. PC 14; can. 630<\/p><p class=\"p5\">13. Cfr. Paenit. I, verso la fine.<\/p><p class=\"p5\">14. Paenit. III<\/p><p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Capitolo V: APOSTOLATO DELL\u2019ORDINE<\/span><\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>APOSTOLATO NELL\u2019ORDINE<\/b><\/span><\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Alcuni principi<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">77. Tutta la vita religiosa e apostolica; fondata, infatti, sulla carit\u00e0, partecipa intimamente alla missione della Chiesa nel dilatare il Regno di Cristo, a gloria del Padre, su tutta la terra, e nell\u2019instaurarlo fra tutti i popoli, perch\u00e9 gli uomini siano salvi<span class=\"s2\">[1]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">78. \u201c<i>L\u2019apostolato di tutti i religiosi consiste, in primo luogo, nella testimonianza della loro vita consacrata, che essi sono tenuti ad alimentare con l\u2019azione e la penitenza<\/i>\u201d<span class=\"s2\">[2]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">79. Nel nostro Ordine, che \u00e8 dedito alle opere di apostolato, \u201c<i>l\u2019azione apostolica appartiene alla sua stessa natura. Perci\u00f2, l\u2019intera vita dei membri sia permeata di spirito apostolico, e d\u2019altra parte tutta l\u2019azione apostolica sia animata dallo spirito religioso<\/i>\u201d. Pertanto, \u201c<i>l\u2019azione apostolica deve sempre sgorgare dall\u2019intima unione con Dio, e al tempo stesso consolidarla e favorirla<\/i>\u201d<span class=\"s2\">[3]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">80. Nello scegliere ed esercitare le opere di apostolato, secondo i tempi e i luoghi, si abbia presente quanto segue:<\/p><p class=\"p3\">a) prima di intraprendere opere ed iniziative di apostolato, deve constatare che si tratti di opere consentanee all\u2019indole e allo spirito dell\u2019Ordine, e che l\u2019esercizio della carit\u00e0 sia sempre il motivo principale nell\u2019iniziare un apostolato sociale e ministeriale;<\/p><p class=\"p3\">b) salve le condizioni indicate chiaramente nella licenza per fondare una casa, le singole comunit\u00e0 hanno la facolt\u00e0 di esercitare nelle proprie case opere specifiche dell\u2019Ordine. Per aprire un ospizio, una scuola o edificio separato di analoga finalit\u00e0, si richiede una licenza speciale dell\u2019Ordinario del luogo<span class=\"s2\">[4]<\/span>;<\/p><p class=\"p3\">c) per le opere che vengono affidate all\u2019Ordine, si stipuli una conversione scritta tra il consiglio provinciale e l\u2019autorit\u00e0 religiosa o civile, nella quale, fra l\u2019altro, sia definito espressamente e con esattezza, ogni particolare relativo all\u2019opera da svolgere, alle persone che vi si devono impegnare e all\u2019aspetto economico<span class=\"s2\">[5]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">81. Per le opere, in qualunque modo accettate, si devono scegliere i religiosi veramente idonei, osservando quanto per diritto c\u2019\u00e8 da osservare, e a norma della convenzione pattuita.<\/p><p class=\"p3\">Si deve quindi promuovere per le opere specifiche una solida formazione sia scientifica che pratica, in modo che, i membri scelti diventino veramente esperti nei vari campi dell\u2019apostolato.<\/p><p class=\"p3\">82. Gli statuti di ogni provincia definiscano l\u2019autorit\u00e0 a cui compete l\u2019onere di assumere le opere, e diano norme opportune circa gli obblighi e gli oneri da contrarre, e circa la preparazione specifica delle persone, i mezzi da usare, il metodo e la maniera di operare.<\/p><p class=\"p3\">83. Nell\u2019esercizio dell\u2019apostolato esterno, i religiosi sono soggetti non solo alla potest\u00e0 dei Vescovi, ma anche \u201c<i>ai propri Superiori, e devono mantenersi fedeli alla disciplina dell\u2019istituto; i Vescovi stessi non tralascino di urgere, quando occorre un tale obbligo<\/i>\u201d<span class=\"s2\">[6]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">84. L\u2019azione apostolica dei religiosi si svolga, nella misura del possibile, nell\u2019interesse ed aiuto vicendevole e su un piano di reciproca intesa, e vi sia fra tutte le case una stretta ed efficace concordia o cooperazione.<\/p><p class=\"p3\">Sar\u00e0 inoltre molto opportuno fomentare reciproche relazioni con gli Ordinari dei luoghi nei quali viene esercitato l\u2019apostolato, e con altre associazioni dedite alle stesse o simili opere<span class=\"s2\">[7]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">\u00c8 sommamente desiderabile che vengano istituiti specialmente dei, cos\u00ec detti, centri di formazione e informazione, sia internazionali che interprovinciali e provinciali, nei quali i religiosi ricevano una formazione specifica, e si procurino appropriati mezzi di comunicazione sociale, che possono tenere attenta l\u2019opinione pubblica e suscitare comunione di intenti da parte dei laici, particolarmente di quelli iscritti alle associazioni trinitarie, per le iniziative e le opere dell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Segretariati<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">85. Affinch\u00e9 la sollecitudine apostolica proceda meglio e con pi\u00f9 efficacia, i vari Segretariati e Segretari promuoveranno, stimoleranno e coordineranno le varie iniziative e opere apostoliche, nell'ambito di ciascuno.<\/p><p class=\"p3\">Il Procuratore generale della Redenzione compir\u00e0 la sua missione tramite un organismo dipendente dalla Curia Generale con propri statuti a norma del n. 114 delle Costituzioni [e che prende il nome di Solidariet\u00e0 Internazionale Trinitaria] e a Lui compete il coordinamento della carit\u00e0 redentrice con le persone che soffrono persecuzione per Cristo e la cui fede \u00e8 in pericolo o \u00e8 impedita (cf. CC5).<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Opere di redenzione e di misericordia<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">86. Varie sono le opere alle quali il nostro Ordine si dedica, dato che nella societ\u00e0 odierna in molti e diversi modi gli uomini sono vessati con danno della fede e della libert\u00e0.<\/p><p class=\"p3\">87. L\u2019Ordine, animato dal carisma redentivo, si consacra a portare aiuto secondo le sue possibilit\u00e0:<\/p><p class=\"p3\">-a coloro che per la fede in Cristo, con una certa premeditata coercizione, sono oppressi e sottoposti ad ingiusta persecuzione<span class=\"s2\">[8]<\/span>;<\/p><p class=\"p3\">-a coloro che per la propria azione sociale fedele ai principi evangelici, sono privati dei diritti civili, messi in carcere, condannati ai lavori forzati o cacciati in esilio.<\/p><p class=\"p3\">Per prestare efficacemente tale aiuto, \u00e8 necessario che consiglio generale, province, vicariati e singole comunit\u00e0 operino insieme con azione coordinata.<\/p><p class=\"p3\">88. I frati, mossi dalla stessa carit\u00e0 redentiva e misericordiosa, conformandosi allo spirito dell\u2019Ordine e come testimoni di speranza:<\/p><p class=\"p3\">-soccorrono i poveri, i derelitti e i malati, che sono privi dei mezzi essenziali alla dignit\u00e0 umana e sono reietti dalla societ\u00e0;<\/p><p class=\"p3\">-si dedicano alla liberazione di coloro che vengono spogliati dei diritti di libert\u00e0 e di giustizia e che, afflitti da vari generi di schiavit\u00f9 e oppressi dall\u2019ingiustizia e dalla tirannide, hanno bisogno della liberazione del corpo e dell\u2019anima;<\/p><p class=\"p3\">-aiutano nella fede quelli che in vari modi sono in pericolo di perderla, per particolari circostanze del luogo e della societ\u00e0.<\/p><p class=\"p3\">La scelta delle opere, considerata la gravit\u00e0 e la diffusione dei mali, sia fatta nelle province e nelle comunit\u00e0, secondo le norme emanate dal capitolo, dalla congregazione o dal consiglio provinciale.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Apostolato missionario<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">89. L\u2019opera della propagazione della fede e della impiantazione della Chiesa, che \u00e8 il mandato primario ed essenziale di tutta la Chiesa, corrisponde pienamente allo spirito e alla tradizione dell\u2019Ordine. Perci\u00f2 i nostri religiosi, assecondando i desideri della Chiesa e spinti dall\u2019ardore della carit\u00e0, promuovono alacramente l\u2019attivit\u00e0 missionaria, affinch\u00e9 tutti gli uomini siano partecipi dei beni spirituali della vita presente e di quella futura<span class=\"s2\">[9]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">Essi cos\u00ec, fedeli al carisma proprio dell\u2019Ordine, nel servizio di fede e di carit\u00e0, intendono liberare tanti uomini oppressi da schiavit\u00f9 di vario genere, perch\u00e9 godano della pienezza della redenzione.<\/p><p class=\"p3\">Per tale motivo i frati, sin dall\u2019inizio della formazione, siano nutriti di spirito missionario e formati alla coscienza missionaria, e quanti pi\u00f9 possibile di essi siano stimolati e aiutati perch\u00e9 assecondino la vocazione missionaria.<\/p><p class=\"p3\">I Superiori, poi, abbiano cura perch\u00e9 quelli che sono destinati alle missioni possano acquisire un\u2019adeguata coscienza della cultura dei popoli, presso i quali dovranno recarsi.<\/p><p class=\"p3\">90.Le singole province, secondo gli statuti propri e delle missioni, prendano parte alla dilatazione del Regno di Cristo tra le genti e, per quanto \u00e8 possibile, abbiano una propria missione.<\/p><p class=\"p3\">Quelle che non hanno una propria missione, cerchino, secondo le possibilit\u00e0, di inviare missionari alle missioni affidate ad altra provincia o allo stesso Ordine.<\/p><p class=\"p3\">Compete al Ministro generale con il suo consiglio chiedere una missione alla Sede Apostolica, accettarla o rinunziarla, come anche affidarla a una provincia o viceprovincia che chieda o acconsenta ad averla.<\/p><p class=\"p3\">91. L\u2019attivit\u00e0 missionaria non si limita alla sola predicazione del Vangelo, ma deve essere proseguita fino alla istituzione della comunit\u00e0 cristiana con gerarchia propria, numero sufficiente di clero e presenza di varie forme di vita religiosa, cos\u00ec che essa \u201c<i>possa provvedere da sola, per quanto \u00e8 possibile, alle proprie necessit\u00e0<\/i>\u201d<span class=\"s2\">[10]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">92. L\u2019Ordine, le province e i frati attendano all\u2019azione missionaria in modo che nei luoghi stessi delle missioni sia istituito il nostro Ordine, insieme con le contemplative e altri membri della famiglia trinitaria<span class=\"s2\">[11]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">Le missioni che hanno religiosi autoctoni, sufficienti per numero e per doti, siano erette gradualmente, osservando le disposizioni del diritto, in vicariato, viceprovincia e provincia con statuti particolari vigenti in territorio di missione<span class=\"s2\">[12]<\/span>, e che prevedano, sia quanto alle cose spirituali che a quelle temporali, l\u2019aiuto da parte dell\u2019Ordine, in quanto necessario.<\/p><p class=\"p3\">93. Siano sempre a portata di mano gli statuti missionari generali dell\u2019Ordine, adatti alle recenti disposizioni della Chiesa.<\/p><p class=\"p3\">In essi sia riferito quanto concerne:<\/p><p class=\"p13\">- la stessa missione: accettazione, convenzione con diritti e doveri, e cose simili;<\/p><p class=\"p13\">- le relazioni con la gerarchia ecclesiastica e con l\u2019autorit\u00e0 dell\u2019Ordine;<\/p><p class=\"p13\">- la vita spirituale, apostolica, religiosa, missionaria;<\/p><p class=\"p13\">- i viaggi in patria per\u00a0 vacanze, malattia e formazione missionaria;<\/p><p class=\"p13\">- l\u2019evangelizzazione, le opere varie, e altre cose del genere.<\/p><p class=\"p3\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p><p class=\"p3\">94. Gli statuti missionari particolari, riguardanti le diverse giurisdizioni, siano congruenti alle norme degli statuti missionari generali.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Apostolato ministeriale<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">95. I frati esercitano l\u2019apostolato principalmente nelle chiese dei loro conventi, sia con le celebrazioni della liturgia specialmente dell\u2019Eucaristia, della Parola di Dio e della Penitenza, sia con le spiegazioni della catechesi, pii esercizi accettati dalla tradizione della Chiesa e dell\u2019Ordine, ed altre iniziative apostoliche, concernenti particolarmente le associazioni trinitarie.<\/p><p class=\"p3\">96. Inoltre \u201c<i>i religiosi\u2026 devono sentirsi realmente partecipi della famiglia diocesana<\/i>\u201d<span class=\"s2\">[13]<\/span>; assumono, perci\u00f2, altre opere di apostolato ministeriale, come cappellanie di carceri, di ospedali e altri centri, ed altri ministeri locali e diocesani.<\/p><p class=\"p3\">Ma soprattutto assumono il governo di parrocchie affidate all\u2019Ordine in perpetuo o per un certo tempo determinato, specialmente quelle costituite nelle Chiese dei loro conventi, per quanto \u00e8 possibile, per\u00f2, nelle regioni e nei luoghi economicamente meno progrediti e afflitti da povert\u00e0, e dove la teoria e la pratica della vita cristiana sono pi\u00f9 difficili.<\/p><p class=\"p3\">Tali parrocchie, per\u00f2, siano centri dei zelo apostolico e di carit\u00e0 redentiva propria dell\u2019Ordine, e risplenda sempre di pi\u00f9 in esse la presenza trinitaria, che manifesti la testimonianza delle nostre associazioni secolari.<\/p><p class=\"p3\">97. Per promuovere l\u2019opera di evangelizzazione ed eliminare quell\u2019ignoranza di Dio e della Chiesa che, quasi moderna schiavit\u00f9 dello spirito, mette sempre pi\u00f9 in pericolo la fede, i frati danno impulso, secondo l\u2019indole dell\u2019Ordine, all\u2019educazione cristiana.<\/p><p class=\"p3\">98. Il Vescovo diocesano nomina un religioso ad un ufficio ecclesiastico su presentazione o almeno il consenso del Superiore competente. Ma \u201c<i>il religioso pu\u00f2 essere rimosso dall\u2019ufficio conferito, sia a discrezione dell\u2019autorit\u00e0 che glielo ha affidato, informatone il Superiore religioso, sia da parte del Superiore stesso, informatene l\u2019autorit\u00e0 committente; nell\u2019uno e nell\u2019altro caso non si richiede il consenso dell\u2019altra autorit\u00e0<\/i>\u201d<span class=\"s2\">[14]<\/span><\/p><p class=\"p3\">99. Gli statuti provinciali definiscano il modo di procedere nell\u2019accettazione delle parrocchie e di altre opere, nonch\u00e9 i requisiti per la presentazione dei candidati e tutto quanto li concerne.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Ecumenismo<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">100. I nostri religiosi partecipino con fervore anche all\u2019azione ecumenica con la preghiera, la parola e altre iniziative, memori che Ges\u00f9 ha pregato il Padre dei credenti, affinch\u00e9 formino un popolo solo, partecipando dell\u2019unit\u00e0 della Trinit\u00e0, che \u00e8 il modello supremo e il principio dell\u2019unit\u00e0 del popolo di Dio<span class=\"s2\">[15]<\/span>.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>La Trinit\u00e0 nell\u2019attivit\u00e0 apostolica<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">101. Il mistero do Dio uno e trino \u00e8 il principio, il fondamento e il fine dell\u2019economia dell\u2019umana salvezza<span class=\"s2\">[16]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">Ogni apostolato, quindi, in modo peculiare quello del nostro Ordine, sia profondamente basato sul mistero della Santa Trinit\u00e0.<\/p><p class=\"p3\">Perch\u00e9 ci\u00f2 si possa meglio realizzare, si istituiscano dei centri nell\u2019Ordine e si promuovano corsi speciali di ricerca e di divulgazione di quanto, secondo i progressi pi\u00f9 recenti, riguarda la dottrina di questo mistero fondamentale della nostra fede.<\/p><p class=\"p3\">\u00c8 peraltro necessario considerare e vivere il mistero della Trinit\u00e0 non separatamente, ma nella sua relazione con gli altri elementi della vita consacrata e dell\u2019apostolato dell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p3\">****<\/p><p class=\"p3\">NOTE<\/p><p class=\"p5\">1.<\/p><ol class=\"ol1\"><li class=\"li14\"><span class=\"s4\">Cfr. LG 44; AA 2.<br \/><\/span><span class=\"s5\">2. Can. 673<br \/>3. Can. 675,\u00a71 e 2<br \/>4. Cfr. Can. 611.<br \/>5. Cfr. Can. 681,\u00a7 1 e 2<br \/>6. Can. 678,\u00a71 e 2<br \/>7. Cfr. PC 23; can. 678,\u00a73<br \/>8. Cfr. EN 39<br \/>9. Cfr. PC 20;AG 7; can 783.<br \/>10. Cfr. AG 15,18<br \/>11. Cfr. AG 18,40<br \/>12. Cfr. can. 790<br \/>13. MR 18,b<br \/>14. Cfr. Can 682,\u00a7 1 e 2<br \/>15. Cfr. UR 2.4.5.<br \/>16. Cfr. LG 2; DV 2.<\/span><\/li><\/ol><p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Capitolo VI: FORMAZIONE DEI FRATI<\/span><\/p><p class=\"p16\"><span class=\"s1\"><b>FORMAZIONE DEI FRATI<\/b><\/span><\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Vocazioni<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">102. Poich\u00e9 la vitalit\u00e0 e il progresso dell\u2019Ordine dipendono soprattutto dalle vocazioni, i frati abbiano a cuore di cercare e coltivare le vocazioni.<\/p><p class=\"p3\">Essi, perci\u00f2, unendo la propria opera a quella dello Spirito Santo, aiutino gli adolescenti in modo che possa crescere in essi il germe della vocazione e, con adatte e apposite iniziative, promuovano con zelo anche le vocazioni di adulti, che richiedono una sollecitudine particolare.<\/p><p class=\"p3\">103. Per conseguire questo pi\u00f9 facilmente:<\/p><p class=\"p3\">a) siano di esempio luminoso nella vita religiosa e sacerdotale, specialmente agli adolescenti;<\/p><p class=\"p3\">b) quando parlano al popolo, espongano molto spesso la dignit\u00e0, la bellezza, la necessit\u00e0 e le benevolenze della vita religiosa e sacerdotale;<\/p><p class=\"p3\">c) offrano preghiere e sacrifici e li chiedano alle anime consacrate a Dio, ai malati, ai fanciulli e ad altre pie persone.<\/p><p class=\"p3\">104. All\u2019Ordine \u201c<i>\u00e8 lecito, allo scopo di suscitare vocazioni, curare la propria propaganda e cercare candidati, purch\u00e9 ci\u00f2 si faccia con la dovuta prudenza e nell\u2019osservanza delle norme stabilite dalla Santa Sede e dall\u2019Ordinario del luogo<\/i>\u201d<span class=\"s2\">[1]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">105. Perch\u00e9 tutto proceda per il meglio, si istituisca in ogni provincia l\u2019Opera delle vocazioni, sotto la direzione del Ministro provinciale e del suo consiglio.<\/p><p class=\"p3\">Tocca ad essa, con la collaborazione dei frati delle diverse comunit\u00e0, stimolare genitori, educatori, famiglie e membri di altre associazioni a cooperare, e poi disporre e coordinare tutto ci\u00f2 che concerne la promozione delle vocazioni.<\/p><p class=\"p3\">In questo lavoro bisogna per\u00f2 procedere d\u2019accordo con il Vescovo diocesano, al quale spetta dirigere, per il bene della Chiesa, l\u2019opera pastorale delle diverse vocazioni<span class=\"s2\">[2]<\/span>.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Formazione<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">106, Il direttorio generale detta le norme, specialmente giuridiche, relative alla formazione.<\/p><p class=\"p3\">Il piano generale della formazione, redatto a norma dei documenti della Chiesa e approvato dalla congregazione generale, espone accuratamente i principi della formazione e li ordina armonicamente sotto ogni punto di vista della formazione stessa, e d\u00e0 norme circa gli educatori, gli alunni, il metodo e cose del genere.<\/p><p class=\"p3\">Osservati gli ordinamenti del piano generale della formazione, ossia di quello valido per tutto l\u2019Ordine e anzitutto le cose giudicate necessarie per l\u2019unit\u00e0 e la stabilit\u00e0 della medesima, pu\u00f2 essere redatto un piano particolare per le varie regioni e province.<\/p><p class=\"p3\">107. Spetta al piano della formazione definire opportunamente in che modo i vari elementi di istruzione, riguardanti principalmente la formazione spirituale, biblica, liturgica, ecclesiale, trinitaria, pastorale e missionaria, tenute presenti le circostanze dello spazio di ciascuna formazione nonch\u00e9 le necessit\u00e0 dei tempi e dei luoghi, debbano essere ordinati, cos\u00ec che la formazione, da acquisire gradatamente, sia compiuta in maniera armonica e completa.<\/p><p class=\"p3\">La dottrina scientifica da proporre corrisponde alle norme della Santa Sede e agli ordinamenti di ciascuna regione o nazione.<\/p><p class=\"p3\">\u00c8 data facolt\u00e0 ai religiosi chierici e non chierici, secondo i casi, di frequentare scuole sia di ordine teologico che filosofico, scientifico, tecnico o magistrale, con il consenso del Ministro provinciale o del suo consiglio.<\/p><p class=\"p3\">A tutti i frati, per\u00f2, sia impartita un\u2019istruzione pi\u00f9 accurata circa il mistero della Santissima Trinit\u00e0 e il suo eterno disegno per la salvezza umana.<\/p><p class=\"p3\">108. Perch\u00e9 sia meglio coordinata la formazione dei religiosi e sia confortata dall\u2019aiuto dell\u2019autorit\u00e0, dai rispettivi consigli venga costituito per tutto l\u2019Ordine e per ogni provincia il segretariato della formazione o sia nominato un segretario, che siano loro immediatamente soggetti, secondo gli statuti particolari.<\/p><p class=\"p3\">Questo segretariato o segretario provveda a tutto ci\u00f2 che riguarda la formazione dei religiosi.<\/p><p class=\"p3\">109. Perch\u00e9 la formazione sia iniziale che permanente dei nostri religiosi diventi pi\u00f9 completa, gli altri segretariati dell\u2019Ordine, cio\u00e8 quelli della Trinit\u00e0 e dell\u2019apostolato, come anche l\u2019istituto storico e la commissione di spiritualit\u00e0 trinitaria, prestino valido aiuto al segretariato della formazione.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Scuole apostoliche<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">110. Per conoscere bene le vocazioni e coltivarle pi\u00f9 adeguatamente, i Ministri provinciali con i loro consigli, con il consenso del capitolo provinciale, conservino e incrementino le scuole apostoliche o altre istituzioni simili se esistono, anzi provvedano ad erigerle dove se ne veda l\u2019utilit\u00e0<span class=\"s2\">[3]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">Le scuole apostoliche sono rette da un proprio statuto, approvato dal consiglio provinciale.<\/p><p class=\"p3\">In esse gli alunni frequentino quegli studi che, secondo il piano di formazione della provincia o della regione, sono necessari per iniziare il noviziato, e ogni cosa sia debitamente ordinata, affinch\u00e9 gli alunni, in vista della vita religiosa, a contatto con la societ\u00e0 e con la famiglia \u201c<i>vivano e realizzino ogni giorno pi\u00f9 pienamente la loro consacrazione battesimale<\/i>\u201d convenientemente alla loro et\u00e0, e possano compiere nella sua propria natura il dono della vocazione e liberamente abbracciarlo<span class=\"s2\">[4]<\/span>.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Postulato o preparazione al noviziato<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">111. Nell\u2019Ordine \u201c<i>pu\u00f2 essere ammesso ogni cattolico che abbia retta intenzione, che possegga le qualit\u00e0 richieste dal diritto universale e da quello proprio, e non sia vincolato da impedimento alcuno.<\/i><\/p><p class=\"p3\">\u00a0<i>Nessuno pu\u00f2 essere ammesso senza adeguata preparazione<\/i>\u201d<span class=\"s2\">[5]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">112. Il postulato \u00e8 la preparazione al noviziato.<\/p><p class=\"p3\">Il candidato, prima di essere ammesso al postulato, deve essere sottoposto ad esame con l\u2019aiuto di documenti e di colloqui personali perch\u00e9, tenuto conto dell\u2019et\u00e0, si cerchi di verificare se egli \u00e8 mosso da sincero desiderio di vita religiosa e se vi sono indizi contrari alla sua accettazione. Nessuno, infatti, pu\u00f2 essere ammesso al postulato se non offre sufficienti segni di idoneit\u00e0, con i quali dimostri che sar\u00e0 in grado di vivere degnamente la vita religiosa.<\/p><p class=\"p3\">113. \u201cI Superiori ammettano la pi\u00f9 attenta cura soltanto coloro che, oltre all\u2019et\u00e0 richiesta, abbiano salute, indole adatta e sufficienti doti di maturit\u00e0 per abbracciare la vita propria dell\u2019Ordine; la salute, l\u2019indole e maturit\u00e0 siano verificate anche, all\u2019occorrenza, da esperti, salvo il diritto inviolabile della persona a difendere la propria intimit\u00e0\u201d<span class=\"s2\">[6]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">114. Prima che i postulanti siano ammessi, si abbiano presenti le altre cose richieste dal diritto universale e particolare per la validit\u00e0 e la liceit\u00e0 dell\u2019ammissione nell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p3\">115. Al postulato ammette il Superiore maggiore o un suo delegato; la forma dell\u2019ammissione \u00e8 indicata nel Rituale dell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p3\">116. Durante il postulato, il candidato intende prepararsi all\u2019adempimento dei doveri religiosi, acquisisce, nel caso che gli manchi, la conveniente cultura religiosa, viene iniziato congruentemente allo spirito dell\u2019Ordine e alla vita di comunit\u00e0, e si dispone a dare a Dio che lo chiama, una risposta libera e cosciente, cos\u00ec che i Superiori abbiano la possibilit\u00e0 di giudicare della sua attitudine e vocazione trinitaria.<\/p><p class=\"p3\">Durante questo tempo, pu\u00f2 frequentare le scuole apostoliche o corsi di studi superiori.<\/p><p class=\"p3\">117. Il postulato nelle province sia ordinato come segue:<\/p><p class=\"p3\">a) non sia troppo breve e, di consueto, non oltrepassi il biennio, a norma degli statuti provinciali;<\/p><p class=\"p3\">b) sia fatto ordinariamente fuori della casa di noviziato e in parte, se alle province sembrer\u00e0 opportuno, anche fuori della casa religiosa, sempre, tuttavia, sotto la direzione di un religioso esperto, il quale cooperi assiduamente con il maestro dei novizi, perch\u00e9 venga assicurata la continuit\u00e0 della formazione.<\/p><p class=\"p3\">118. La dimissione del postulante spetta al Superiore maggiore; nei casi pi\u00f9 urgenti, si proceda a norma del proprio statuto.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Noviziato<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">119. Il candidato non sia ammesso al noviziato prima che, fatta un\u2019accurata investigazione, non consti che egli sia immune da impedimenti canonici<span class=\"s2\">[7]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">120. Inoltre \u201c<i>i Superiori non ammettano al noviziato chierici secolari senza consultare il loro Ordinario, n\u00e9 persone gravate di debiti e incapaci di estinguerli<\/i>\u201d<span class=\"s2\">[8]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">121. \u201cI candidati, prima di essere ammessi al noviziato, devono produrre attestato di battesimo, di confermazione di stato libero.<\/p><p class=\"p3\">Se si tratta di ammettere chierici o persone che furono ammesse in altro istituto di vita consacrata o in una societ\u00e0 di vita apostolica o in seminario, si richiede inoltre l\u2019attestato rilasciato rispettivamente dall\u2019Ordinario del luogo o dal Superiore maggiore dell\u2019istituto o della societ\u00e0, oppure dal rettore del seminario.<\/p><p class=\"p3\"><i>I Superiori, se loro pare necessario, possono chiedere altre informazioni, anche sotto segreto<\/i>\u201d<span class=\"s2\">[9]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">122. Il candidato chieda per iscritto al Ministro provinciale l\u2019ammissione al noviziato, dichiarando:<\/p><p class=\"p3\">a) di entrare nell\u2019Ordine di sua libera volont\u00e0;<\/p><p class=\"p3\">b) di voler essere iniziato alla vita religiosa, e perci\u00f2, secondo le disposizioni dei Superiori, di prestare gratuitamente la sua opera, cos\u00ec da non poter esigere dall\u2019Ordine nessuna retribuzione pecuniaria o di altro genere, qualora egli lasciasse l\u2019Ordine o ne fosse dimesso dai Superiori;<\/p><p class=\"p3\">c) di non essere affetto da nessuna malattia grave o cronica, e di sapere che, se egli tenesse ci\u00f2 nascosto dolosamente, la sua accettazione e la sua professione sarebbero ritenute invalide<span class=\"s2\">[10]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">Queste dichiarazioni, firmate dal Ministro della casa e da due testimoni oltre che dallo stesso candidato, devono essere conservate nell\u2019archivio della provincia. Se si tratta di candidato minorenne, tali dichiarazioni devono essere firmate dai genitori e dai tutori.<\/p><p class=\"p3\">123. I candidati, prima di iniziare il noviziato, facciano gli esercizi spirituali, secondo le norme di questo direttorio e degli statuti provinciali.<\/p><p class=\"p3\">124. L\u2019ammissione al noviziato si faccia secondo il Rituale dell\u2019Ordine. Il documento di ammissione sia riportato su un libro a ci\u00f2 destinato, e lo firmino chi ha ammesso al noviziato, lo stesso novizio, il maestro dei novizi e un altro religioso. Il documento cos\u00ec redatto sia custodito nell\u2019archivio conventuale, e una sua copia sia mandata all\u2019archivio della provincia.<\/p><p class=\"p3\">125. I novizi godono di tutti i privilegi e grazie spirituali concesse all\u2019Ordine, e qualora fossero prevenuti dalla morte, hanno diritto agli stessi suffragi che sono prescritti per i professi.<\/p><p class=\"p3\">126. L\u2019erezione della casa di noviziato, il trasferimento e la sua soppressione siano fatte mediante decreto scritto del Ministro generale, con il consenso del suo consiglio<span class=\"s2\">[11]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">127. Oltre alla casa di noviziato legittimamente designata, se la necessit\u00e0 lo richiede, il Ministro generale con il suo consiglio, udito il consiglio provinciale interessato, pu\u00f2 permettere anche l\u2019istituzione di pi\u00f9 noviziati nella medesima provincia.<\/p><p class=\"p3\">128. Il noviziato, per essere valido, deve essere compiuto nella casa a ci\u00f2 designata. In casi particolari e per eccezione, su concessione del Ministro generale con il consenso del suo consiglio, un candidato pu\u00f2 fare il noviziato in altra casa dell\u2019Ordine, sotto la guida di un sacerdote approvato, che faccia le veci del maestro dei novizi<span class=\"s2\">[12]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">129. Il Superiore maggiore pu\u00f2 permettere che il gruppo dei novizi, per determinati periodi di tempo, dimori il altra casa dell\u2019Ordine da lui stesso designata<span class=\"s2\">[13]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">130. Poich\u00e9 la vita comune ha grandissima importanza per la formazione dei novizi, occorre che il noviziato sia posto in una casa, dove i novizi possano ricevere il vantaggio e l\u2019utilit\u00e0 di una pi\u00f9 larga ed intensa vita comune.<\/p><p class=\"p3\">131. Lo scopo del noviziato esige che i novizi siano formati sotto la direzione del maestro, secondo il piano di formazione legittimamente stabilito nell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p3\">La direzione dei novizi, sotto l\u2019autorit\u00e0 dei Superiori maggiori, \u00e8 riservata unicamente al maestro<span class=\"s2\">[14]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">132. Per l\u2019incarico del maestro dei novizi, oltre a quanto detto nel n. 88 delle costituzioni, si richiede che il designato sia almeno da cinque anni professo solenne nell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p3\">Al maestro si possono assegnare, se ci sar\u00e0 bisogno, degli aiutanti i quali devono a lui sottostare per quanto riguarda la direzione del noviziato e il piano di formazione.<\/p><p class=\"p3\">Alla formazione dei novizi devono essere preposti religiosi accuratamente preparati i quali, senza essere distolti da altri impegni, possano assolvere il proprio compito in modo efficace e stabile.<\/p><p class=\"p3\">I membri dell\u2019Ordine si adoperino nel cooperare alla formazione dei novizi per la parte che loro spetta, con l\u2019esempio della vita e con la preghiera<span class=\"s2\">[15]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">133. \u201cSpetta al maestro e ai suoi aiutanti discernere e verificare la vocazione dei novizi, e gradatamente formarli a vivere la vita di perfezione propria dell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p3\">I novizi devono essere: aiutati a coltivare le virt\u00f9 umane; introdotti in un impegnativo cammino di perfezione mediante l\u2019orazione e il rinnegamento di s\u00e9; guidati alla contemplazione del mistero della salvezza e alla lettura e mediazione delle sacre Scritture; preparati a rendere culto a Dio nella sacra liturgia; formati alle esigenze della vita consacrata a Dio e agli uomini in Cristo, attraverso la pratica dei consigli evangelici; informati, infine, sull\u2019indole e lo spirito, le finalit\u00e0 e la disciplina, la storia e la vita dell\u2019Ordine, ed educati all\u2019amore verso la Chiesa e i suoi sacri Pastori\u201d<span class=\"s2\">[16]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">134. Suprema legge del noviziato \u00e8 la buona formazione religiosa dei novizi, che nello stesso tempo li disponga alla contemplazione e li prepari ad esercitare l\u2019apostolato proprio, quando sar\u00e0 il momento, in unione con Cristo.<\/p><p class=\"p3\">Questa formazione, considerate sia la natura e lo scopo del noviziato che l\u2019indole e la missione dell\u2019Ordine, esige una certa separazione dei novizi dagli altri. Il maestro pu\u00f2 tuttavia permettere ai novizi rapporti con altri religiosi, quando ci\u00f2 gli sembri contribuire a un conveniente sollievo o alla formazione.<\/p><p class=\"p3\">135. Uno o pi\u00f9 intervalli di tempo da trascorrere fuori della comunit\u00e0 del noviziato<span class=\"s2\">[17]<\/span>, stabiliti dagli statuti della provincia, sia per una pi\u00f9 perfetta formazione dei novizi sia, in certi casi, per poter meglio conoscere la loro idoneit\u00e0 alla vita religiosa dell\u2019Ordine, non si concedano prima che i novizi non abbiano passato tre mesi nello stesso noviziato; detti intervalli siano distribuiti in modo che i novizi vivano in noviziato per sei mesi continui come minimo, e vi ritornino almeno un mese prima di vincolarsi con la professione temporanea.<\/p><p class=\"p3\">136. Tre volte durante l\u2019anno, i novizi siano posti all\u2019esame e al giudizio del capitolo conventuale da manifestare con voti segreti, premessa un\u2019informazione del maestro sui singoli; e di tutto ci\u00f2 venga trasmessa una relazione scritta al consiglio provinciale.<\/p><p class=\"p3\">Il primo giudizio si abbia dopo il terzo mese di noviziato, l\u2019ultimo un mese prima della fine.<\/p><p class=\"p3\">Delle cose dette nell\u2019esame e nel giudizio, il maestro parli con il novizio o anche con tutti i novizi se cos\u00ec gli sembrer\u00e0 opportuno, perch\u00e9 emendino la loro condotta e meglio tendano alla perfezione religiosa.<\/p><p class=\"p3\">137. Il noviziato, perch\u00e9 sia valido, deve essere ordinato a norma del diritto universale e proprio<span class=\"s2\">[18]<\/span>, fermo restando il dispositivo del n. 129 del presente direttorio.<\/p><p class=\"p3\">138. Salvo il dispositivo del n. 129 circa il soggiorno del gruppo dei novizi in altra casa, e del n. 135 circa gli intervalli di tempo per l\u2019attivit\u00e0 formativa, le assenze dalla casa del noviziato sono regolate dal diritto universale e da quanto disposto nel n. 91 delle costituzioni<span class=\"s2\">[19]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">139. Il novizio pu\u00f2 liberamente lasciare l\u2019Ordine. Il Superiore maggiore, udito il maestro dei novizi e consultato il proprio consiglio, pu\u00f2 dimettere il novizio che avr\u00e0 conosciuto dannoso agli altri o chiaramente inetto per la vita nell\u2019Ordine. In caso urgente, quando non si pu\u00f2 facilmente ricorrere al Ministro provinciale o al suo Vicario, il Ministro della casa, consultati il maestro e il capitolo conventuale, pu\u00f2 dimettere il novizio<span class=\"s2\">[20]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">140. L\u2019esito del terzo giudizio, espresso con voti segreti dalla comunit\u00e0 circa il novizio, favorevole o contrario che gli sia, insieme con le informazioni del maestro dei novizi, sia mandato al Ministro provinciale, il quale, con il consenso del suo consiglio, o lo ammetta alla professione come idoneo, o lo rimandi al secolo perch\u00e9 non idoneo. Se per\u00f2 rimane qualche dubbio sulla sua idoneit\u00e0, pu\u00f2 prolungare il periodo di prova, ma non oltre sei mesi<span class=\"s2\">[21]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">141. Il Superiore maggiore, per giusta causa, pu\u00f2 permettere che la prima professione sia anticipata, ma non oltre quindici giorni, e che sia emessa fuori della casa di noviziato<span class=\"s2\">[22]<\/span>.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Periodo della professione temporanea<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">142. Il novizio, per accedere alla professione, ne chieda l\u2019ammissione per iscritto al Superiore maggiore.<\/p><p class=\"p3\">143. La cessione e disposizione dei beni, di cui al n. 19 delle costituzioni, se per qualsiasi ragione fosse stata omessa, sia fatta o ripetuta, nonostante sia stata emessa la professione.<\/p><p class=\"p3\">Tutto ci\u00f2 che il religioso acquista con la propria industria o a motivo dell\u2019Ordine, rimane acquistato per l\u2019Ordine stesso. Ci\u00f2 che egli riceve come pensione, sussidio o assicurazione, rimane acquistato dall\u2019Ordine a norma del n. 341 del presente direttorio generale<span class=\"s2\">[23]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">144. La professione temporanea nel nostro Ordine \u00e8 valida per un anno, e la si deve rinnovare annualmente per lo spazio di tempo stabilito dagli statuti di ciascuna provincia<span class=\"s2\">[24]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">145. Il rito della professione temporanea viene compiuto durante la Messa. Venga redatto il documento della professione emessa, e siano osservate tutte le cose dette nel n. 124 di questo direttorio.<\/p><p class=\"p3\">146. Per rinnovare la professione temporanea si richiedono le medesime condizioni che nella prima professione, cio\u00e8: la domanda scritta del candidato, l\u2019ammissione e l\u2019accettazione, fattane menzione nel libro a ci\u00f2 destinato.<\/p><p class=\"p3\">La rinnovazione della professione si pu\u00f2 fare durante la Messa, ma si svolga con la massima sobriet\u00e0<span class=\"s2\">[25]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">147. Se il religioso, terminato il tempo della professione annuale, non vuole rinnovarla o non vi \u00e8 ammesso, si ritiri dall\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p3\">148. Nel periodo di prova che segue il noviziato, gli alunni, insieme con la formazione scientifica e tecnica ad essi conveniente, con amore e sollecitudine siano pi\u00f9 profondamente preparati nella dottrina della vita religiosa, specialmente nella teologia della Regola, nella storia e spiritualit\u00e0 dell\u2019Ordine, affinch\u00e9 apprendano rettamente la vita evangelica nella comunione fraterna e la partecipazione all\u2019azione apostolica, secondo lo spirito dell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p3\">149. Durante il tempo di questa formazione, si possono introdurre, se cos\u00ec sar\u00e0 previsto negli statuti della provincia, uno o pi\u00f9 periodi di attivit\u00e0 formativa, per uno o pi\u00f9 membri, sotto la guida di qualche sacerdote dell\u2019Ordine, da trascorrere anche fuori della casa religiosa, per conseguire una solida maturit\u00e0 della persona umana e maggiormente consolidare la coscienza della propria vocazione e, in taluni casi, per poter meglio giudicare della loro idoneit\u00e0 al genere di vita proprio dell\u2019Ordine<span class=\"s2\">[26]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">150. Nei casi pi\u00f9 difficili, quando non bastassero i periodi dell\u2019attivit\u00e0 formativa a dissipare il dubbio su qualche candidato, i Superiori maggiori possono allora esortarlo a tornare al secolo<span class=\"s2\">[27]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">151. Il Ministro generale, con il consenso del suo consiglio, pu\u00f2 riammettere nell\u2019Ordine, con facolt\u00e0 di dispensarlo dall\u2019obbligo di ripetere il noviziato, il frate che avr\u00e0 lasciato l\u2019Ordine legittimamente, sia dopo aver terminato il tempo della professione temporanea, sia dopo che \u00e8 stato sciolto dai voti, imponendogli, tuttavia, un congruo tempo di prova.<\/p><p class=\"p3\">Spetter\u00e0 inoltre al Moderatore stesso \u201cstabilire un conveniente periodo di prova prima della professione temporanea e la durata dei voti temporanei prima della professione perpetua, a norma dei canoni 655 e 657\u201d<span class=\"s2\">[28]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">152. I religiosi di professione temporanea dimorino in una casa dove vige l\u2019osservanza regolare, sotto la disciplina del maestro, che abbia le stesse qualit\u00e0 del maestro dei novizi. Il maestro, al quale possono essere aggiunti uno o pi\u00f9 religiosi, se sembrer\u00e0 opportuno, viene designato secondo gli statuti di ciascuna provincia.<\/p><p class=\"p3\">153. Sia il Ministro della casa che il maestro e i suoi aiutanti, siano sacerdoti esemplari nella vita religiosa, dotti specialmente in teologia spirituale e pastorale, forniti di esperienza nel ministero delle anime, di preparazione pedagogica, di prudenza e di perspicacia circa le anime dei giovani.<\/p><p class=\"p3\">154. La formazione dei religiosi che si preparano agli Ordini sacri \u00e8 regolata dal \u201cpiano di studi\u201d proprio dell\u2019Ordine e dal diritto universale<span class=\"s2\">[29]<\/span>, che esigono un ordinamento diverso quando i candidati compiono gli studi ecclesiastici in una casa religiosa dell\u2019Ordine e quando, invece, sono mandati a centri di studi o universit\u00e0.<\/p><p class=\"p3\">155. Una volta all\u2019anno, gli alunni vincolati da professione temporanea siano sottoposti all\u2019esame e al giudizio del capitolo conventuale, premessa un\u2019informazione del maestro sui singoli; e di essi deve essere mandata una relazione scritta al consiglio provinciale.<\/p><p class=\"p3\">Nel giudicare l\u2019idoneit\u00e0 degli alunni, si deve considerare la loro maturit\u00e0 umana, psicologica e affettiva, l\u2019attitudine al lavoro e la loro speciale disposizione a vivere la vita religiosa, che esige una giusta severit\u00e0 nella selezione.<\/p><p class=\"p3\">Se il Ministro provinciale e il suo consiglio lo ritengono opportuno, possono chiedere convenienti informazioni, oltre che al Ministro e al maestro, anche ad altri religiosi, prima che i candidati siano promossi alla professione solenne e agli Ordini.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Professione solenne<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">156 La preparazione da premettere immediatamente alla professione solenne sia ordinata in modo tale da poterla ritenere quasi un secondo noviziato.<\/p><p class=\"p3\">Perci\u00f2, sotto la direzione del maestro di spirito o di un istruttore speciale, i candidati, almeno per sei mesi, si preparino convenientemente con apposite riflessioni, studio pi\u00f9 intenso delle cose divine, particolari istruzioni ed esercizi. Bench\u00e9 durante quel periodo di tempo non debbano necessariamente essere interrotti gli studi, o le opere apostoliche o i lavori manuali, nell\u2019ultimo mese di preparazione, i candidati si predispongano direttamente alla professione solenne con maggiore diligenza.<\/p><p class=\"p3\">Si deve fare in modo che la professione religiosa abbia luogo nel tempo pi\u00f9 adatto, opportunamente conosciuto in anticipo; non conviene che sia quello che immediatamente precede o segue la fine dell\u2019anno scolastico.<\/p><p class=\"p3\">157. Prima che si tenga il capitolo conventuale nella casa o nelle case, per dare il voto consultivo a norma del n. 96 delle costituzioni per l\u2019ammissione alla professione solenne, \u00e8 molto conveniente che il Superiore maggiore ascolti in segreto tutti i religiosi delle case, nelle quali il candidato ha dimorato per almeno sei mesi.<\/p><p class=\"p3\">158. La dispensa su quanto disposto nel can. 659, $ 1 e 2, non venga richiesta, a meno che non vi sia una grave causa, riconosciuta dal Superiore competente.<\/p><p class=\"p3\">159. Spetta al Ministro provinciale o a un suo delegato ricevere il candidato alla professione solenne, che deve essere emessa, per quanto \u00e8 possibile, durante la Messa, secondo il rito che propone il \u201c<i>Rito della professione religiosa<\/i>\u00a0<i>O.SS.T<\/i>\u201d.<\/p><p class=\"p3\">160. Fatta la professione solenne, se ne scriva l\u2019atto nel libro delle professioni, che deve essere conservato nell\u2019archivio della casa. In esso si annoti il giorno, il mese e l\u2019anno dell\u2019avvenuta professione, il nome del professo e di chi ne ha ricevuto la professione; venga scritta anche la formula della professione, se \u00e8 possibile, dallo stesso professo.<\/p><p class=\"p3\">Questo documento dell\u2019avvenuta professione sia sottoscritto dal professo, dal Ministro della casa e da altri due religiosi che hanno fatto da testimoni nella professione, e da chi l\u2019ha ricevuta.<\/p><p class=\"p3\">Una copia sia inviata all\u2019archivio della provincia.<\/p><p class=\"p3\">Il Superiore maggiore deve avvertire della professione il parroco del luogo del battesimo del professo<span class=\"s2\">[30]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">160. bis. Un professo di voti perpetui di un istituto religioso pu\u00f2 passare dal proprio istituto al nostro Ordine per concessione dei Superiori Generali dell\u2019uno e dell\u2019altro istituto, previo consenso dei rispettivi consigli (Cfr. 684,\u00a7 1).<br \/>Il Ministro generale, dopo aver ottenuto l\u2019autorizzazione scritta di raccomandazione dell\u2019altro Superiore Generale, invii il candidato alla Provincia o alla casa per realizzare la prova prescritta dal diritto (Cfr. can. 684). Questa prova verr\u00e0 eseguita sotto la direzione del Ministro della casa o di un altro religioso virtuoso, per almeno tre anni; con la possibilit\u00e0, se fosse conveniente, di prolungarla per un altro triennio. Durante questo periodo, sia il candidato che il Superiore o il moderatore, come gli altri membri della comunit\u00e0, cerchino di discernere e comprovare la vocazione divina, propria dell\u2019Ordine.<br \/>Ugualmente, quindi, il candidato deve essere istruito sull\u2019indole e lo spirito dell\u2019Ordine come anche in tutto ci\u00f2 che riguarda i fini e la disciplina, la storia, la vita e le attivit\u00e0 apostoliche. Terminato il tempo di prova, il candidato pu\u00f2 essere ammesso alla professione solenne dal Ministro provinciale, osservando le norme del diritto, salvo che il Ministro generale le abbia riservate per s\u00e9. (Cfr. Cost. Ord. 97; DG 157-160).<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Ordini sacri<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">161. I frati professi solenni, fino al sacerdozio e al termine del corso teologico, restino sotto la disciplina del maestro.<\/p><p class=\"p3\">I frati cooperatori professi solenni, che si preparano al diaconato permanente, stiano o con gli altri studenti sotto la disciplina del maestro o sotto la direzione di qualche sacerdote designato dal Ministro provinciale.<\/p><p class=\"p3\">162. Compete al Superiore maggiore, osservato quanto \u00e8 disposto dal diritto, ammettere i candidati agli Ordini e concedere loro le lettere dimissorie per il diaconato e il presbiterato.<\/p><p class=\"p3\">Le lettere dimissorie possono essere inviate a qualsiasi Vescovo in comunione con la Sede Apostolica, eccettuato soltanto \u2013tranne che per indulto apostolico\u2013 un Vescovo di rito diverso dal rito del promovendo<span class=\"s2\">[31]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">Non pu\u00f2 per\u00f2 concederle se non a religiosi professi solenni, della sua giurisdizione, che non siano trattenuti da irregolarit\u00e0 o impedimenti canonici<span class=\"s2\">[32]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">163. \u201c<i>Prima che uno venga promosso al diaconato sia permanente sia transeunte, si richiede che abbia ricevuto i ministeri di lettore e di accolito e li abbia esercitati per un tempo conveniente.<\/i><\/p><p class=\"p3\"><i>Tra il conferimento dell\u2019accolitato e del diaconato intercorra un periodo di almeno sei mesi<\/i>\u201d<span class=\"s2\">[33]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">164. Il presbiterato sia conferito solo a quelli che hanno compiuto i 25 anni di et\u00e0 e possiedano una sufficiente maturit\u00e0, osservato inoltre l\u2019intervallo di almeno sei mesi tra il diaconato e il presbiterato; coloro che sono destinati al presbiterato, vengano ammessi all\u2019Ordine del diaconato soltanto dopo aver compiuto i 23 anni di et\u00e0.<\/p><p class=\"p3\">I nostri candidati al diaconato permanente non vi siano ammessi se non dopo aver compiuto almeno 25 anni di et\u00e0.<\/p><p class=\"p3\">La dispensa dall\u2019et\u00e0 richiesta che superi l\u2019anno, \u00e8 riservata alla Sede Apostolica<span class=\"s2\">[34]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">165. Il candidato\u00a0al presbiterato pu\u00f2 essere promosso al diaconato soltanto dopo aver terminato il quinto anno del curricolo degli studi filosofico-teologici.<\/p><p class=\"p3\">Compiuto il curricolo degli studi, il diacono, per un tempo congruente da definirsi dal Superiore maggiore, partecipi alla cura pastorale esercitando l\u2019ordine diaconale, prima di essere promosso al presbiterato.<\/p><p class=\"p3\">L\u2019aspirante al diaconato permanente non sia promosso a questo ordine, se non dopo aver espletato il tempo della formazione<span class=\"s2\">[35]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">Circa gli intervalli prescritti dal diritto tra l\u2019accolitato e il diaconato (Cfr. can. 1035,\u00a7 2) tra il diaconato e il presbiterato (Cfr. can. 1031), il nostro Ordine gode del privilegio, non revocato, quindi ancora in uso, di poter dispensare dagli interstizi. Comunque, il Superiore Maggiore non dispensi da essi i suoi sudditi, senza osservare, tra le altre cose, ci\u00f2 che si prescrive circa l\u2019et\u00e0 e il tempo conveniente\u00a0 nell\u2019esercizio della cura pastorale.<\/p><p class=\"p3\">165. bis. Per quanto riguarda lo scrutinio<b>\u00a0<\/b>circa le qualit\u00e0 richieste per ricevere l\u2019ordine, il Maestro degli studenti e il Ministro della casa\u00a0 di\u00a0\u00a0 formazione,<b>\u00a0<\/b>devono verificare che il candidato possegga: la retta dottrina, la \u00a0piet\u00e0 genuina, i buoni costumi e l\u2019attitudine ad esercitare il ministero; ed inoltre, dopo una diligente indagine, vi sia l\u2019attestato sul suo stato di salute fisica e psichica.<span class=\"s2\">[36]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">166. Il Superiore maggiore, prima di ammettere a ricevere gli ordini, deve avere:<\/p><p class=\"p3\">a) se si tratta di ordinandi al presbiterato, certificato di diaconato ricevuto;<\/p><p class=\"p3\">b) se si tratta di promovendo al diaconato, certificato di battesimo e di confermazione e dell\u2019avvenuta ricezione dei ministeri; ugualmente il certificato della dichiarazione, di cui al numero seguente;<\/p><p class=\"p3\">c) in entrambi i casi, certificato degli studi compiuti a norme del diritto, ed inoltre il voto consultivo delle case in cui, dopo la professione solenne il candidato al diaconato e dopo il diaconato il candidato al presbiterato, abbia dimorato almeno per tre mesi, e il voto deliberativo del suo consiglio<span class=\"s2\">[37]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">167. Il candidato, per poter essere promosso all\u2019ordine del diaconato e del presbiterato, deve consegnare al Superiore maggiore una dichiarazione, redatta e firmata di suo pugno, nella quale attesta che intende ricevere il sacro ordine spontaneamente e liberamente, e che si dichiarer\u00e0 per sempre al ministro ecclesiastico, e nella quale chiede simultaneamente di essere ammesso all\u2019ordine da ricevere<span class=\"s2\">[38]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">168. Tutti coloro che devono essere promossi a qualche ordine, facciano gli esercizi spirituali per almeno cinque giorni, nel luogo e nel modo stabiliti dal Superiore maggiore; e il Vescovo, prima di procedere all\u2019ordinazione, deve essere informato che i candidati hanno compiuto i medesimi esercizi<span class=\"s2\">[39]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">169. Il Superiore maggiore comunichi la notizia dell\u2019ordinazione celebrata del suo religioso al parroco del luogo del battesimo, il quale la annoter\u00e0 nel suo libro dei battezzati<span class=\"s2\">[40]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">Anche nel libro dei professi solenni siano registrate esplicitamente le avvenute ordinazioni, diaconale e presbiterale.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Formazione permanente<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">170. Per rinnovare la vita e fomentare ogni giorno di pi\u00f9 l\u2019attivit\u00e0 apostolica dei religiosi, si tenga presente, tra le altre cose, quanto segue:<\/p><p class=\"p3\">a) i chierici proseguano gli studi sacri, anche dopo il sacerdozio, e seguano la solida dottrina, fondata sulla sacra Scrittura, tramandata dal passato e comunemente accolta dalla Chiesa, secondo quanto viene determinato particolarmente nei documenti dei concili e dei Romani Pontefici, evitando le vane novit\u00e0 e falsa scienza<span class=\"s2\">[41]<\/span>;<\/p><p class=\"p3\">b) i sacerdoti frequentino le lezioni di carattere pastorale che devono essere programmate dopo l\u2019ordinazione sacerdotale e inoltre, nei tempi stabiliti dal diritto particolare, partecipino anche ad altre lezioni, convegni teologici e conferenze, con i quali si offra l\u2019occasione di acquistare una conoscenza pi\u00f9 approfondita delle scienze sacre e delle metodologie pastorali<span class=\"s2\">[42]<\/span>;<\/p><p class=\"p3\">c) proseguano anche nell\u2019apprendimento di altre scienze, quelle soprattutto che hanno un rapporto con le scienze sacre, particolarmente in quanto possono essere utili nell\u2019esercizio del ministero pastorale<span class=\"s2\">[43]<\/span>;<\/p><p class=\"p3\">d) i neosacerdoti, dotati di qualit\u00e0 fisiche, intellettuali, morali e religiose, siano destinati a studi speciali, particolarmente filosofici, teologici, canonici e di sacra Scrittura, di storia ecclesiastica, di spiritualit\u00e0, di missionologia, di pastorale e di liturgia, cos\u00ec da poter avere nell\u2019Ordine membri ben preparati nelle diverse scienze.<\/p><p class=\"p3\">Con particolare cura si fomenti lo studio della storia dell\u2019Ordine e della spiritualit\u00e0 trinitaria, e di quelle discipline che riguardano il nostro apostolato specifico.<\/p><p class=\"p3\">Similmente si promuova l\u2019istruzione dei frati non chierici, in discipline adatte alle loro capacit\u00e0;<\/p><p class=\"p3\">e) i frati, nei primi anni di apostolato sia ministeriale che caritativo e redentivo, non siano lasciati soli, ma esercitino il lavoro sotto la direzione di religiosi esperti, che insegnino loro a risolvere i problemi pi\u00f9 difficili e li ammoniscano con carit\u00e0 circa i pericoli da evitare;<\/p><p class=\"p3\">f) le comunit\u00e0 provvedano che nelle biblioteche dei conventi vi siano, non soltanto libri di specializzazione in alcune discipline, ma anche periodici, nei quali sono esposti sommariamente i progressi delle diverse discipline e le novit\u00e0 pi\u00f9 recenti riguardanti la vita ecclesiale e religiosa;<\/p><p class=\"p3\">g) si promuovano convegni di frati, nei quali, anche con l\u2019aiuto di esperti, siano trattati i principali argomenti teorici e pratici, del rinnovamento della vita religiosa, specialmente della famiglia trinitaria.<\/p><p class=\"p3\">****<\/p><p class=\"p3\">NOTE<\/p><p class=\"p3\">1. PC 24.<\/p><p class=\"p3\">2. MR 39<\/p><p class=\"p3\">3. Cfr. can 234\u00a71.<\/p><p class=\"p3\">4.Cfr. Ratio Fund.11.<\/p><p class=\"p3\">5. Can. 597,\u00a71 e 2<\/p><p class=\"p3\">6. Can 642 e 220<\/p><p class=\"p3\">7. Cfr. Can. 643,\u00a7 1<\/p><p class=\"p3\">8.\u00a0\u00a0 Can. 644.<\/p><p class=\"p3\">9.\u00a0\u00a0 Can. 645,\u00a7 1.2.\u00a0 e 4.<\/p><p class=\"p3\">10. Cfr. can. 643,\u00a7 2<\/p><p class=\"p3\">11. Cfr. can. 647,\u00a7 1.<\/p><p class=\"p3\">12.\u00a0 Cfr. can. 647, \u00a7 2.<\/p><p class=\"p3\">13. \u00a0Cfr. can. 647,\u00a7 3.<\/p><p class=\"p3\">14. Cfr. can.\u00a0 650.<\/p><p class=\"p3\">15. Cfr. can.651; can. 652,\u00a7 4<\/p><p class=\"p3\">16. Can. 652,\u00a7 1 e 2.<\/p><p class=\"p3\">17. Cfr. can. 648\u00a7 2.<\/p><p class=\"p3\">18. Cfr. can. 648\u00a7 3; Cost. ord. n. 90<\/p><p class=\"p3\">19.Cfr. 649,\u00a7 1<\/p><p class=\"p3\">20. Cfr. can 653,\u00a7 1<\/p><p class=\"p3\">21. Cfr. can. 653,\u00a7 2<\/p><p class=\"p3\">22. Cfr. can. 649,\u00a7 2<\/p><p class=\"p3\">23. Cfr. can. 668<\/p><p class=\"p3\">24. Cfr. Cost. ord. n. 93.<\/p><p class=\"p3\">25. Cfr. OPR. n. 79<\/p><p class=\"p3\">26.Cfr. RC 25.<\/p><p class=\"p3\">27. Cfr. RC 38.<\/p><p class=\"p3\">28. cfr. can. 690.<\/p><p class=\"p3\">29. Cfr. can. 659.<\/p><p class=\"p3\">30. Cfr. can. 535,\u00a7 2.<\/p><p class=\"p3\">31. Cfr. can. 1021.<\/p><p class=\"p3\">32. Cfr. can. 1019; can. 1040 ss.<\/p><p class=\"p3\">33. Can. 1035,\u00a7 1.2 e 4<\/p><p class=\"p3\">34. Cfr. can. 1031,\u00a7 1.2 e 4<\/p><p class=\"p3\">35. Cfr. can. 1032<\/p><p class=\"p3\">36. Cfr. can. 1051<\/p><p class=\"p3\">37. Cfr. can. 1050<\/p><p class=\"p3\">38. Cfr. can. 1036<\/p><p class=\"p3\">39. Cfr. can. 1039<\/p><p class=\"p3\">40. Cfr. can.\u00a0 1054<\/p><p class=\"p3\">41. Cfr. can. 279,\u00a7 1.<\/p><p class=\"p3\">42. Cfr. can. 279,\u00a7 2<\/p><p class=\"p3\">43. Can. 279,\u00a7 3<\/p><p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Capitolo VII: GOVERNO DELL\u2019ORDINE<\/span><\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>GOVERNO DELL\u2019ORDINE<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\"><b>PARTE I \u2013 GOVERNO IN GENERE<\/b><\/p><p class=\"p11\"><b>STRUTTURA GIURIDICA<\/b><\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Casa<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">171. Poich\u00e9 la comunit\u00e0 religiosa deve abitare nella casa legittimamente costituita, e deve avere la chiesa o almeno l\u2019oratorio che sia veramente centro della comunit\u00e0, \u00e8 necessario che quando si tratta con il Vescovo per fondare una nuova casa, si tratti insieme anche della licenza per edificare la chiesa in un determinato luogo, secondo il dispositivo del can. 1215, &amp; 3<span class=\"s2\">[1]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">172. Non venga eretta una nuova casa, se non:<\/p><p class=\"p3\">a) risulta che vi sia utilit\u00e0 della Chiesa e dell\u2019Ordine;<\/p><p class=\"p3\">b) vi sono almeno tre religiosi da potervi mandare;<\/p><p class=\"p3\">c) si pu\u00f2 prudentemente giudicare che sar\u00e0 possibile provvedere in modo adeguato alle necessit\u00e0 dei religiosi;<\/p><p class=\"p3\">d) vi \u00e8 stato prima il consenso del capitolo o almeno del consiglio provinciale, e sia stato impetrato il nulla osta dal consiglio generale;<\/p><p class=\"p3\">e) vi \u00e8 il previo consenso scritto del Vescovo diocesano.<\/p><p class=\"p3\">Adempiute queste condizioni, il Ministro provinciale emetta il decreto di erezione della casa.<\/p><p class=\"p3\">Il Ministro generale, con il consenso del suo consiglio e osservate le altre disposizioni, pu\u00f2 erigere una casa in qualsiasi parte del mondo, alle dipendenze del consiglio generale.<\/p><p class=\"p3\">173. Per l\u2019erezione di una casa nel territorio di un\u2019altra provincia, viceprovincia o vicariato, si richiede la licenza del consiglio generale, consultata la giurisdizione interessata.<\/p><p class=\"p3\">Per l\u2019erezione di una casa in territorio non assegnato ad altra provincia, viceprovincia o vicariato, basta l\u2019autorizzazione del consiglio generale.<\/p><p class=\"p3\">174. Prima di dare inizio alla costruzione di un collegio o convento, o al restauro importante di un edificio, si abbia la descrizione o progetto eseguito da periti, esaminato e approvato dalla competente autorit\u00e0, ossia dal consiglio generale per gli edifici soggetti alla curia generalizia, dal consiglio provinciale per gli edifici della sua provincia.<\/p><p class=\"p3\">175. Il consenso del Vescovo diocesano per l\u2019erezione di una casa religiosa, comporta il diritto:<\/p><p class=\"p3\">a) di condurre la vita conforme all\u2019indole propria dell\u2019Ordine e alle sue specifiche finalit\u00e0;<\/p><p class=\"p3\">b) di esercitare le opere proprie dell\u2019Ordine a norma del diritto, salve restando le condizioni apposte nell\u2019atto del consenso;<\/p><p class=\"p3\">c) di avere una chiesa e di esercitarvi il ministero sacro, osservate le disposizioni del diritto<span class=\"s2\">[2]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">176. \u201c<i>Per destinare una casa religiosa ad opere apostoliche differenti da quelle per cui fu costruita, si richiede il consenso del Vescovo diocesano; questo non \u00e8 necessario se si tratta di un cambiamento che, salve sempre le leggi di fondazione, si riferisca soltanto al regime interno e alla disciplina<\/i>\u201d<span class=\"s2\">[3]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">177. Il Ministro generale e provinciale possono erigere, con il consenso del proprio consiglio, una casa filiale alle dipendenze di un\u2019altra casa canonicamente eretta, salve le disposizioni del diritto comune.<\/p><p class=\"p3\">I medesimi possono aprire residenze per i frati, a motivo di studio, apostolato, ritiro e salute, sotto la diretta dipendenza del proprio consiglio, salve le disposizioni del diritto comune, per quanto concerne l\u2019esercizio dell\u2019apostolato e del culto pubblico.<\/p><p class=\"p3\">178. Gli statuti provinciali e i decreti del consiglio generale o provinciale secondo la diversit\u00e0 dei casi, stabiliscano per le case piccole e residenze, quelle osservanze della vita religiosa trinitaria che, come minimo, devono essere praticate.<\/p><p class=\"p3\">Ma perch\u00e9 si conservi integralmente in esse il fervore religioso, anzi perch\u00e9 cresca ogni giorno di pi\u00f9, i Superiori maggiori vedano di mandare i frati di queste case, per diversi periodi di tempo, in altre case, nelle quali sia in vigore una pi\u00f9 piena osservanza religiosa.<\/p><p class=\"p3\">179. Perch\u00e9 la casa di una provincia possa essere ascritta ad altra provincia, si richiedano il voto deliberativo dei capitoli delle due province interessate, la consultazione della stessa casa e il permesso del consiglio generale.<\/p><p class=\"p3\">Perch\u00e9 poi le case costituite sotto la dipendenza immediata del consiglio generale possano essere ascritte a provincia, viceprovincia o vicariato, \u00e8 necessario il voto deliberativo del consiglio generale e del capitolo provinciale interessato, udito il capitolo delle stesse case.<\/p><p class=\"p3\">180. Una casa religiosa canonicamente eretta pu\u00f2 essere soppressa dal Ministro generale, con il consenso del suo consiglio, previo voto consultivo del consiglio provinciale e dopo aver consultato il Vescovo diocesano<span class=\"s2\">[4]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">Una casa non canonicamente eretta e una residenza di frati possono essere soppresse dal consiglio generale o provinciale, secondo i casi.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Provincia<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">181. Osservate le disposizioni del diritto, per costruire una nuova provincia, sono necessari 45 religiosi professi solenni, dei quali 30 sacerdoti, e almeno cinque case, computate quelle di noviziato e di formazione.<\/p><p class=\"p3\">182. Non venga costituita una viceprovincia se non vi sono 30 religiosi professi solenni, di cui almeno 20 sacerdoti, e non si hanno quattro case, incluse quelle di noviziato e di formazione.<\/p><p class=\"p3\">183. Il vicariato generale o provinciale viene istituito per contingenze di luogo o di cultura; deve avere almeno 15 religiosi professi solenni, di cui almeno 8 sacerdoti, riuniti in una o pi\u00f9 case, esso gode di facolt\u00e0 speciali ed \u00e8 immediatamente soggetto all\u2019autorit\u00e0 generale o provinciale.<\/p><p class=\"p3\">Le condizioni per l\u2019istituzione di un vicariato missionario provinciale o interprovinciale, siano stabilite negli statuti provinciali.<\/p><p class=\"p3\">184. Se una provincia si riduce al numero di 30 frati, senza speranza di tornare nello stato pristino, sia ridotta a viceprovincia o venga unita ad altra provincia dall\u2019autorit\u00e0 del capitolo generale, uditi gli interessati e osservate le disposizioni del diritto.<\/p><p class=\"p3\">Cos\u00ec pure, una viceprovincia che scende al numero di 15 frati, sia ridotta a vicariato generale o venga unita ad un\u2019altra provincia.<\/p><p class=\"p3\">185. Spetta al capitolo provinciale decidere circa l\u2019erezione, l\u2019unione, la divisione e la soppressione del vicariato provinciale. Spetta invece al consiglio provinciale predisporre per tempo tutto ci\u00f2 che riguarda tali casi. Compete al consiglio generale, tutte le volte che capitano casi di erezione, divisione e soppressione, indicare norme pratiche per la distribuzione dei religiosi, delle case, dei beni e di tutto il resto, osservate le disposizioni del diritto e tenuto conto dei principi di equit\u00e0 e di carit\u00e0.<\/p><p class=\"p3\">186. Possono chiedere l\u2019erezione, la divisione o la soppressione di una provincia, vicariato generale o provinciale, la met\u00e0 circa dei frati, o il consiglio, la congregazione o il capitolo della rispettiva giurisdizione.<\/p><p class=\"p3\"><b>Incorporazione dei frati all\u2019Ordine, ascrizione alla provincia e assegnazione al convento<\/b><\/p><p class=\"p3\">187. Il frate sin dalla prima professione viene incorporato temporaneamente all\u2019Ordine, in perpetuo, invece, dalla professione solenne. Dall\u2019inizio del noviziato viene detto membro dell\u2019Ordine per estensione.<\/p><p class=\"p3\">188. Con lo stesso atto della professione religiosa, e a motivo della medesima, il frate viene ascritto alla provincia, viceprovincia o vicariato cui egli \u00e8 stato legittimamente ammesso.<\/p><p class=\"p3\">189. L\u2019ascrizione del frate alla provincia pu\u00f2 essere cambiata per giusta ragione, dietro sua richiesta o accettazione, con il consenso dei consiglieri delle due province.<\/p><p class=\"p3\">Il Ministro generale, ascoltati i Ministri provinciali e gli stessi interessati, pu\u00f2 ascrivere i frati a qualunque provincia.<\/p><p class=\"p3\">190. L\u2019assegnazione ad una determinata casa avviene o per conferimento di ufficio o incarico da ricoprirvi, o per ordine del Superiore maggiore; detto ordine deve essere dato con ponderazione e, nella misura del possibile, dopo aver ascoltato gli interessati.\u00a0 Un\u2019assegnazione si perde per altra assegnazione.<\/p><p class=\"p3\">191. Il frate che risiede per un tempo piuttosto lungo in una casa religiosa di altra provincia, \u00e8 soggetto sia al Ministro locale che provinciale nella cui giurisdizione si trova. Ritiene tuttavia diritti e doveri della propria provincia, o acquista quelli dell\u2019altra, a seconda di quanto convenuto tra le due province. Se invece abita fuori della casa religiosa, spetta al Ministro provinciale nella cui giurisdizione si trova l\u2019abitazione, aver cura di lui, secondo le istruzioni del proprio provinciale.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Incarichi dell\u2019Ordine<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">192. Oltre agli uffici di governo ricordati nelle costituzioni<span class=\"s2\">[5]<\/span>, ve ne sono altri nell\u2019Ordine, detti incarichi o ministeri, che vanno svolti sotto l\u2019autorit\u00e0 competente, per un retto ed efficace ordinamento della vita e dell\u2019attivit\u00e0. Possono essere personali o collegiali, secondo che costino di uno o pi\u00f9 religiosi.<\/p><p class=\"p3\">193. Per Tutto l\u2019Ordine, tra gli incarichi personali, vi sono quelli: di Procuratore generale, di Segretario generale, di Postulatore delle case di beatificazione e canonizzazione, di Economo generale e di Procuratore Generale della Redenzione.<\/p><p class=\"p3\">Tra i collegiali, quelli: del segretario per il culto della Santissima Trinit\u00e0, dell\u2019Apostolato con le diverse sezioni, della Formazione, dell\u2019Economia, e delle Commissioni per la Storia e la Spiritualit\u00e0 dell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p3\">Tali segretariati per\u00f2 possono, secondo l\u2019opportunit\u00e0, essere sostituiti dall\u2019incarico di segretario.<\/p><p class=\"p3\">194. Nella provincia, viceprovincia e vicariato, oltre al segretario e all\u2019economo, vi siano i segretariati o i segretari per la Formazione, l\u2019Apostolato, il Culto e le Missioni. Per le singole case si provveda a norma delle costituzioni<span class=\"s2\">[6]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">195. Alcuni incarichi possono essere abbinati o possono esserne costituiti altri nuovi, se cos\u00ec sembrer\u00e0 opportuno all\u2019autorit\u00e0 competente.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Voce attiva e passiva<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">196. Nell\u2019Ordine hanno voce attiva e passiva tutti i frati professi solenni, a meno che non consti diversamente dal diritto universale, dalle costituzioni, da questo direttorio o da statuti particolari.\u00a0Tutti i religiosi professi solenni hanno voce passiva per l\u2019incarico di delegato al Capitolo generale o provinciale, tranne coloro che vi partecipano per ufficio nel Capitolo, e anche coloro che siano privati di voce passiva. Tuttavia almeno due dei tre delegati di ogni giurisdizione siano sacerdoti; nel Capitolo provinciale, invece, almeno la met\u00e0 dei delegati siano sacerdoti.<\/p><p class=\"p3\">Nei consigli provinciali e conventuali pu\u00f2 essere eletto un solo consigliere non chierico.<\/p><p class=\"p3\">I frati non chierici possono essere ammessi ad esercitare incarichi soltanto amministrativi in qualsiasi grado, come quello di economo, e altri che non abbiano rapporto diretto con il ministero propriamente sacerdotale<span class=\"s2\">[7]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">197. \u00c8 privo di voce attiva e passiva non solo il frate che gode dell\u2019indulto di esclaustrazione, ma anche chi ha chiesto tale indulto e chi ha ottenuto dalla competente autorit\u00e0 l\u2019<i>assenza dalla casa religiosa\u00a0<\/i>per oltre un anno; anzi, in questi casi, detti religiosi devono essere considerati, per il fatto stesso, come abdicatari dall\u2019ufficio o incarico che ricoprono.<\/p><p class=\"p3\">Non \u00e8 privato di questo diritto, invece, chi vive fuori della casa religiosa, con il permesso del legittimo Superiore, per esercitare l\u2019apostolato a nome dell\u2019Ordine, o per ragioni di studio o di salute.<\/p><p class=\"p3\">198. Il frate che dimora nella curia generalizia o in una casa immediatamente soggetta al Ministro generale, o in una missione che non sia vicariato generale, ha voce attiva e passiva nella provincia, viceprovincia o vicariato d\u2019origine. Il frate che esercita un incarico generale di governo, o l\u2019ufficio di Segretario, Procuratore o Economo generale, gode di voce attiva nella giurisdizione di origine, ma non di voce passiva, senza il consenso previo del Consiglio generale.<\/p><p class=\"p3\">Gli statuti della provincia stabiliscano le norme che determinino le relazioni vicendevoli tra provincia e vicariato provinciale o interprovinciale, relative alle elezioni.<\/p><p class=\"p3\">Il frate, invece, che dimora il altra provincia, viceprovincia o vicariato, ha ivi voce attiva e passiva, o nella giurisdizione di origine, secondo la convenzione, redatta in scritto, tra i rispettivi consigli, dopo aver ascoltato il frate interessato.<\/p><p class=\"p3\">199. Eccettuati gli uffici di Superiore maggiore, di cui nelle costituzioni<span class=\"s2\">[8]<\/span>, per il conferimento degli altri uffici e incarichi generali e provinciali, per il maestro dei novizi e il Ministro locale si richiede, per la validit\u00e0, che essi siano professi solenni almeno da cinque anni. Si dispensa da questi impedimenti, stabiliti dal diritto proprio, a norma del n. 229 di questo direttorio.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Modo di provvedere agli uffici e agli incarichi<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">200. Agli uffici e incarichi assegnati per un tempo determinato, quando questo \u00e8 trascorso, si deve provvedere nella forma prescritta.<\/p><p class=\"p3\">201. Nelle elezioni,\u00a0<i>sessennio\u00a0<\/i>e\u00a0<i>triennio<\/i>\u00a0vanno intesi da capitolo a capitolo, o da consiglio elettivo a consiglio ugualmente elettivo.<\/p><p class=\"p3\">202. Gli uffici e incarichi che ordinariamente vengono conferiti per elezione, non possono assolutamente restare vacanti per pi\u00f9 di tre mesi utili, da computarsi dalla ricezione della notizia della vacanza, a meno che non sia esplicitamente disposto altrimenti.<\/p><p class=\"p3\">Se la nuova elezione non fosse stata fatta nel tempo prescritto, il collegio immediatamente superiore avvisi l\u2019autorit\u00e0 competente e, se l\u2019avviso non avesse esito, provveda agli uffici o incarichi.<\/p><p class=\"p3\">203. Gli uffici o gli incarichi dell\u2019Ordine vengono conferiti o per elezione, o per postulazione, o per nomina cio\u00e8 su proposta del presidente, o per libero conferimento o, in casi particolari, per compromesso.<\/p><p class=\"p3\">204. Il conferimento degli uffici in senso stretto o degli incarichi che vanno conferiti nei capitoli, o sono spettanti ai capitoli, ma che per qualunque motivo devono essere legittimamente attribuiti da altro collegio, sia fatto sempre per elezione a mezzo di schede: la nomina per presentazione, invece, che avviene per palline o per sassolini, per conferire altri incarichi, \u00e8 permessa solo quando viene espressamente indicato nelle costituzioni o nel direttorio generale o negli statuti particolari. \u00a0\u00a0 Il libero conferimento avviene per decisione del Superiore competente.<\/p><p class=\"p3\">205. L\u2019elezione dei delegati al capitolo generale o provinciale, e la designazione dei candidati all\u2019ufficio di Ministro provinciale, sono regolate da norme proprie, secondo le costituzioni, il direttorio generale e gli statuti della provincia.<\/p><p class=\"p3\">Nel procedere all\u2019elezione o designazione mediante voto trasmesso per lettera, occorre usare mazzi affinch\u00e9:<\/p><p class=\"p3\">a) non sia vanificato il diritto di voto di alcuni, per il fatto che le lettere non arrivano in tempo al luogo designato, senza loro colpa;<\/p><p class=\"p3\">b) consti l\u2019autenticit\u00e0 di ogni voto;<\/p><p class=\"p3\">c) si eviti il pericolo di violare il segreto.<\/p><p class=\"p3\">206. Nessun frate pu\u00f2 avere insieme due uffici:<\/p><p class=\"p3\">a) che sono assolutamente incompatibili per loro natura o per legge espressa della Chiesa;<\/p><p class=\"p3\">b) che sono relativamente incompatibili per prescrizione del diritto proprio; da tale legge, per giusta causa, pu\u00f2 dispensare l\u2019autorit\u00e0 competente.<\/p><p class=\"p3\">Ma si eviti l\u2019accumulo di uffici o di incarichi, perch\u00e9 non corrisponde allo spirito della legge.<\/p><p class=\"p3\">207. Perch\u00e9 uno possa essere eletto per tre volte di seguito al medesimo ufficio di governo o incarico, \u00e8 necessario che ottenga nel primo e nel secondo scrutinio i due terzi dei voti dei vocali presenti.<\/p><p class=\"p3\">Non \u00e8 mai ammessa la postulazione, dopo il secondo scrutinio inefficace, perch\u00e9 uno possa essere eletto tre volte di seguito allo stesso ufficio strettamente detto.<\/p><p class=\"p3\">Quando si tratta di Ministri locali, si dice\u00a0<i>medesimo ufficio<\/i>\u00a0allorch\u00e9 lo stesso Ministro viene preposto successivamente alla stessa comunit\u00e0.<\/p><p class=\"p17\">Chi per la terza volta di seguito concorre all\u2019ufficio di consigliere generale o provinciale e non avesse ottenuto al primo o secondo scrutinio la maggioranza qualificata richiesta, pu\u00f2 ancora concorrere per i rimanenti successivi uffici di consigliere.<\/p><p class=\"p3\"><b>ELEZIONE<\/b><\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Convocazione dei vocali<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">208. Alle elezioni devono essere convocati tutti quelli che hanno diritto di voto. Non \u00e8 tuttavia necessaria la convocazione personale, a meno che non si tratta del capitolo generale o provinciale, ma \u00e8 sufficiente la convocazione fatta in forma generale per mezzo di lettera circolare e altri modi consueti.<\/p><p class=\"p3\">209. \u201c<i>Se qualcuno di quelli che devono essere chiamati fu trascurato e perci\u00f2 \u00e8 stato assente, l\u2019elezione vale; ma dietro istanza del medesimo, una volta provata l\u2019omissione e l\u2019assenza, l\u2019elezione anche se ne \u00e8 seguita la conferma, deve essere rescissa dal Superiore competente, purch\u00e9 consti giuridicamente che il ricorso \u00e8 stato trasmesso almeno entro tre giorni dalla ricezione della notizia dell\u2019elezione. Che se fosse stata trascurata pi\u00f9 della terza parte degli elettori, l\u2019elezione \u00e8 nulla per diritto stesso<\/i><span class=\"s2\">[1]<\/span>\u201d. La mancata convocazione non \u00e8 un ostacolo se, ciononostante, i non convocati sono intervenuti.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Votazione<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">210. Il diritto di eleggere spetta a coloro che sono presenti nell\u2019ora e nel luogo stabiliti nella convocazione, esclusa la facolt\u00e0 di dare il voto sia per procuratore sia per lettera, tranne i casi previsti dal diritto<span class=\"s2\">[2]<\/span>. Per procedere ad una elezione, in forza del presente direttorio, si richiede che siano presenti due terze parti di quelli che devono essere convocati. \u00a0\u00a0\u00a0 Nel caso, tuttavia, che parecchi dei vocali siano impediti dalla forza ad essere presenti all\u2019elezione, o che ostinatamente non vogliano partecipare, gli altri presenti, purch\u00e9 costituiscano la maggior parte degli elettori, decidano a maggioranza qualificata dei voti segreti, se si debba procedere alla elezione o elezioni nel caso, con la maggior parte degli elettori che devono essere convocati<span class=\"s2\">[3]<\/span>. Ma resta fermo il dispositivo dei numeri 143 e 160 delle costituzioni.<\/p><p class=\"p3\">211. \u201c<i>Se qualcuno degli elettori \u00e8 presente nella casa in cui si tiene l\u2019elezione, ma non pu\u00f2 partecipare all\u2019elezione per malferma salute, sia richiesto il suo voto scritto da parte degli scrutatori<\/i><span class=\"s2\">[4]<\/span>\u201d<\/p><p class=\"p3\">212. \u201c<i>Sebbene qualcuno abbia per pi\u00f9 titoli il diritto di dare il voto a nome proprio, non pu\u00f2 darne che uno solo<\/i><span class=\"s2\">[5]<\/span>\u201d<\/p><p class=\"p3\">213. Nessun estraneo al collegio pu\u00f2 essere ammesso alla votazione, altrimenti l\u2019elezione \u00e8 per il fatto stesso nulla<span class=\"s2\">[6]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">214. I vocali, sapendo che il bene dell\u2019Ordine dipende soprattutto dalla responsabilit\u00e0 e dalla competenza dei Superiori, si comportino nelle elezioni con molta diligenza e prudenza. Per l\u2019assunzione a uffici e incarichi preferiscano religiosi che emergono tra gli altri per meriti di vita e dottrina di sapienza, seriet\u00e0, prudenza, integrit\u00e0 di vita, osservanza regolare, e sembrano maggiormente adatti nel sostenere e promuovere le opere dell\u2019Ordine<span class=\"s2\">[7]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">215. Bench\u00e9 tutti debbano rifuggire dal procurare, direttamente o indirettamente, voti per s\u00e9 e per altri<span class=\"s2\">[8]<\/span>, si pu\u00f2 tuttavia fare qualche discorso consultivo circa i meriti, i costumi, le virt\u00f9, la scienza e le altre qualit\u00e0 dei religiosi.<\/p><p class=\"p3\">216. Prima di procedere all\u2019elezione, per palline o per schede, tutti e singoli vocali promettano con giuramento di eleggere quelli che secondo Dio credono debbano essere eletti.<\/p><p class=\"p3\">217. Ogni elezione deve essere sicuramente canonica e deve svolgersi in modo regolare e nella forma prescritta, secondo le norme del diritto, delle costituzioni e del direttorio generale. \u00c8 canonica quella fatta debitamente con la maggioranza dei voti validi stabilita nelle costituzioni, nel direttorio generale e negli statuti particolari.<\/p><p class=\"p3\">Fatta in modo regolare s\u2019intende quella compiuta senza frode, liberamente e osservando la forma.<\/p><p class=\"p3\">La forma prescritta \u00e8 quella che, sia per schede che per palline, viene effettuata in maniera segreta, di modo che mai si possa scoprire a quale candidato i singoli elettori siano stati favorevoli o contrari.<\/p><p class=\"p3\">218.\u00a0<i>Sono invalidi a dare il voto:<\/i><\/p><p class=\"p3\"><i>a) chi \u00e8 incapace di atto umano;<\/i><\/p><p class=\"p3\"><i>b) colui che manca di voce attiva;<\/i><\/p><p class=\"p3\"><i>c) chi \u00e8 legato dalla pena della scomunica sia per sentenza giudiziale sia per decreto con il quale la pena viene inflitta o dichiarata;<\/i><\/p><p class=\"p3\"><i>d) colui che si \u00e8 staccato notoriamente dalla comunione della Chiesa.<\/i><\/p><p class=\"p3\"><i>Se uno dei predetti viene ammesso, il suo voto \u00e8 nullo, ma l\u2019elezione vale, a meno che non consti che, tolto quel voto, l\u2019eletto non ha riportato il numero dei voti richiesto<\/i><span class=\"s2\">[9]<\/span>\u201d<\/p><p class=\"p3\">219. \u201c<i>Perch\u00e9 il voto sia valido, deve essere:<\/i><\/p><p class=\"p3\"><i>a) libero; perci\u00f2 \u00e8 invalido il voto di colui che per timore grave o con dolo, direttamente o indirettamente, fu indotto ad eleggere una determinata persona o diverse persone disgiuntamente;<\/i><\/p><p class=\"p3\"><i>b) segreto, certo, assoluto, determinato.<\/i><\/p><p class=\"p3\"><i>Le condizioni poste al voto prima dell\u2019elezione si ritengono come aggiunte<\/i><span class=\"s2\">[10]<\/span>\u201d.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Scrutinio<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">220. Prima di procedere alle elezioni per voti segreti, a meno che non sia gi\u00e0 provveduto dagli statuti propri o dalla consuetudine, siano designati tra i membri del collegio due scrutatori, i quali insieme con il presidente emettano il giuramento di compiere fedelmente il loro dovere e di mantenere il segreto, anche finita l\u2019elezione, circa quanto \u00e8 avvenuto nell\u2019assemblea.<\/p><p class=\"p3\">Gli scrutatori curino che i voti siano dati da ogni elettore segretamente, con diligenza, individualmente e secondo l\u2019ordine<span class=\"s2\">[11]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">221. Terminato lo scrutinio, il segretario legge a chiara voce il numero dei voti validi riportati da ciascun candidato ed \u00e8 ritenuto eletto chi ha ottenuto la maggioranza richiesta dal diritto per l\u2019elezione.<\/p><p class=\"p3\">222. I due terzi dei vocali presenti costituiscono la maggioranza qualificata; mentre, qualunque eccedenza oltre la met\u00e0 dei vocali presenti costituisce la maggioranza assoluta.<\/p><p class=\"p3\">223. Fatto lo scrutinio, a meno che non sia espressamente disposto altro, ha forza di diritto ci\u00f2 che, presente il richiesto numero di elettori, \u00e8 piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verta sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti o, se sono di pi\u00f9, sopra i due pi\u00f9 anziani di professione solenne, o, a parit\u00e0 di professione, sopra i due pi\u00f9 anziani di et\u00e0<span class=\"s2\">[12]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">I due predetti candidati non prendono parte alla terza votazione. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dopo il terzo scrutinio, se rimane ancora la parit\u00e0 dei suffragi, si ritenga eletto il pi\u00f9 anziano di professione.<\/p><p class=\"p3\">223 bis.<b>\u00a0\u00a0<\/b>Tuttavia, se succedesse che l\u2019ultimo scrutinio previsto fino a questo momento (il terzo o quinto, secondo i casi), fosse inefficace per i due candidati, per mancanza di maggioranza o per uguaglianza di voti, il Capitolo decida se conviene\u00a0 ripetere (e quante volte) l\u2019ultimo scrutinio, o piuttosto realizzarne un altro pi\u00f9 risolutivo, in cui si ritenga eletto il candidato che prende un maggior numero di voti rispetto all\u2019altro; e se i voti di entrambi fossero uguali, il pi\u00f9 anziano di professione solenne e, se fossero uguali gli anni di professione, il pi\u00f9 anziano d\u2019et\u00e0; ma con la seguente condizione per entrambi i casi, che la somma di tutti i voti validi di questo scrutinio raggiunga i due terzi dei vocali presenti in aula.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Nomina, compromesso e postulazione<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">224. Quanto \u00e8 stato detto della elezione, cio\u00e8: convocazione, presenza, maggioranza e altro di simile, si applica, secondo la natura delle cose, ad altri modi di designare a uffici e incarichi.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Nomina<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">225. La provvisione per nomina, previa presentazione, si fa come segue: dopo la discussione sui meriti e le qualit\u00e0 dei candidati, il presidente ne propone uno e, senza pi\u00f9 discutere, ciascuno dei vocali mette segretamente nell\u2019urna una pallina bianca, se intende dare al candidato voto affermativo, o nera, se negativo.<\/p><p class=\"p3\">Se la maggior parte delle palline \u00e8 affermativa, viene ritenuto eletto il candidato proposto; se negativa, il presidente ne proponga altri uno dopo l\u2019altro, fino a che qualcuno non ottiene la maggioranza.<\/p><p class=\"p3\">Se i voti affermativi e negativi per il medesimo candidato risultano uguali, si ripete la votazione, e se sono ancora uguali, si faccia una terza votazione, e se ancora nel terzo scrutinio risultano uguali, il presidente pu\u00f2 usare del voto decisivo e dirimere la parit\u00e0; ma se il presidente non vuole usare questa fac9olt\u00e0, proponga un altro candidato.<\/p><p class=\"p3\">Nella libera collazione, il Superiore, nella sua giurisdizione, pu\u00f2 affidare un incarico, senza previa presentazione, dopo aver consultato gli interessati.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Compromesso<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">226. In casi speciali, tanto l\u2019elezione propriamente detta quanto la nomina, possono essere fatte per compromesso; questo si ha quando coloro che hanno diritto di eleggere o di nominare, con consenso unanime e scritto, trasferiscono per quella volta il diritto di eleggere e nominare ad una o pi\u00f9 persone idonee sia membri che estranee, perch\u00e9 eleggano o nominino, a nome di tutti in forza della facolt\u00e0 ricevuta, osservate le altre disposizioni del diritto<span class=\"s2\">[13]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">I compromissari non possono postulare, se ci\u00f2 \u00e8 stato espresso nel mandato o compromesso<span class=\"s2\">[14]<\/span>.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Postulazione<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">227. Se all\u2019elezione di colui che gli elettori stimano pi\u00f9 adatto e preferiscono si frappone un impedimento del quale si possa e si sia soliti concedere la dispensa, essi stessi con i propri voti lo possono postulare alla competente autorit\u00e0, a meno che non sia disposto altro dal diritto, anche se si tratta di ufficio per il quale l\u2019eletto non ha bisogno di conferma<span class=\"s2\">[15]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">La forma di elezione per postulazione pu\u00f2 essere ammessa solo in caso straordinario.<\/p><p class=\"p3\">Il voto per\u00f2 deve essere espresso con la formula POSTULO, o almeno con la formula ELEGGO o POSTULO<span class=\"s2\">[16]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">228. \u201c<i>Perch\u00e9 la postulazione abbia valore, si richiedono almeno i due terzi dei voti<\/i><span class=\"s2\">[17]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">229. Fatta la postulazione, se il presidente ha la facolt\u00e0 di dispensare dall\u2019impedimento, decida lui secondo la sua prudenza e coscienza, se la dispensa sia o no da concedere.<\/p><p class=\"p3\">Se invece il presidente non ha la facolt\u00e0 di dispensare, la postulazione deve essere trasmessa almeno entro otto giorni al Superiore competente<span class=\"s2\">[18]<\/span>, e ogni cosa deve essere fatta a norma del diritto.<\/p><p class=\"p3\">Se il capitolo o la congregazione generale e, fuori della loro celebrazione, il consiglio generale postulano legittimamente un candidato che ha un impedimento proprio del direttorio generale, la postulazione, per il fatto stesso, si ritiene accordata.<\/p><p class=\"p3\">Se il capitolo o la congregazione provinciale e , fuori del tempo della loro celebrazione, il consiglio provinciale postulano legittimamente un candidato che ha un impedimento proprio degli statuti provinciali, la postulazione, per il fatto stesso, si ritiene accolta.<\/p><p class=\"p3\">Le suddette autorit\u00e0 possono, osservate le disposizioni del diritto, concedere entro i limiti della propria competenza, che il presidente di un collegio possa accettare, secondo la sua prudenza, la postulazione legittimamente interposta dagli elettori.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Conferma dell\u2019elezione e presa di possesso dell\u2019ufficio e dell\u2019incarico<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">230. Per legittima consuetudine ammessa nell\u2019Ordine, il consenso dell\u2019eletto o del postulato non si esige n\u00e9 \u00e8 necessario, n\u00e9 l\u2019eletto deve chiedere conferma dell\u2019elezione.<\/p><p class=\"p3\">Tutte le elezioni, eccetto quella del Ministro generale, hanno bisogno di conferma, che deve essere concessa per iscritto dal presidente del collegio eleggente, dopo aver verificato che il designato \u00e8 idoneo e che l\u2019elezione \u00e8 stata fatta a norma del diritto.<\/p><p class=\"p3\">231. La provvisione di un ufficio fatta a colui che manca delle qualit\u00e0 richieste, \u00e8 nulla soltanto se le qualit\u00e0 sono espressamente richieste per la validit\u00e0 della provvisione dal diritto universale o particolare; altrimenti \u00e8 valida, ma pu\u00f2 essere rescissa per mezzo di un decreto dell\u2019autorit\u00e0 competente<span class=\"s2\">[19]<\/span>, cio\u00e8 dall\u2019autorit\u00e0 a cui appartiene il diritto di rivedere gli atti dell\u2019elezione.<\/p><p class=\"p3\">232. L\u2019elezione o la postulazione, ricevuta la conferma, subito deve essere comunicata all\u2019eletto, con un documento munito di sigillo e regolarmente sottoscritto dal presidente e dal segretario.<\/p><p class=\"p3\">233. Il nuovo eletto prenda possesso quanto prima dell\u2019ufficio o incarico, premessa debitamente la professione di fede<span class=\"s2\">[20]<\/span>, secondo la formula approvata dalla Sede Apostolica, e dopo aver inoltre emesso il giuramento, con il quale si obbliga alla fedelt\u00e0 nel trattare gli affari e alla promessa di esercitare gli uffici ed incarichi affidatogli con esattezza e diligenza, per il bene della Chiesa e dell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p3\">La professione di fede e il giuramento siano emessi dinanzi al presidente del collegio eleggente o di uno che ne fa le veci, o davanti al Superiore nominante.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Perdita degli uffici e degli incarichi<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">234. Gli uffici e gli incarichi si perdono quando \u00e8 trascorso il tempo per il quale furono affidati, ossia quando \u00e8 arrivato il momento della celebrazione del capitolo elettivo, della congregazione o del consiglio elettivo. In queste occasioni sono da rinnovare o confermare anche gli uffici provvisti nel periodo di tempo intermedio.<\/p><p class=\"p3\">235. La rinunzia agli uffici e agli incarichi deve essere fatta soltanto per causa grave e per iscritto.<\/p><p class=\"p3\">La rinunzia non ha nessun effetto canonico se non \u00e8 stata accettata dall\u2019autorit\u00e0, alla quale compete di per s\u00e9 l\u2019elezione, o da altra autorit\u00e0 prevista nelle costituzioni o negli statuti particolari, o, osservato l\u2019ordine, dall\u2019autorit\u00e0 immediatamente superiore.<\/p><p class=\"p3\">236. Accettare o respingere la rinunzia agli uffici e agli incarichi spetta all\u2019autorit\u00e0 che ne ha fatto la provvisione, o alla quale \u00e8 stato ci\u00f2 devoluto dal diritto. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La rinunzia ad uffici ed incarichi conferiti dal capitolo pu\u00f2 accettarla la congregazione durante la sua celebrazione; fuori della congregazione spetta al consiglio, generale e provinciale, accettare la rinunzia ad uffici e incarichi conferiti dal capitolo o nella congregazione, a meno che la congregazione o il capitolo non debbano essere celebrati entro breve termine, cio\u00e8 entro sei mesi<span class=\"s2\">[21]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">237. Tuttavia l\u2019autorit\u00e0 competente non accetti la rinunzia senza una causa giusta e proporzionata.<\/p><p class=\"p3\">Una volta legittimamente fatta ed accettata la rinunzia, l\u2019ufficio o l\u2019incarico restano vacanti dopo che al rinunziante \u00e8 stata notificata l\u2019accettazione; il rinunziatario resti nell\u2019ufficio o incarico fino a che non abbia ricevuto notizia ufficiale dell\u2019accettazione da parte dell\u2019autorit\u00e0 competente.<\/p><p class=\"p3\">238. Con il legittimo trasferimento ad altro ufficio si perde l\u2019ufficio precedente.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 L\u2019autorit\u00e0 competente pu\u00f2 trasferire qualsiasi religioso da qualunque ufficio o incarico ad altro ufficio o incarico che viene conferito nel capitolo generale.<\/p><p class=\"p3\">239. La rimozione di un frate dall\u2019ufficio o dall\u2019incarico conferitogli pu\u00f2 essere fatta senza processo giudiziario per qualche motivo che, anche senza colpa, ne renda l\u2019esercizio dannoso o inefficace, con grave pregiudizio del bene comune.<\/p><p class=\"p3\">I motivi principali sono:<\/p><p class=\"p3\">a) imperizia o infermit\u00e0 fisica o mentale che rendano il religioso inetto ad esercitare utilmente l\u2019ufficio;<\/p><p class=\"p3\">b) quando uno \u00e8 talmente impegnato in altri affari, da non poter attendere sufficientemente al suo incarico o ufficio, con grave danno della vita comune;<\/p><p class=\"p3\">c) la perdita della buona reputazione presso presone oneste religiose e secolari, la quale perdita comunque essa sia sorta, impedisca di fatto il fruttuoso esercizio del proprio ufficio;<\/p><p class=\"p3\">d) la cattiva amministrazione dei beni temporali, dalla quale derivi o sovrasti alla provincia o all\u2019Ordine un danno, cui non si possa rimediare in altro modo;<\/p><p class=\"p3\">e) quando l\u2019ufficio fosse per qualche religioso occasione provata per deviare notevolmente dall\u2019osservanza dei gravi obblighi della vita religiosa e sacerdotale, o costituisce pericolo grave di rovina spirituale, senza speranza di poterlo evitare.<\/p><p class=\"p3\">240. L\u2019autorit\u00e0 competente in questi casi, previo attento esame della causa della rimozione, decida a voti segreti se convenga procedere alla rimozione; se la risposta \u00e8 affermativa, invita oralmente o per iscritto il religioso a lasciare l\u2019ufficio entro un determinato tempo, notificandogli la causa della decisione e gli argomenti sui quali si basa.<\/p><p class=\"p3\">Se il religioso contesta la causa, si devono di nuovo esaminare collegialmente le ragioni addotte; se queste sono collegialmente respinte, il presidente emette il decreto scritto di rimozione dall\u2019ufficio o incarico.<\/p><p class=\"p3\">Se il religioso rinunzia all\u2019ufficio o non fa ricorso entro dieci giorni all\u2019autorit\u00e0 superiore, l\u2019ufficio resta completamente vacante.<\/p><p class=\"p3\">Se invece entro dieci giorni interpone ricorso al consiglio generale, l\u2019ufficio non resta vacante fino a che il decreto non sia stato confermato dall\u2019autorit\u00e0 competente; il religioso frattanto non pu\u00f2 esercitare l\u2019ufficio, a meno che il decreto non viene dichiarato nullo<span class=\"s2\">[22]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">\u00c8 possibile un ulteriore ricorso alla Santa Sede, ma solo in devolutivo.<\/p><p class=\"p3\">241. L\u2019autorit\u00e0 competente per la rimozione dagli uffici e dagli incarichi \u00e8 la stessa che li ha conferiti, o quella a cui ci\u00f2 \u00e8 demandato dal diritto. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La rimozione da uffici e incarichi locali spetta al consiglio provinciale.<\/p><p class=\"p3\">Il consiglio generale o provinciale pu\u00f2 rimuovere da uffici e incarichi conferiti dal rispettivo capitolo o congregazione, in caso urgente e quando sia prevista entro sei mesi la celebrazione del rispettivo capitolo e congregazione.<\/p><p class=\"p3\">242. Per la rimozione del Ministro generale, oltre ai consiglieri generali, devono essere convocati tutti i Ministri provinciali perch\u00e9, esaminato il caso, deliberino collegialmente circa la rimozione. \u00c8 dato ricorso entro dieci giorni alla Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari; nel frattempo egli non eserciti l\u2019ufficio.<\/p><p class=\"p3\">243. Gli statuti della provincia possono prescrivere che per la rimozione del Ministro provinciale intervengano, con i consiglieri, anche i Ministri delle case designati negli stessi statuti. \u00c8 dato ricorso, entro dieci giorni, al consiglio generale; nel frattempo egli non eserciti l\u2019ufficio.<\/p><p class=\"p3\">244. Il consiglio generale pu\u00f2 rimuovere da qualsiasi ufficio o incarico in tutto l\u2019Ordine, non lo faccia per\u00f2, se non in caso straordinario o immediatamente dopo la visita pastorale generale, ma lo rimetta ai consiglieri delle province.<\/p><p class=\"p3\">La rimozione da un incarico liberamente conferito viene fatta, dopo aver ascoltato chi deve essere rimosso, dalla autorit\u00e0 che ha conferito l\u2019incarico o dal suo successore.<\/p><p class=\"p3\">245. La privazione dell\u2019ufficio, essendo una pena canonica per colpa grave, viene inflitta o dichiarata, osservate precisamente le norme del vigente diritto della Chiesa. Lo stesso si dica della pena si sospensione dall\u2019ufficio.<\/p><p class=\"p3\">La sospensione, purch\u00e9 la colpa sia certa, pu\u00f2 essere inflitta anche a modo di precetto, fuori del giudizio.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Alcune norme da osservare negli atti giuridici delle persone<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">246. Quando dal diritto \u00e8 stabilito che il Superiore per porre degli atti necessiti del convento o del consiglio di un collegio o di un gruppo di persone, il collegio o il gruppo di persone deve essere convocato a norma del can. 166; perch\u00e9 poi l\u2019atto valga, si richiede che sia ottenuto il consenso della maggioranza assoluta di quelli che sono presenti, o che sia richiesto il consiglio di tutti. In questi casi, seguendo una consuetudine vigente nell\u2019Ordine fino al presente, e ammessa oggi da insigni autori, il Ministro o il Presidente del Consiglio pu\u00f2 votare insieme con i suoi Consiglieri (Cfr.\u00a0<i>Informationes<\/i>, anno 1988, n. II, pp. 277-281).<\/p><p class=\"p3\">Quando poi \u00e8 stabilito che necessiti del consenso o del consiglio di alcune persone come singole:<\/p><p class=\"p3\">a) se si esige il consenso, \u00e8 invalido l\u2019atto del Superiore che non richiede il consenso di quelle persone, o che agisce contro il loro voto o contro il voto di una persona;<\/p><p class=\"p3\">b) se si esige il consiglio, \u00e8 invalido l\u2019atto del Superiore che non ascolta le persone medesime; il Superiore, sebbene non sia tenuto ad alcun obbligo ad accedere al loro voto, bench\u00e9 concorde, tuttavia, senza una ragione prevalente, da valutarsi a suo giudizio, non si discosti dal voto delle stesse, specialmente se concorde.<\/p><p class=\"p3\">Quelli a cui \u00e8 richiesto il consenso o il consiglio, espongano il proprio parere con lealt\u00e0 e sincerit\u00e0. Il Superiore, secondo la sua prudenza e l\u2019importanza degli affari, pu\u00f2 obbligarli a prestare giuramento di mantenere il segreto<span class=\"s2\">[23]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">Tutti coloro che esercitano qualche ufficio o incarico, ricordino sempre di essere tenuti al segreto naturale o commesso.<\/p><p class=\"p3\">247. Le cose che devono essere decise in comune, dopo che l\u2019autorit\u00e0 competente ha debitamente convocato tutti quelli che godono di voce attiva, siano discusse e ponderate con attenzione.<\/p><p class=\"p3\">A meno che non sia disposto altro dal diritto o dagli statuti sia quanto alla presenza che alla maggioranza, ha forza di diritto ci\u00f2 che, presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati, \u00e8 piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; che se, dopo due scrutini, i suffragi sono uguali, il presidente pu\u00f2 dirimere la parit\u00e0 con un suo voto<span class=\"s2\">[24]<\/span>, o rimandare la soluzione ad una nuova sessione.<\/p><p class=\"p3\">\u201c<i>Ci\u00f2 che poi tocca tutti come singoli, da tutti deve essere approvato<\/i><span class=\"s2\">[25]<\/span>\u201d<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Funzione pastorale dei Superiori<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">248. Il dovere principale dei Superiori \u00e8 di provvedere continuamente alla perfezione spirituale della fraternit\u00e0 ad essi affidata. Perch\u00e9 ci\u00f2 possa attuarsi con pi\u00f9 efficacia e facilit\u00e0, attendano sollecitamente al proprio ufficio e insieme ai religiosi loro affidati, si adoperino per costruire in Cristo una comunit\u00e0 fraterna, nella quale si ricerchi Dio e lo si ami sopra ogni cosa.<\/p><p class=\"p3\">Diano perci\u00f2 essi stessi con frequenza ai religiosi il nutrimento della Parola di Dio e li indirizzino alla celebrazione della sacra liturgia. Siano loro esempio nel coltivare le virt\u00f9 e nell\u2019osservare le leggi e le tradizioni dell\u2019Ordine; provvedano in modo conveniente a quanto loro personalmente occorre; visitino gli ammalati procurando loro con sollecitudine le cure necessarie<span class=\"s2\">[26]<\/span>, e usino altri mezzi prescritti dal diritto, tra i quali si raccomandano, secondo l\u2019uso costante della Chiesa e dell\u2019Ordine, la correzione fraterna e la visita pastorale.<\/p><p class=\"p3\"><i>A) Correzione fraterna<\/i><\/p><p class=\"p3\">249. Se qualche frate avr\u00e0 mancato contro un altro frate o contro la fraternit\u00e0, per il bene comune e di ciascuno, sia ammonito e ripreso benevolmente e fraternamente.<\/p><p class=\"p3\">Se la mancanza \u00e8 occulta e se ne spera l\u2019emendazione, il frate sia ripreso in segreto, secondo il precetto evangelico, e la colpa non sia rivelata a nessuno, neanche al visitatore.<\/p><p class=\"p3\">250. Se per\u00f2 la riprensione fatta non giovasse, o si giudica prudentemente che non giover\u00e0, il frate sia deferito al Superiore come a padre, affinch\u00e9 secondo il suo prudente giudizio provveda al colpevole.<\/p><p class=\"p3\">Ma se si trattasse di qualche danno grave per la comunit\u00e0 o per la religione, allora, sia denunziato al Ministro come a padre, o anche come a giudice, se la qualit\u00e0 della colpa o altre circostanze lo richiedono.<\/p><p class=\"p3\">251. I Ministri esercitino il dovere che ad essi compete di riprendere i frati, con carit\u00e0, prudenza e delicatezza, a norma tuttavia del diritto universale e delle costituzioni.<\/p><p class=\"p3\">Coloro che avessero trasgredito leggi della Chiesa o dell\u2019Ordine in maniera grave, siano prima ascoltati fraternamente e, valutata con ponderazione la loro colpa, siano ammoniti e opportunamente ripresi.<\/p><p class=\"p3\">Essi, d\u2019altra parte, accettino con serenit\u00e0 la riprensione e la pena salutare, che l\u2019autorit\u00e0 competente avr\u00e0 creduto necessario di imporre.<\/p><p class=\"p3\">252. Tra le altre pene si possono numerare queste, che sono tutte\u00a0<i>ferendae sententiae<\/i>: esercizi spirituali, pi\u00f9 stretta clausura, privazione della voce attiva e passiva, sospensione e rimozione dall\u2019incarico o dall\u2019ufficio.<\/p><p class=\"p3\">253. I Ministri locali, se la necessit\u00e0 lo esige, non infliggano pene ai trasgressori delle leggi se non fraternamente; mentre i Superiori maggiori possono infliggere anche pene canoniche, a norma del diritto, qualora vi siano costretti da manifesta necessit\u00e0.<\/p><p class=\"p3\">Nell\u2019infliggere le pene canoniche, per\u00f2, si osservino le norme del diritto universale.<\/p><p class=\"p3\"><i>B) Visita pastorale<\/i><\/p><p class=\"p3\">254. La visita \u00e8 istituita principalmente perch\u00e9 il Superiore competente, di persona o per mezzo di un delegato, conosca lo stato della provincia o delle comunit\u00e0, confermi nella vita e nell\u2019attivit\u00e0 i frati e fomenti la carit\u00e0 e l\u2019unione tra i religiosi.<\/p><p class=\"p3\">255. Il visitatore esorti ad esporgli quali opere ed iniziative apostoliche sono attuate dalla comunit\u00e0 e dai singoli, quali cose hanno bisogno di maggiore incremento e impegno dei frati, e, con franchezza e sincerit\u00e0, per amore della comunit\u00e0 e profitto dei frati, manifestino tutto ci\u00f2 che necessita promozione, riforma o correzione nell\u2019osservanza regolare e nella vita liturgica e apostolica.<\/p><p class=\"p3\">256. Esamini i registri delle Messe sia manuali che fondate, l\u2019amministrazione economica della provincia, delle case, delle opere e delle parrocchie.<\/p><p class=\"p3\">Parimenti ispezioni, con cura particolare, lo stato della chiesa, della casa, della biblioteca, dell\u2019archivio e degli uffici.<\/p><p class=\"p3\">257. Il visitatore abbia colloqui con tutta la comunit\u00e0, con i singoli religiosi, con i gruppi ai quali sono state affidate mansioni speciali e con le associazioni, specialmente dell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p3\">258. Ascoltati i frati, il visitatore manifesti a ciascuno, con spirito fermo e con carit\u00e0 ma chiaramente, che cosa nella propria condotta di vita, nei suoi lavori e nell\u2019apostolato vi sia da perfezionare o da correggere.<\/p><p class=\"p3\">Si guardi anche dal manifestare direttamente o indirettamente da chi ha ricevuto informazioni; anzi, conservi il segreto anche dopo aver terminato il suo compito.<\/p><p class=\"p3\">259. Il Visitatore, in tutto ci\u00f2 che concerne l\u2019oggetto e lo scopo della visita, proceda in modo paterno. Finita la visita, riunisca i frati e dia loro consigli, avvertimenti e anche ordini sulle cose che nella loro vita e nelle opere apostoliche devono fare, tralasciare o correggere per un maggiore progresso.<\/p><p class=\"p3\">260. Il visitatore scriva in un apposito libro l\u2019attestato della visita compiuta e i decreti circa ci\u00f2 che i frati devono osservare.<\/p><p class=\"p3\">Il libro della visita sia conservato nell\u2019archivio e venga esibito ai visitatori futuri, ai quali spetta esaminare se le prescrizioni date precedentemente, sono state messe in pratica.<\/p><p class=\"p3\">261. Oltre alle visite ordinarie stabilite dalle costituzioni, i Superiori maggiori, con il consenso del loro consiglio, possono, per grave causa, disporre la visita straordinaria di una provincia o di una casa, da fare personalmente o per mezzo di loro delegati.<\/p><p class=\"p3\">Il visitatore straordinario viene nominato dal Superiore maggiore con il consiglio, e compie la visita secondo le istruzioni ricevute.<\/p><p class=\"p3\">262. Di qualunque visita pastorale, ordinaria o straordinaria, deve essere fatta una relazione rispettivamente al consiglio generale o provinciale, che va conservata in archivio.<\/p><p class=\"p3\"><b>PARTE II \u2013 GOVERNO IN SPECIE<\/b><\/p><p class=\"p3\"><b>\u00a0 A) GOVERNO GENERALE<\/b><\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Capitolo generale ordinario<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">263. Il capitolo generale \u00e8 retto dal diritto universale, dalle costituzioni, dal direttorio generale e da statuti particolari, approvati dallo stesso capitolo. Detti statuti descrivono il modo della convocazione, l\u2019ordine da seguire, l\u2019elenco degli eleggenti e altre cose ritenute opportune o utili.<\/p><p class=\"p3\">264. Il consiglio generale ha la facolt\u00e0 di anticipare o differire, per giusta causa, il tempo della celebrazione, stabilito dalle costituzioni, entro lo spazio di tre mesi. Allo stesso consiglio spetta anche fissare il giorno e il luogo della sua celebrazione, nonch\u00e9 nominare la commissione preparatoria e istituire il collegio giudiziale.<\/p><p class=\"p4\">264 bis.<b>\u00a0\u00a0\u00a0<\/b>Hanno voce attiva nel Capitolo generale, oltre ai vocali designati per ufficio nel n.\u00b0 135 delle Costituzioni:<\/p><p class=\"p4\">1. Vocali per ufficio:<\/p><p class=\"p13\">a) Il Segretario generale,<\/p><p class=\"p13\">b) il Procuratore generale,<\/p><p class=\"p13\">c) i Vicari dei Vicariati generali,<\/p><p class=\"p13\">d) i Vicari dei Vicariati provinciali,<\/p><p class=\"p13\">e) l\u2019Economo generale<\/p><p class=\"p13\">f) Il Procuratore Generale della Redenzione.<\/p><p class=\"p4\">2. Delegati designati per elezione:<\/p><p class=\"p13\">a) Tre delegati per ogni Provincia;<\/p><p class=\"p13\">b) due delegati di ogni Viceprovincia;<\/p><p class=\"p13\">c) un delegato di ogni Vicariato che abbia almeno venti religiosi professi solenni;<\/p><p class=\"p13\">d) un delegato eletto dai religiosi di voti solenni\u00a0 delle case immediatamente soggette al Ministro generale e al suo Consiglio, eccettuata la Curia generale, che insieme formino un gruppo formato da sei a quindici religiosi;<\/p><p class=\"p13\">e) un delegato tra i religiosi autoctoni che, senza formare una giurisdizione indipendente, costituiscano un gruppo che comprende da sei a 15 religiosi professi solenni.<\/p><p class=\"p3\">265. Il Ministro provinciale o a modo di provinciale, se non pu\u00f2 partecipare al capitolo perch\u00e9 impedito da forza maggiore, \u00e8 obbligato a mandare il suo Vicario con attestato autentico dell\u2019impedimento, dato per lettera.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Se anche il Vicario fosse impedito, il Ministro provinciale con il suo consiglio designi un suo delegato.<\/p><p class=\"p3\">266. Per l\u2019elezione dei delegati, hanno voce attiva\u00a0 tutti i frati che il giorno in cui si annuncia l\u2019elezione sono gi\u00e0 professi solenni, eccetto coloro che sono vocali del Capitolo per ufficio e che mancano di voce attiva nell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Modo di eleggere i delegati<\/b><\/span><\/p><p class=\"p4\">267. I delegati al capitolo generale vengono designati per elezione tra i presenti o per voto inviato per lettera, a giudizio del Consiglio della propria giurisdizione.<\/p><p class=\"p4\">I. Elezione per voto inviato per lettera<\/p><p class=\"p4\">Nel sistema di elezione che si realizza mediante voto inviato per lettera, ci si attenga alle norme stabilite nel DG n. 205 a) b) c). In questo sistema, dopo il secondo scrutinio, se non si ottiene la maggioranza assoluta, si ne realizzi un terzo, in cui:<\/p><p class=\"p4\">1. Quando riguarda una giurisdizione che deve inviare tre delegati,<\/p><p class=\"p13\">a) e ancora mancano da eleggere tre delegati e altrettanti sostituti, si faccia la votazione sui\u00a0<i>sei\u00a0<\/i>candidati che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti nel secondo scrutinio; cosicch\u00e9 , realizzato lo scrutinio, si considerino eletti quei tre che abbiano ottenuto la maggior parte dei voti e gli altri tre saranno i sostituti;<\/p><p class=\"p13\">b)\u00a0e ancora mancano da eleggere due delegati e tre sostituti, si faccia la votazione sui\u00a0<i>cinque<\/i>\u00a0candidati che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti nel secondo scrutinio; di modo che, realizzato lo scrutinio, saranno proclamati delegati i due che abbiano ottenuto la maggior parte dei voti e gli altri tre saranno sostituti;<\/p><p class=\"p13\">c) e ancora manchi da eleggere un delegato e tre sostituti, si faccia la votazione sui\u00a0<i>quattro<\/i>\u00a0che nell\u2019ultimo scrutinio abbiano ottenuto la maggioranza dei voti; cosicch\u00e9, realizzato lo scrutinio, sar\u00e0 proclamato delegato chi abbia ottenuto la maggior parte dei voti e gli altri tre si considerino co<span class=\"s3\">me sostituti.<\/span><\/p><p class=\"p4\">2. Quando riguarda una giurisdizione che invia due delegati al Capitolo,<\/p><p class=\"p13\">a) e ancora se vi sono da eleggere due delegati e due sostituti, si faccia la votazione sui\u00a0<i>quattro\u00a0<\/i>candidati che nell\u2019ultimo scrutinio abbiano ottenuto la maggior parte dei voti; cosicch\u00e9 , realizzato lo scrutinio, si considerino eletti quei due abbiano ottenuto pi\u00f9 voti e degli altri due saranno i sostituti;<\/p><p class=\"p13\">b) e ancora se resta da eleggere un delegato\u00a0 e due sostituti, si faccia la votazione sui\u00a0<i>tre\u00a0<\/i>candidati che nel secondo scrutinio abbiano ottenuto la maggior parte dei voti; cosicch\u00e9 , realizzato lo scrutinio, si consideri eletto come delegato chi abbia ottenuto la maggioranza dei voti e gli altri due saranno i sostituti;<\/p><p class=\"p4\">3.\u00a0 Quando si tratta di una giurisdizione che manda un solo delegato al Capitolo,<br \/>a) la votazione si faccia sui<i>\u00a0due<\/i>\u00a0candidati che nel secondo scrutinio abbiano ottenuto la maggioranza dei suffragi; cosicch\u00e9, realizzato lo scrutinio, sar\u00e0 eletto colui che abbia ottenuto la maggior parte dei voti e l\u2019altro sar\u00e0 il suo sostituto.<\/p><p class=\"p4\"><b>II.\u00a0 Elezioni tra i presenti<\/b><\/p><p class=\"p4\">Nel sistema delle elezioni che si realizzano tra i presenti, si proceda nella forma abituale, osservando le norme del diritto (Cfr. soprattutto il \u00a0DG nn.208-223); si possono anche utilizzare, parzialmente o totalmente, le norme esposte precedentemente nel I,1\u00b0, 2\u00b0 e 3\u00b0,\u00a0 riguardo il sistema di elezione che si fa con voto inviato per lettera.<br \/>In entrambi i sistemi, I e II, se il delegato o i delegati, secondo il caso, siano stati eletti nel primo o nel secondo scrutinio,\u00a0 se ne faccia un altro per eleggere il sostituto o i sostituti, rispettivamente, che si effettuer\u00e0 in un\u2019unica votazione sopra i sei, quattro o due candidati, rispettivamente, che abbiano riportato la maggioranza dei voti nell\u2019ultimo scrutinio; sicch\u00e9, realizzato lo scrutinio saranno da ritenersi eletto o eletti quelli che avranno riportato la maggioranza dei suffragi.<\/p><p class=\"p3\">268. Il candidato che, per causa grave, intende rinunciare all\u2019ufficio di delegato al Capitolo generale, lo manifester\u00e0 per iscritto al Consiglio della propria giurisdizione, per informarne gli elettori prima che si proceda alla votazione.\u00a0 La sorte della rinuncia dipende dal risultato della votazione; cos\u00ec, dunque, la rinuncia di colui, che in qualsiasi scrutinio, abbia ottenuto i voti sufficienti per l\u2019elezione di delegato, o per concorrere allo scrutinio seguente, si considera legittimamente respinta (Cfr. DG 236).<\/p><p class=\"p3\">269. Una volta espletate le elezioni, il posto vacante del delegato\u00a0 e del suo sostituto, se non si pu\u00f2 realizzare con tempo e senza inconvenienti gravi una nuova votazione, sia supplito prendendo tra i candidati della medesima giurisdizione colui che, dopo di coloro che sono stati eletti, abbia riportato la maggioranza dei voti nell\u2019ultimo scrutinio<span class=\"s2\">[35]<\/span><\/p><p class=\"p3\">270. Al capitolo generale possono essere chiamati anche dei religiosi esperti, le cui mansioni da svolgere nel capitolo siano precisate accuratamente dagli statuti dello stesso capitolo generale.<\/p><p class=\"p3\">271. I nomi dei delegati eletti dalle province e viceprovince, siano inviati per tempo al consiglio generale affinch\u00e9, prima della convocazione del capitolo generale, sia gi\u00e0 pronto l\u2019elenco dei vocali.<\/p><p class=\"p3\">272. Fatta la convocazione del capitolo mediante lettera del Ministro generale a tutti i frati dell\u2019Ordine, le singole province, viceprovince e vicariati costituiscano speciali commissioni, che raccolgano problemi e questioni da rimettere alla commissione preparatoria, almeno sei mesi prima dell\u2019inizio del capitolo generale.<\/p><p class=\"p3\">A questa commissione si devono mandare anche gli altri documenti indicati dagli statuti del capitolo generale.<\/p><p class=\"p11\">273. Le elezioni e tutte le altre cose trattate nel capitolo siano riportate negli Atti dei capitoli, e alla fine della celebrazione siano firmate da tutti i capitolari.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Capitolo generale straordinario<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">274. Quanto \u00e8 stato detto del capitolo generale ordinario circa:<\/p><p class=\"p3\">a) il modo di eleggere i delegati della provincia e viceprovincia, i cui nomi devono essere inviati al Ministro generale almeno sei mesi prima dell\u2019inizio del capitolo;<\/p><p class=\"p3\">b) il tempo e il luogo della celebrazione del capitolo;<\/p><p class=\"p3\">c) la convocazione;<\/p><p class=\"p3\">d) il programma di lavoro che il consiglio generale deve preparare;<\/p><p class=\"p3\">e) il contributo economico per le spese del capitolo,<\/p><p class=\"p3\">tutto si osservi anche per il capitolo generale straordinario.<\/p><p class=\"p3\">275. Il consiglio generale, almeno sei mesi prima del capitolo, nomina la commissione preparatoria e il collegio giudiziale, gli officiali di segreteria e gli esperti, se li creder\u00e0 opportuni.<\/p><p class=\"p3\">276. Quanto alla presidenza e agli altri incarichi da svolgere nel capitolo straordinario, e quanto alla sua celebrazione e al modo di procedere nella trattazione degli argomenti, si osservi ci\u00f2 che \u00e8 stato detto del capitolo generale ordinario.<\/p><p class=\"p3\">277. Se il capitolo straordinario emana dei decreti, questi restano in vigore soltanto fino al prossimo capitolo generale ordinario.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Congregazione generale<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">278. Il Ministro generale con il consenso del suo consiglio e consultati i consigli delle province, viceprovince e vicariati, fissi e il giorno della celebrazione della congregazione, e lo notifichi nella sua lettera a tutto l\u2019Ordine, insieme con l\u2019elenco delle cose che in essa devono essere trattate.<\/p><p class=\"p3\">279. Se il Ministro della provincia, viceprovincia o vicariato \u00e8 impedito, si mandi alla congregazione generale il suo sostituto, designato dai rispettivi consigli.<\/p><p class=\"p3\">280. Il Ministro generale presiede la congregazione insieme con due moderatori eletti dalla stessa congregazione, i quali svolgono anche l\u2019ufficio di scrutatori. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Il segretario generale adempie la funzione di segretario e il consiglio generale quella di collegio giudiziale.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Consiglio generale<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">281. Il consiglio generale, che \u00e8 un\u2019associazione di persone o, a volte, \u00a0un organo collegiale di aiuto al Ministro generale istituito dal diritto della Chiesa e dell\u2019Ordine, abbia Statuti propri, approvati dal Capitolo generale, che contengano tutto ci\u00f2 che sia necessario al retto adempimento della propria mansione.<\/p><p class=\"p3\">282. I consiglieri generali siano scelti, per quanto \u00e8 possibile, dalle diverse province o nazioni, salva restando, tuttavia, la volont\u00e0 degli elettori.<\/p><p class=\"p3\">283. Quando, secondo le norme del diritto, il consiglio deve essere pieno, se qualcuno viene a mancare, subentra il segretario generale e, in sua assenza, il procuratore generale; se mancano in pi\u00f9, subentrano il segretario generale e il procuratore generale o, se essi sono assenti, un altro o altri che i rimanenti devono eleggere con voti segreti in scritto, in modo che per ciascuna delle predette riunioni vi siano cinque membri con voto deliberativo.<\/p><p class=\"p3\">284. La riunione del consiglio si tenga almeno una volta al mese e, inoltre, quando sembrer\u00e0 opportuno al Ministro generale, il quale \u00e8 tenuto a convocarlo anche ogni volta che glielo richiedono due consiglieri.<\/p><p class=\"p3\">285. Convocare il consiglio generale e presiederlo spetta al Ministro generale; assente questi, al Vicario generale e successivamente agli altri consiglieri, secondo la priorit\u00e0 dell\u2019elezione.<\/p><p class=\"p3\">Tutti i convocati sono obbligati ad essere presenti al consiglio, a meno che non siano impediti da grave causa.<\/p><p class=\"p3\">Il consiglio, per\u00f2, non pu\u00f2 essere celebrato se, oltre al presidente, non vi sono due consiglieri o, in caso straordinario, un consigliere e uno che, per diritto, sia sostituto.<\/p><p class=\"p3\">Se poi fossero assenti contemporaneamente il Ministro generale e il suo Vicario, il consiglio non decida se non le cose pi\u00f9 urgenti o quelle che l\u2019uno o l\u2019atro avranno espressamente demandato.<\/p><p class=\"p3\">286. Dopo il capitolo generale, quanto prima il consiglio designi su proposta del Ministro generale, se vuole, il postulatore delle cause di beatificazione e canonizzazione, il religioso che rappresenti giuridicamente la curia generalizia presso il governo, i segretari o i membri dei segretariati e delle commissioni, di cui al numero 193 del presente direttorio.<\/p><p class=\"p3\">Il Procuratore Generale della Redenzione sar\u00e0 eletto dal Consiglio Generale dopo aver consultato l'organismo di cui al n. 85 di questo Direttorio Generale.<\/p><p class=\"p11\">287. Esaminare argomenti particolari attinenti alla vita e alle opere di qualche giurisdizione o di tutto l\u2019Ordine, il Ministro generale, udito il suo consiglio, pu\u00f2 convocare i Superiori maggiori di qualche parte o di tutto l\u2019Ordine, per celebrare, insieme con il consiglio generale, un convegno speciale.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Ministro generale<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">288. Il Ministro generale viene eletto a norma del numero 137 delle costituzioni e non ha bisogno di conferma. Quindi, regolarmente fatta e proclamata l\u2019elezione e osservate le altre disposizioni del diritto, inizia ad esercitare il suo ufficio.<\/p><p class=\"p3\">289. Il Ministro generale deve adoperarsi con tutte le forze affinch\u00e9 nelle nostre province, viceprovince e vicariati venga conservato integro e si rafforzi ogni giorno di pi\u00f9 il genuino spirito dell\u2019Ordine, sia nella vita spirituale che nell\u2019attivit\u00e0 apostolica.<\/p><p class=\"p3\">Per ottenere questo, promuova continuamente una conveniente formazione religiosa trinitaria dei frati, e stimoli solidariet\u00e0 e collaborazione in tutta la famiglia trinitaria.<\/p><p class=\"p3\">290. Per promuovere pi\u00f9 efficacemente il progresso dei religiosi, il Ministro generale, secondo l\u2019opportunit\u00e0, mandi di tanto in tanto lettere pastorali o esortazioni a tutto l\u2019Ordine. \u00a0\u00a0\u00a0 Il Ministro generale ha voce e voto in tutti i capitoli, sia provinciali che conventuali.<\/p><p class=\"p3\">291. Perch\u00e9 sia pi\u00f9 efficacemente favorita la comunione dell\u2019Ordine con la Sede Apostolica, il Ministro generale trasmetta alla medesima, nel modo e nel tempo da questa fissati, una breve relazione sullo stato e sulla vita dell\u2019Istituto.<\/p><p class=\"p3\">Inoltre provveda a far conoscere i documenti della Santa Sede riguardanti i religiosi affidatigli, e ne curi l\u2019osservanza<span class=\"s2\">[36]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">292. Il Ministro generale impedito o che deve allontanarsi dalla sede, preavvisi il Vicario generale perch\u00e9, a norma del diritto, provveda alle cose dell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Vicario e consiglieri generali<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">293. Il Vicario generale, impedito o assente il Ministro generale, governa l\u2019Ordine con quelle facolt\u00e0 che il Ministro generale non ha riservate a s\u00e9; nulla faccia contro il suo impedimento e la sua volont\u00e0.<\/p><p class=\"p3\">Perci\u00f2 una grazia negata dal Ministro generale, non la si pu\u00f2 richiedere al Vicario, a meno che le circostanze non siano notevolmente cambiate.<\/p><p class=\"p3\">294. Quanto \u00e8 stato detto del Vicario, si ritenga detto anche del consigliere che, in assenza del Vicario, svolge lo stesso ufficio.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Segretario Generale, Procuratore Generale e Procuratore Generale della Redenzione<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">295. All\u2019incarico di segretario generale pu\u00f2 essere assunto anche uno dei consiglieri generali, eccetto il Vicario.<\/p><p class=\"p3\">Il segretario generale, consultato il Ministro generale, prepara le sessioni del consiglio generale e vi assiste senza diritto di voto; durante il loro svolgimento, registra nel libro gli atti del consiglio generale e li sottoscrive insieme con quelli che hanno partecipato al consiglio stesso. Firma anche i documenti del consiglio e le lettere che il Ministro generale manda d\u2019ufficio.<\/p><p class=\"p3\">La scrittura o firma del segretario fa fede pubblica; il segretario \u00e8 anche notaio che, nei processi istruiti dal consiglio, funge da attuario.<\/p><p class=\"p3\">Il segretario compila il censimento dell\u2019Ordine, redige le statistiche e le aggiorna di continuo. Custodisce inoltre i libri e l\u2019archivio amministrativo della curia generalizia.<\/p><p class=\"p3\">296. All\u2019incarico di procuratore generale pu\u00f2 essere assunto anche uno dei consiglieri generali, eccetto il Vicario.<\/p><p class=\"p3\">Il procuratore generale, nel trattare presso la Santa Sede gli affari dell\u2019Ordine, delle province, dei conventi e dei singoli religiosi, agisca d\u2019accordo con l\u2019autorit\u00e0 competente, alla quale chieda anche le informazioni e il voto che si devono presentare alle varie Congregazioni della Sede Apostolica.<\/p><p class=\"p17\">Custodisca presso di s\u00e9 i documenti autentici o le loro copie, che al momento opportuno devono essere depositati nell\u2019archivio dell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p17\">296bis: Il Procuratore Generale della Redenzione incoragger\u00e0 i servizi di informazione e di sensibilizzazione sulle situazioni di persecuzione religiosa, promuover\u00e0 la preghiera per la Chiesa perseguitata e svilupper\u00e0 progetti concreti in luoghi dove non vi \u00e8 libert\u00e0 religiosa.<\/p><p class=\"p17\">Compir\u00e0 la sua missione tramite il suddetto organismo di cui si parla nel n. 85 di questo Direttorio Generale, di cui sar\u00e0 Presidente, cercando la collaborazione dei membri della famiglia trinitaria, dei benefattori e di altre persone di buona volont\u00e0.<\/p><p class=\"p17\">Presenta inoltre, nelle diverse assemblee di cui \u00e8 membro e quando \u00e8 convocato dal Consiglio generale, le attivit\u00e0 di promozione della carit\u00e0 redentrice dell'Ordine.<\/p><p class=\"p3\"><b>B) GOVERNO PROVINCIALE<\/b><\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Capitolo provinciale<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">297. Il tempo della celebrazione del capitolo provinciale venga stabilito negli statuti di ogni provincia, in modo che<b>,\u00a0<\/b>per\u00f2, non cada nell\u2019anno in cui si celebra il capitolo generale.<\/p><p class=\"p3\">Il consiglio provinciale, per grave causa, pu\u00f2 anticipare o posticipare tale tempo entro lo spazio di tre mesi; il medesimo consiglio deve determinare anche il giorno e il luogo della celebrazione del capitolo.<\/p><p class=\"p3\">298. Gli statuti provinciali definiscano anche la forma per eleggere i delegati al capitolo; questa elezione si pu\u00f2 fare anche con voto inviato per lettera, se cos\u00ec dispongono gli statuti della provincia. Il consigliere generale, se vuole, pu\u00f2 prendere parte al capitolo della sua provincia.<\/p><p class=\"p4\">298 bis.<b>\u00a0<\/b>Per l\u2019elezione\u00a0 dei delegati hanno voce attiva tutti i frati\u00a0 che nel giorno in cui si annuncia l\u2019elezione gi\u00e0 sono professi solenni, eccetto coloro che sono vocali del Capitolo per ufficio e coloro che non hanno voce attiva nell\u2019Ordine.\u00a0<i>(Cfr. \u00e8 uguale al n. 266 del DG)<\/i><\/p><p class=\"p3\">299. Prima della celebrazione del capitolo, venga istituita la commissione preparatoria a norma degli statuti della provincia; detta commissione, oltre alle istruzioni concernenti le elezioni, prepari un questionario circa le cose pertinenti alle leggi, alla vita e all\u2019attivit\u00e0, alla formazione, all\u2019economia e ad altre cose della provincia e delle case, e lo invii per tempo al consiglio, alle comunit\u00e0 e ai vari segretariati. Poi raccolga, disponendole ordinatamente, le risposte e le proposte pervenute, aggiungendo il proprio giudizio su di esse, e rimetta il tutto ai singoli capitolari, perch\u00e9 studino i problemi da risolvere prima della celebrazione del capitolo, al quale spetta discutere e decidere opportunamente su di essi.<\/p><p class=\"p3\">300. Alla medesima commissione siano trasmesse le relazioni del consiglio provinciale, dei segretariati, delle singole case, secondo gli statuti provinciali e le istruzioni del consiglio provinciale.<\/p><p class=\"p3\">301. Gli statuti della provincia e del rispettivo vicariato, rispettando i diritti dell\u2019una e dell\u2019altra, espongano chiaramente la procedura concordata sul modo con cui i religiosi di ciascuna delle due giurisdizioni partecipano ai rispettivi capitoli.<\/p><p class=\"p3\">302. Gli atti del capitolo, che devono essere registrati nel libro dei capitoli della provincia, il documento delle elezioni come pure gli statuti, se sono stati fatti, siano trasmessi al consiglio generale per la debita revisione.<\/p><p class=\"p3\">303. Siano pure regolarmente trasmessi al consiglio generale, per la revisione, gli atti del capitolo straordinario o della congregazione provinciale.<\/p><p class=\"p3\">304. Entro tre mesi dal termine del capitolo provinciale, il consiglio provinciale deve procedere alle elezioni demandategli dagli statuti.<\/p><p class=\"p3\">305. Oltre all\u2019aspetto elettivo, il capitolo provinciale provveda al programma di vita della provincia. Gli statuti della provincia stabiliscano, se vogliono, una o due fasi del capitolo provinciale.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Consiglio provinciale<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">306. Il consiglio provinciale, istituito come aiuto del Ministro provinciale, \u00e8 retto dalle costituzioni, da questo direttorio e da uno statuto proprio, approvato dal capitolo provinciale\u00a0<\/p><p class=\"p3\">307. Il consiglio provinciale deve essere convocato almeno ogni due mesi e, inoltre, ogni volta che sia previsto dallo statuto proprio.<\/p><p class=\"p3\">308. Quando il consiglio deve essere pieno, se viene a mancare qualcuno, subentra il segretario provinciale e, assente lui, subentra un altro o altri se gli assenti sono di pi\u00f9; questi devono essere eletti dai rimanenti con voto segreto in scritto, cos\u00ec che in qualsiasi delle riunioni suddette vi siano cinque persone con voto deliberativo.<\/p><p class=\"p3\">309. Spetta al Ministro provinciale convocare e presiedere il consiglio provinciale; in sua assenza, al Vicario e successivamente agli altri consiglieri, secondo la priorit\u00e0 di elezione. Tutti i convocati, se non sono impediti da causa grave, sono tenuti ad essere presenti.<\/p><p class=\"p3\">Il consiglio, tuttavia, non pu\u00f2 essere celebrato se, oltre al presidente, non vi sono due consiglieri.<\/p><p class=\"p3\">Se poi sono assenti contemporaneamente il Ministro provinciale e il suo Vicario, il consiglio non decida se non cose pi\u00f9 urgenti, o quelle che gli sono state espressamente demandate dall\u2019uno o dall\u2019altro.<\/p><p class=\"p3\">310. Gli atti delle elezioni, i documenti e i decreti, qualora sono stati fatti, vengano trasmessi al consiglio generale per la revisione.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Ministro provinciale<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">311. Per l\u2019elezione del Ministro provinciale, se cos\u00ec dispongono gli statuti della provincia, sono ammessi cinque scrutini, e nei primi quattro per essere eletto il candidato ha bisogno dei due terzi dei voti.<\/p><p class=\"p3\">Dopo il secondo scrutinio inefficace, viene escluso il candidato che concorre per la terza volta consecutiva all\u2019ufficio di Ministro provinciale.<\/p><p class=\"p3\">Nel quinto scrutinio, nel quale \u00e8 sufficiente la maggioranza assoluta, hanno voce passiva i due soli candidati che nel quarto scrutinio avranno riportato la maggior parte dei voti, anche se pari.<\/p><p class=\"p3\">In questo quinto scrutinio \u00e8 ritenuto eletto chi avr\u00e0 ottenuto la maggioranza assoluta, cio\u00e8 i voti della maggior parte dei vocali presenti, tolti i due candidati che per diritto non possono votare.<\/p><p class=\"p3\">Se avranno riportato parit\u00e0 di voti, \u00e8 ritenuto eletto il pi\u00f9 anziano di professione solenne e, se sono pari di professione, il maggiore di et\u00e0.<\/p><p class=\"p3\">312. Il Ministro provinciale pu\u00f2 anche essere eletto dal capitolo provinciale, se cos\u00ec \u00e8 previsto negli statuti provinciali, fra tre o cinque candidati, scelti con suffragio universale da tutti i religiosi professi solenni della provincia, secondo gli statuti della provincia stessa.<\/p><p class=\"p3\">Il Ministro provinciale che ha ricoperto l\u2019ufficio per due volte consecutive, pu\u00f2 essere incluso tra i candidati.<\/p><p class=\"p3\">La designazione di detti candidati pu\u00f2 essere fatta con voto inviato per lettera, a norma del direttorio generale e degli statuti.<\/p><p class=\"p3\">313. Il Ministro provinciale prenda cura innanzitutto delle cose riguardanti la provincia in quanto tale, quali sono l\u2019opera delle vocazioni, la formazione dei frati, le opere e l\u2019economia della provincia, i diversi segretariati; ma deve anche attendere ai problemi delle comunit\u00e0 e dei singoli religiosi, correggere errori ed abusi per la vita spirituale e apostolica.<\/p><p class=\"p3\">Nel governo della provincia deve valersi dell\u2019aiuto del proprio consiglio e richiedere l\u2019intervento dei diversi segretariati o segretari, nelle cose loro concernenti.<\/p><p class=\"p3\">Nel risolvere i problemi attinenti alla giurisdizione dei Ministri locali, si avvalga sempre della loro opera, a meno che il caso particolare non richieda o consigli altrimenti.<\/p><p class=\"p3\">314. Per promuovere pi\u00f9 efficacemente il progresso dei religiosi, il Ministro provinciale pu\u00f2 inviare lettere pastorali, con le quali porti a conoscenza dei suoi religiosi i problemi della provincia, i documenti e le comunicazioni del Ministro generale e del suo consiglio, nonch\u00e9 le principali attivit\u00e0 delle altre province, dei vicariati e delle missioni dell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p3\">315. Il Ministro provinciale, verso la fine di ogni anno, mandi al consiglio generale un breve cospetto dello stato e della vita di tutta la provincia. \u00c8 opportuno fare questa comunicazione anche alle altre province e vicariati dell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p3\">Il Ministro provinciale ha voce e voto nei capitoli del vicariato e delle case di tutta la provincia.<\/p><p class=\"p3\">317. Il Ministro provinciale, impedito o in procinto di assentarsi dalla sede, preavvisi il Vicario provinciale perch\u00e9 provveda, a norma del diritto, agli affari della provincia.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Vicario, Consiglieri, Segretario<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">317. Il Vicario provinciale, impedito o assente il Ministro provinciale, governa la provincia con le facolt\u00e0 che il Ministro provinciale non ha riservate a s\u00e9; non faccia nulla contro il suo intendimento e la sua volont\u00e0.<\/p><p class=\"p3\">Se perci\u00f2 una grazia \u00e8 stata negata dal Ministro provinciale, non pu\u00f2 essere ottenuta dal Vicario, a meno che le circostanze non siano notevolmente cambiate.<\/p><p class=\"p3\">318. Quanto \u00e8 stato detto del Vicario, si ritenga detto anche del consigliere che, in assenza del Vicario, esercita il medesimo ufficio.<\/p><p class=\"p3\">319. All\u2019incarico di segretario pu\u00f2 essere assunto anche uno dei consiglieri provinciali, eccetto il Vicario.<\/p><p class=\"p3\">Il Segretario provinciale, consultato il Ministro provinciale, prepara le sessioni del consiglio provinciale e vi assiste senza diritto di voto, ne registra gli atti nel libro del consiglio provinciale e li sottoscrive insieme con gli altri che hanno preso parte al consiglio stesso. Firma anche i documenti del consiglio e le lettere che il Ministro provinciale invia d\u2019ufficio.<\/p><p class=\"p3\">La scrittura o firma del segretario fa fede pubblica; il segretario \u00e8 anche il notaio che, nei processi istruiti dal consiglio funge da attuario.<\/p><p class=\"p3\">Il segretario fa il censimento della provincia e redige la statistica, aggiornandola continuamente. Inoltre, custodisce i libri e l\u2019archivio amministrativo della curia provinciale.<\/p><p class=\"p3\">Il segretario provinciale \u00e8 tenuto a rimettere per tempo al segretario generale, specialmente verso la fine dell\u2019anno, i documenti del consiglio, le notizie principali e le statistiche della sua provincia.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Governo della viceprovincia; vicariato<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">320. Le norme esposte per il governo della provincia vanno osservate anche per il governo della viceprovincia.<\/p><p class=\"p3\">321. Nel vicariato, invece, vengono assegnati due soli consiglieri; inoltre, i rapporti speciali del vicariato con la curia generalizia e con la provincia, e la forma della reciproca partecipazione alle elezioni del vicariato e della rispettiva provincia, sono regolati da statuti particolari, secondo il numero 310 di questo direttorio.<\/p><p class=\"p3\">Nelle altre cose si osservi quanto \u00e8 stato detto del capitolo provinciale.<\/p><p class=\"p3\"><b>C) GOVERNO LOCALE<\/b><\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Capitolo conventuale<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">322. Convocare e presiedere il capitolo conventuale spetta al Ministro della casa, e lui assente, al suo Vicario e successivamente al religioso designato dagli statuti della provincia.<\/p><p class=\"p3\">Il presidente del capitolo, al momento opportuno, proponga alla comunit\u00e0 ci\u00f2 che deve essere discusso, trattato o deliberato.<\/p><p class=\"p3\">Nella celebrazione del capitolo si devono osservare le norme stabilite dal diritto universale e dal diritto particolare dell\u2019Ordine, specialmente per quanto concerne la convocazione, la presenza richiesta, gli scrutini e la maggioranza.<\/p><p class=\"p3\">323. Mentre al capitolo giuridicamente inteso vengono tutti i religiosi professi solenni, ad altri capitoli presi in senso largo, nei quali non c\u2019\u00e8 votazione giuridica, disposti a scopo di formazione, ritiro spirituale, rinnovamento di vita e simili, possono partecipare tutti religiosi.<\/p><p class=\"p3\">324. Oltre alle elezioni indicate nelle costituzioni, vi sono altre cose riservate al capitolo conventuale, come l\u2019orario della comunit\u00e0, gli oneri da assumere o da lasciare, il voto o giudizio sui candidati al noviziato, alle professioni, agli ordini sacri ed altre cose simili.<\/p><p class=\"p3\">325. Negli statuti provinciali vengano accuratamente determinati il modo, il tempo e il criterio di trattare le cose, nonch\u00e9 annessi e connessi concernenti il capitolo.<\/p><p class=\"p3\">326. Il segretario della comunit\u00e0 riporti nel registro le deliberazioni e gli argomenti di maggiore importanza trattati nel capitolo, e, dopo averne data lettura alla presenza dello stesso capitolo, li sottoscriva insieme con il Ministro della casa e i consiglieri.<\/p><p class=\"p3\">327. Statuti particolari stabiliscano ci\u00f2 che riguarda il capitolo da celebrare nelle case immediatamente soggette all\u2019autorit\u00e0 del Ministro generale.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Ministro della casa, Vicario, Consiglieri, Segretario<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">328. Il Ministro locale, in forza del suo ufficio, regge in spirito di carit\u00e0 e di servizio a norma del diritto, la fraternit\u00e0 a lui affidata. Guidi, pertanto, i frati con la dottrina e con l\u2019esempio, promuova la vita regolare ed apostolica, provveda alle necessit\u00e0 spirituali e temporali dei frati, chieda loro volentieri consiglio, ne incoraggi l\u2019attivit\u00e0, fomenti la comune concordia di tutti per il bene della comunit\u00e0. Vigili, inoltre, e si impegni a far osservare da tutti le prescrizioni della legge universale e quelle proprie dell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p3\">329. Nell\u2019ambito della sua potest\u00e0, osservi innanzitutto quanto \u00e8 stabilito nel diritto circa i debiti, l\u2019alienazione e gli altri affari economici; circa gli impegni da assumere, le pie fondazioni e altre cose del genere.<\/p><p class=\"p3\">Tratti frequentemente con i consiglieri di tutto ci\u00f2 che riguarda la casa.<\/p><p class=\"p3\">Per assumere a nome della comunit\u00e0 oneri gravi, o anche meno gravi per un periodo di tempo che vada al di l\u00e0 delle nuove elezioni, oltre al consenso della comunit\u00e0, \u00e8 necessaria l\u2019approvazione del consiglio provinciale.<\/p><p class=\"p3\">Altri oneri minori che sono di pi\u00f9 breve durata, il Ministro pu\u00f2 assumerli con il consenso o, in casi determinati, con il consiglio del capitolo o del suo consiglio.<\/p><p class=\"p3\">Spetta particolarmente al Ministro, consultata la comunit\u00e0 e sentiti gli interessati, assegnare i religiosi ai vari ministeri, o cambiarli per ragionevole motivo; concedere, quanto vi sia una causa proporzionata, dispense disciplinari, e tutto dirige con prudenza.<\/p><p class=\"p3\">330. Il Ministro sia costantemente presente nella sua casa. Se qualche volta gli capiter\u00e0 di doversi assentare per lungo tempo le ragioni dell\u2019assenza devono essere approvate dall\u2019autorit\u00e0 competente, e allontanandosi, preavvisi il Vicario della casa e disponga le cose in modo che i frati non soffrano danno o disagio dalla sua assenza.<\/p><p class=\"p3\">331. Il Vicario esercita il suo ufficio di comune accordo con il Ministro della casa; \u00e8 bene che egli sia il primo consigliere.<\/p><p class=\"p3\">Nell\u2019assenza del Ministro, governa la casa, secondo l\u2019intendimento del Ministro stesso.<\/p><p class=\"p3\">332. I consiglieri ogni mese rivedano i registri delle Messe e dell\u2019economia, e li sottoscrivano con il Ministro.<\/p><p class=\"p3\">333. Il segretario eserciti il suo incarico con diligenza, e custodisca i registri della comunit\u00e0.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Documenti, registri e libri di ciascuna casa<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">334. Nelle case dell\u2019Ordine vi siano:<\/p><p class=\"p3\">-i documenti e i registri, o almeno copie, dell\u2019autorit\u00e0 sia ecclesiale che civile, attinenti alla fondazione della casa o alle sue nuove strutture;<\/p><p class=\"p3\">-i libri dei capitoli conventuali e delle visite pastorali;<\/p><p class=\"p3\">-i registri delle Messe fondate, manuali e costituzioni;<\/p><p class=\"p3\">-i libri dell\u2019amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e mobili, delle entrate e delle uscite;<\/p><p class=\"p3\">-i libri delle associazioni;<\/p><p class=\"p3\">-i libri dei segretariati o dei segretari ivi esistenti.<\/p><p class=\"p3\">Nelle case di formazione, inoltre, i libri riguardanti i postulati, i novizi, le professioni, gli studenti e le sacre ordinazioni.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Case piccole<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">335. Anche le case piccole, formate da almeno tre frati professi solenni, devono celebrare i capitoli ed eleggere un segretario; quanto agli altri incarichi, si deve stare al disposto del numero 179 delle costituzioni, e alle altre norme degli statuti provinciali.<\/p><p class=\"p3\">Nelle case dove si trovano soltanto due religiosi, questi esaminino i vari problemi di comune accordo; si distribuiscano i lavori e sbrighino gli affari minori della comunit\u00e0; quelli invece di maggiore importanza richiedono uno speciale intervento del consiglio provinciale; nei registri e nei libri appongano le firme necessarie tutti e due.<\/p><p class=\"p3\">Anche un solo religioso che abiti a lungo in qualche casa, annoti e firmi i propri registri.<\/p><p class=\"p3\">336. Anche nelle residenze dove i frati abitano per studio, apostolato od altra ragione, vi siano libri, nei quali vengano annotate le cose principali.<\/p><p class=\"p3\">****<\/p><p class=\"p3\">NOTE<\/p><ol class=\"ol1\"><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can. 608.<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can 611<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Can. 612.<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can. 616<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. Cost. Ord. 119<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. Cost. Ord. 162<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. Decreto Sacra Congregazione dei Religiosi, 27 novembre 1969<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. Cost. Ord. 123<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Can. 166,\u00a7 2.3<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can. 167,\u00a7 1<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. 119\u00a7 1<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Can. 167,\u00a7 2<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Can. 168.<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can. 169<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. Reg. Trin.<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can. 626<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Can. 171.\u00a7 1. 2<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Can. 172,\u00a7 1.2.<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can.173<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can 119.<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can. 174 -\u00a0 22<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can. 180,\u00a7 2.<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can 180,\u00a7 1<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can. 181,\u00a7 2<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Can. 181,\u00a7 1<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can. 182,\u00a71.<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can 149,\u00a7 2.<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">La professione di fede si deve premettere a tutti gli uffici strettamente detti e agli incarichi: di Procuratore e Segretario generale; di Segretario della provincia; di Vicario conventuale; di maestro dei novizi e degli studenti; di professore di sacra teologia, di diritto canonico e di filosofia; di censore dei libri nell\u2019Ordine; di parroco dinanzi all\u2019Ordinario del luogo o di un suo delegato; di chi deve essere promosso all\u2019ordine del diaconato (Cfr. can. 833).<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. Cost. Ord. nn. 139,e); 142,d); 146; 158,d); 163.<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can. 143,\u00a72; can 1747,\u00a7 3<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can. 127<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can. 119<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Can. 119,\u00a7 3.<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can 619<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. DG n. 196<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can 592,\u00a7 1.2.<\/span><\/li><\/ol><p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Capitolo VIII: BENI TEMPORALI<\/span><\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>BENI TEMPORALI E LORO AMMINISTRAZIONE<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\"><b>TITOLO I<\/b><\/p><p class=\"p3\"><b>BENI DA AMMINISTRARE<\/b><\/p><p class=\"p3\">337. I beni temporali dell\u2019Ordine siano destinati a quei fini, per conseguire i quali l\u2019Ordine ha il diritto di possederli.<\/p><p class=\"p3\">Se tale diritto non fosse riconosciuto dalle leggi civili, si deve provvedere in altra maniera legittimamente ammessa, perch\u00e9 i diritti dell\u2019Ordine siano salvaguardati.<\/p><p class=\"p3\">338. \u00c8 lecito ai nostri religiosi raccogliere offerte, secondo le norme della Chiesa, quando sembrer\u00e0 opportuno, principalmente per le opere dell\u2019Ordine; ma nel questuare si osservino le norme contenute negli statuti di ogni provincia.<\/p><p class=\"p3\">339. Tutti i conventi, le province e l\u2019Ordine devono contrarre le dovute o almeno le giuste cauzioni sociali.<\/p><p class=\"p3\">340. \u00c8 sommamente conveniente che, nei luoghi dove sono in vigore, siano adottate per i frati le cos\u00ec dette istituzioni di assicurazione e previdenza sociale per malattia e assistenza, per invalidit\u00e0 e anzianit\u00e0, per responsabilit\u00e0 civile e penale di persone e di cose, e altro simile.<\/p><p class=\"p3\">341. Appartengono al convento, a meno che negli statuti provinciali non sia disposto diversamente:<\/p><p class=\"p3\">a) tutto ci\u00f2 che i farti ad esso assegnati acquistano con il lavoro e l\u2019attivit\u00e0, e le loro pensioni personali di qualunque genere;<\/p><p class=\"p3\">b) i doni fatti ai frati in considerazione della persona, o a favore del convento;<\/p><p class=\"p3\">c) tutti i beni legittimamente acquistati nel corso del tempo, sia immobili che mobili, sia capitali che i loro interessi;<\/p><p class=\"p3\">d) i beni che per atto tra vivi o per atto di morte sopraggiungeranno alla casa, a meno che non sia stabilito diversamente dal capitolo provinciale, salva tuttavia la volont\u00e0 del donatore.<\/p><p class=\"p3\">342. Appartengono alla provincia, a meno che gli statuti provinciali non dispongano altrimenti:<\/p><p class=\"p3\">a) i frutti del lavoro del Ministro provinciale;<\/p><p class=\"p3\">b) i doni fatti a favore della provincia;<\/p><p class=\"p3\">c) i doni fatti per la formazione dei postulanti, dei novizi e degli studenti, dei quali la provincia si \u00e8 accollate le spese;<\/p><p class=\"p3\">d) le opere e le istituzioni e loro rendite, che sono state fondate dalla provincia o rette o amministrate a suo nome;<\/p><p class=\"p3\">e) il frutto del lavoro dei frati che risiedono o lavorano fuori della propria provincia;<\/p><p class=\"p3\">f) i beni ereditari di qualsiasi genere o i legati pii che provengono ai frati ascritti alla provincia, senza alcuna determinata intenzione del benefattore;<\/p><p class=\"p3\">g) i beni immobili e mobili o capitali acquistati dalla provincia nel corso del tempo, e i loro redditi;<\/p><p class=\"p3\">h) i contributi dei conventi, fissati dal capitolo provinciale.<\/p><p class=\"p3\">343. Appartengono all\u2019Ordine:<\/p><p class=\"p3\">a) i beni immobili e mobili, o i capitali dell\u2019Ordine e i loro redditi;<\/p><p class=\"p3\">b) il frutto del lavoro dei frati che operano nella curia generalizia, e i doni fatti ad essi senza particolare condizione;<\/p><p class=\"p3\">se per\u00f2 tutti o alcuni frati ascritti alla curia hanno il domicilio in altro convento, le cose vengano determinate mediante una convenzione tra la curia e la comunit\u00e0;<\/p><p class=\"p3\">c) i contributi delle province, fissati dal capitolo generale;<\/p><p class=\"p3\">d) tutti gli altri proventi che sopraggiungono in considerazione dell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p3\">344. I beni offerti per un determinato fine, come per le missioni, per le opere particolari, per i poveri e per le finalit\u00e0 simili, devono essere scrupolosamente destinati secondo la volont\u00e0 del donatore.<\/p><p class=\"p3\">345. Spetta al capitolo generale e provinciale sia ordinario che straordinario, come anche alla congregazione generale e provinciale:<\/p><p class=\"p3\">a) definire quali beni, opere, collegi e cose simili debbano essere amministrati dalla provincia o dall\u2019Ordine;<\/p><p class=\"p3\">b) imporre alla provincia, viceprovincia, vicariato o alle case: tasse, contributi, o altro sistema di comunicazione di beni.<\/p><p class=\"p3\">346. Se una casa o una provincia incorressero in difficolt\u00e0 economiche debitamente verificate, le altre, come parti della medesima famiglia e per esigenza dello spirito di carit\u00e0, vengano loro in aiuto, secondo il giudizio del consiglio generale o provinciale, dopo aver ascoltato le comunit\u00e0 interessate.<\/p><p class=\"p11\"><b>TITOLO II<\/b><\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>AMMINISTRAZIONE DEI BENI<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">347. Il patrimonio dell\u2019Ordine deve divenire stabile e fruttifero mediante una retta amministrazione e un ragionevole uso, o mediante altra forma riconosciuta dalla Chiesa.<\/p><p class=\"p3\">I beni dell\u2019Ordine, delle province e delle case vengono amministrati a norma delle costituzioni, del direttorio generale e degli statuti di ciascuna provincia.<\/p><p class=\"p3\">348. Nell\u2019amministrare i beni appartenenti sia alla curia generalizia, che al convento, si conservi unit\u00e0 di amministrazione, ad essa pertanto devono confluire tutte le sottoamministrazioni proprie dei vari uffici, delle opere dell\u2019Ordine, dei collegi, delle offerte e cose simili.<\/p><p class=\"p3\">349. I principali atti dell\u2019amministrazione ordinaria sono:<\/p><p class=\"p3\">a) raccogliere e riscuotere le somme di denaro;<\/p><p class=\"p3\">b) ricevere i contributi;<\/p><p class=\"p3\">c) percepire e custodire con cura le entrate;<\/p><p class=\"p3\">d) fare le spese ordinarie;<\/p><p class=\"p3\">e) custodire e amministrare doni e legati secondo la volont\u00e0 dei donatori;<\/p><p class=\"p3\">f) fare il bilancio preventivo e presentarlo, insieme con le spese richieste, agli interessati.<\/p><p class=\"p3\">350. I principali atti dell\u2019amministrazione straordinaria sono:<\/p><p class=\"p3\">a) alienare beni;<\/p><p class=\"p3\">b) contrarre debiti o obbligazioni;<\/p><p class=\"p3\">c) impegnare beni;<\/p><p class=\"p3\">d) investire i beni o cambiare investimenti;<\/p><p class=\"p3\">e) fare con i medesimi beni spese straordinarie o cose simili.<\/p><p class=\"p3\">351. Sono considerate spese ordinarie quelle necessarie al Superiore maggiore per l\u2019esercizio del suo ufficio e per il normale servizio dei frati, e che parimenti sono necessarie al Ministro locale per fare ci\u00f2 che concerne la cura abituale della comunit\u00e0 affidatagli; le altre sono considerate straordinarie.<\/p><p class=\"p11\"><b>TITOLO III<\/b><\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>AMMINISTRATORI<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">352. La retta ed efficace amministrazione e la sicurezza dei beni dipendono moltissimo dalla diligenza e dalla capacit\u00e0 dell\u2019economo e del segretariato dell\u2019economia, e dalla doverosa sorveglianza dei Superiori.<\/p><p class=\"p3\">353. Gli economi e tutti gli amministratori devono conoscere bene le prescrizioni del diritto canonico e proprio, come anche quelle di maggiore importanza del diritto civile per la validit\u00e0 e la liceit\u00e0 degli atti di amministrazione.<\/p><p class=\"p3\">354. L\u2019amministrazione dei beni della curia generale e provinciale venga affidata a religiosi esperti in materia economica, distinti dal Superiore maggiore (Cfr. can. 620)<span class=\"s2\">[1]<\/span>. Siccome anche i loro Vicari svolgono frequentemente l\u2019incarico di Superiore Maggiore, sarebbe meglio non designarli come economi (Cfr. can, 620).<\/p><p class=\"p3\">Quantunque l\u2019incarico di economo locale si possa comporre con l\u2019ufficio di Ministro, se gli statuti della provincia lo permettono, per quanto \u00e8 possibile l\u2019economo sia distinto dal Ministro locale (Cfr. can. 636,\u00a7 1)<span class=\"s2\">[2]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">355. Pu\u00f2 essere costituito nell\u2019Ordine un consiglio di economia, il cui presidente, per ufficio, sia l\u2019economo.<\/p><p class=\"p3\">Ogni provincia, per\u00f2, abbia un consiglio di economia, il cui presidente sia, per ufficio, l\u2019economo provinciale, la cui mansione sar\u00e0 di condurre una supervisione di tutte le cose riguardanti l\u2019economia delle case, delle opere, dei registri, delle propriet\u00e0, dei contributi, dei debiti e specialmente dei contratti e degli stipendi pertinenti agli operai.<\/p><p class=\"p3\">356. Sia il consiglio generale che quello provinciale, nonch\u00e9 il capitolo conventuale, possono nominare altri amministratori per opere e casi particolari, essi sono tenuti a svolgere il loro incarico secondo le norme date dai rispettivi consigli o capitoli, e ad inviare le opportune informazioni all\u2019economo interessato, se si tratta di beni dell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p3\">357. Gli amministratori tengano accuratamente la registrazione delle entrate e delle uscite, dei titoli di reddito, dei debiti, dei contratti e altre cose del genere.<\/p><p class=\"p3\">Facciano ed aggiornino con esattezza l\u2019inventario dei beni, e curino che siano custoditi nell\u2019archivio gli originali autentici degli atti legali, sui quali si basano i diritti dell\u2019Ordine, della provincia o della casa.<\/p><p class=\"p3\">358. Gli economi e gli amministratori, negli atti di ordinaria amministrazione dei beni, devono stare alle disposizioni stabilite dal Superiore con il rispettivo capitolo o consiglio.<\/p><p class=\"p3\">Se si tratta di amministrazione straordinaria, per la validit\u00e0, hanno bisogno dell\u2019autorizzazione scritta del proprio Superiore, dietro consenso del capitolo o del consiglio.<\/p><p class=\"p3\">359. Spetta al capitolo generale fissare la somma, oltre la quale per le spese straordinarie, il Ministro generale ha bisogno del consenso del suo consiglio.<\/p><p class=\"p3\">Tocca pure al capitolo generale fissare la somma, al di l\u00e0 della quale il Ministro generale, oltre al consenso del suo consiglio, per contrarre debiti e alienare beni, ha bisogno del consenso della congregazione, udito il parere del segretariato dell\u2019economia.<\/p><p class=\"p3\">360. Similmente, spetta al capitolo provinciale stabilire la somma, al di sopra della quale, per le spese straordinarie, il Ministro provinciale ha bisogno del consenso del suo consiglio.<\/p><p class=\"p3\">Per contrarre debiti e alienare beni, il Ministro provinciale, prima di domandare il permesso al consiglio generale se il caso lo comporta, deve chiedere il consenso del suo consiglio e dell\u2019autorit\u00e0 prevista dagli statuti della provincia, previa consultazione del segretariato dell\u2019economia.<\/p><p class=\"p3\">Cos\u00ec pure il capitolo provinciale determini la somma e il numero dei casi oltre i quali, il Ministro conventuale deve avere, per le spese straordinarie, il consenso del capitolo conventuale, oppure sia quello del capitolo conventuale che quello del consiglio provinciale.<\/p><p class=\"p3\">361. Per alienare, impegnare o vincolare beni a titolo di ipoteca, o per contrarre debiti, il cui valore raggiunge la somma per la quale si deve ricorrere alla Santa Sede, si richiede, per la validit\u00e0, il permesso scritto dato dal Ministro generale con il consenso del suo consiglio, dopo aver avuto il consenso sia dell\u2019autorit\u00e0 prevista dagli statuti della provincia, sia del capitolo conventuale interessato<span class=\"s2\">[3]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">362. Se invece la somma non raggiunge quella predetta, ma \u00e8 superiore alla sua met\u00e0, avuto prima il consenso dell\u2019autorit\u00e0 prevista dagli statuti della provincia e del capitolo conventuale interessato, basta, per la validit\u00e0, il permesso scritto dato dal Ministro generale con il consenso del suo consiglio.<\/p><p class=\"p3\">Gli statuti della provincia provvedano per gli affari di questo genere, che sono contenuti al di sotto della somma anzidetta.<\/p><p class=\"p3\">363. Non venga contratto alcun debito, a meno che non consti con certezza ai Superiori e ai loro consigli che l\u2019interesse del debito si potr\u00e0 coprire con le rendite ordinarie o con altri mezzi adatti, e che lo stesso debito potr\u00e0 essere estinto entro un tempo non troppo lungo<span class=\"s2\">[4]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">364. Gli economi si avvalgano dell\u2019aiuto di esperti in economia, ed esercitino il loro incarico sotto la direzione del loro Ministro diretto e rendano conto dell\u2019amministrazione ai propri Ministri e ai loro consigli, secondo gli statuti dei consigli stessi o delle province.<\/p><p class=\"p3\">Il religioso che, in ragione del suo ufficio o per speciale mandato, ha qualche amministrazione di beni, agisca sotto la direzione dell\u2019autorit\u00e0 competente e, se amministra beni dell\u2019Ordine, renda conto dell\u2019amministrazione due volte all\u2019anno al consiglio dell\u2019autorit\u00e0 competente o al capitolo conventuale o allo stesso economo.<\/p><p class=\"p3\">365. In ogni casa, il Ministro e i frati si riuniscano in capitolo almeno una volta al mese, per trattare gli affari della casa e rendere fedelmente conto degli stessi affari, il Ministro ai frati e i frati al Ministro<span class=\"s2\">[5]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">Ma decidano, per\u00f2, per voto segreto, le cose di maggiore importanza e le spese straordinarie, entro i limiti della propria competenza.<\/p><p class=\"p3\">366. a)\u00a0 \u201c<i>Se una persona giuridica ha contratto debiti e oneri, anche con licenza dei Superiori, \u00e8 tenuta a rispondere in proprio.<\/i><\/p><p class=\"p3\"><i>b)\u00a0 Se un religioso con licenza del Superiore ha contratto debiti personalmente; se invece per mandato del Superiore ha concluso affari dell\u2019Istituto, \u00e8 l\u2019Istituto che ne deve rispondere.<\/i><\/p><p class=\"p3\"><i>c) Se un religioso li ha contratti senza alcuna licenza dei Superiori, \u00e8 lui stesso, e non la persona giuridica, a doverne rispondere.<\/i><\/p><p class=\"p3\"><i>d) Rimanga fermo, tuttavia, che si pu\u00f2 sempre intentare un\u2019azione contro colui il cui patrimonio si \u00e8 in qualche misura avvantaggiato in seguito a quel contratto<\/i>\u201d<span class=\"s2\">[6]<\/span><\/p><p class=\"p3\">367. La persona giuridica riconosciuta anche dal diritto civile, abbia un religioso che la rappresenti giuridicamente, per trattare ogni cosa presso il foro civile e i tribunali secolari.<\/p><p class=\"p3\">La designazione di questo religioso per la curia generalizia spetta al consiglio generale, per le singole province e case al consiglio provinciale.<\/p><p class=\"p3\">Egli, per\u00f2, non pu\u00f2 effettuare validamente un negozio giuridico, se non sono state adempiute le condizioni richieste per la validit\u00e0 dal diritto della Chiesa e dell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p11\"><b>TITOLO IV<\/b><\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>PIE FONDAZIONI ED ELEMOSINE DI MESSE<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">368. Quanto alle fondazioni pie, alle Messe perpetue e manuali, vengano osservate rigorosamente le prescrizioni del diritto canonico.<\/p><p class=\"p3\">369. Nelle nostre case non si accettino oneri perpetui di Messe da celebrare e fondazioni pie, senza l\u2019autorizzazione scritta del Superiore maggiore, previa l\u2019approvazione del capitolo conventuale.<\/p><p class=\"p3\">Allo stesso Superiore maggiore spetta, con il consenso del suo consiglio, prescrivere le norme circa la quantit\u00e0 della dote, al di sotto della quale la fondazione pia non pu\u00f2 essere accettata, e designare inoltre un luogo sicuro in cui il denaro e i beni mobili assegnati a titolo di dote, siano collocati a vantaggio della stessa fondazione, facendo espressa e distinta menzione dell\u2019onere<span class=\"s2\">[7]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">370. Venga redatto un documento di fondazione e sia conservato nell\u2019archivio del convento; una sua copia sia mandata all\u2019archivio della provincia<span class=\"s2\">[8]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">371. \u201c<i>Devono essere applicate Messe distinte secondo le intenzioni di coloro per i quali singolarmente l\u2019offerta, anche se esigua, \u00e8 stata accettata<\/i><span class=\"s2\">[9]<\/span>\u201d.<\/p><p class=\"p3\">\u201c<i>Dall\u2019offerta delle Messe deve essere assolutamente tenuta lontana anche l\u2019apparenza di contrattazione o di commercio<\/i><span class=\"s2\">[10]<\/span>\u201d.<\/p><p class=\"p3\">372. \u201c<i>Il sacerdote che celebra pi\u00f9 Messe nello stesso giorno, pu\u00f2 applicare ciascuna di esse secondo l\u2019intenzione per la quale \u00e8 stata data l\u2019offerta, a condizione per\u00f2 che al di fuori del giorno di Natale, egli tenga per s\u00e9 l\u2019offerta di una sola Messa e consegni le altre per le finalit\u00e0 stabilite dall\u2019Ordinario, essendogli consentito di percepire una certa retribuzione a titolo estrinseco.<\/i><\/p><p class=\"p3\"><i>Il sacerdote che concelebra nello stesso giorno una seconda Messa, a nessun titolo pu\u00f2 percepire l\u2019offerta per questa<\/i><span class=\"s2\">[11]<\/span>\u201d.<\/p><p class=\"p3\">373. In tutte le nostre case vi siano due registri, in uno di essi vengano annotate diligentemente i distinti oneri di fondazione, la loro soddisfazione ed elemosina, nell\u2019altro invece le Messe manuali, il loro numero, intenzione, l\u2019elemosina e giorno della celebrazione.<\/p><p class=\"p3\">Al termine di ogni mese i Ministri delle case facciano un resoconto sull\u2019adempimento degli oneri delle Messe di fondazione, manuali e di costituzioni, lo trascrivano nei suddetti libri e lo sottoscrivano con i consiglieri.<\/p><p class=\"p3\">I Superiori maggiori hanno il diritto e il dove di vigilare sull\u2019adempimento degli oneri di Messe nelle chiese della propria giurisdizione<span class=\"s2\">[12]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">374. Osservate le prescrizioni del diritto, il Ministro generale, ha la facolt\u00e0 di ridurre gli oneri o legati di Messe, come anche di trasferirli per giusta causa in giorni, chiese o altari diversi da quelli stabiliti nelle fondazioni stesse<span class=\"s2\">[13]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">****<\/p><p class=\"p3\">NOTE<\/p><ol class=\"ol1\"><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can. 636,\u00a7 1<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Ibidem<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr.\u00a0 can.. 638,\u00a7 3<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr.\u00a0 can.\u00a0 639,\u00a7 5<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. Reg. Trinit.<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Can. 639,\u00a7 1.2.3.4.<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can. 1304. 1305<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. 1306.<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Can. 948<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Can. 947<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Can. 951,\u00a7 1.2.<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can. 957<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can. 1308.1309<\/span><\/li><\/ol><p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Capitolo IX: SEPARAZIONE DEI FRATI DALL\u2019ORDINE<\/span><\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>SEPARAZIONE DEI FRATI DALL\u2019ORDINE<\/b><\/span><\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Passaggio ad altro istituto, Esclaustrazione, Esclusione e Indulto di lasciare l\u2019Ordine<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">375. Il passaggio di un frate professo solenne dall\u2019Ordine a un altro istituto religioso non pu\u00f2 avvenire se non per concessione del Ministro generale e del Moderatore supremo dell\u2019altro istituto, previo consenso sei rispettivi consigli.<\/p><p class=\"p3\">Il religioso, dopo aver trascorso un periodo di prova che deve durare almeno due anni, pu\u00f2 essere ammesso alla professione perpetua nel nuovo istituto. Se per\u00f2 non vuole emettere tale professione, ritorni all\u2019istituto di provenienza, a meno che non abbia ottenuto l\u2019indulto di secolarizzazione<span class=\"s2\">[1]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">376. Il Ministro generale, con il consenso del suo consiglio, per grave causa, pu\u00f2 concedere al frate professo solenne l\u2019indulto di esclaustrazione, tuttavia per non pi\u00f9 di tre anni, previo consenso dell\u2019Ordinario del luogo in cui dovr\u00e0 dimorare, o una concessione superiore a tre anni \u00e8 riservata unicamente alla Santa Sede.<\/p><p class=\"p3\">Il religioso esclaustrato \u00e8 ritenuto esonerato dagli obblighi non compatibili con la sua nuova situazione di vita, tuttavia rimare sotto la dipendenza e la cura dei suoi Superiori ed anche dell\u2019Ordinario del luogo, soprattutto se si tratta di un chierico. Pu\u00f2 portare l\u2019abito dell\u2019Istituto, a meno che non sia stabilito altrimenti nell\u2019indulto. Egli per\u00f2 manca di voce attiva e passiva<span class=\"s2\">[2]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">377. \u201c<i>Allo scadere della professione temporanea, se sussistono giuste cause, il religioso pu\u00f2 essere escluso dalla successiva professione da parte del competente Superiore maggiore, udito il suo consiglio<\/i><span class=\"s2\">[3]<\/span>\u201d<\/p><p class=\"p3\">378. Chi durante la professione temporanea per grave causa chiede di lasciare l\u2019Ordine, pu\u00f2 ottenerne il relativo indulto dal Ministro generale con il consenso del suo consiglio, dopo aver ricevuto informazioni dal consiglio provinciale.<\/p><p class=\"p3\">Il professo solenne, invece, non chieda l\u2019indulto di lasciare l\u2019Ordine, se non per cause molto gravi ponderate davanti a Dio. Egli, per mezzo del Ministro provinciale, che aggiunger\u00e0 anche le sue informazioni o notizie, presenti la sua domanda al Ministro generale, il quale la inoltrer\u00e0 alla Sede Apostolica, alla quale compete concedere l\u2019indulto, insieme con il voto suo e quello del suo consiglio<span class=\"s2\">[4]<\/span>.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Dimissione<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">379. Se un frate che avesse violato le leggi della Chiesa e dell\u2019Ordine, dopo le dovute ammonizioni e ripetizioni si sar\u00e0 mostrato pertinace e insofferente della disciplina e non avr\u00e0 emendato la sua condotta, sia caritatevolmente dimesso a norma del diritto, dopo avergli dato, con semplicit\u00e0, licenza di lasciare l\u2019Ordine<span class=\"s2\">[5]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">380. In caso di delitto, al quale per diritto universale \u00e8 annessa, per il fatto stesso, la dimissione, \u00e8 sufficiente che il Superiore maggiore con il suo consiglio, senza interporre indugio, raccolte le prove, emetta la dichiarazione del fatto, perch\u00e9 la dimissione consti giuridicamente<span class=\"s2\">[6]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">381. In altri delitti<span class=\"s2\">[7]<\/span>, il Superiore maggiore, raccolte le prove relative ai fatti e alla loro imputabilit\u00e0, renda note al religioso da dimettere e l\u2019accusa e le prove, dandogli facolt\u00e0 di difendersi.<\/p><p class=\"p3\">Tutti gli atti, sottoscritti dal Superiore maggiore e dal notaio, insieme con le risposte del religioso, verbalizzate e dal religioso stesso controfirmate, siano trasmessi al Ministro generale<span class=\"s2\">[8]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">382. Il religioso pu\u00f2 essere dimesso anche per altre cause, purch\u00e9 siano gravi, esterne, imputabili e giuridicamente comprovate, come: la negligenza abituale degli obblighi della vita consacrata, le ripetute violazioni dei vincoli sacri; la disobbedienza ostinata alle legittime disposizioni dei Superiori in materia grave; un grave scandalo derivato dal comportamento colpevole del religioso; l\u2019ostinato appoggio o la propaganda di dottrine condannate dal Magistero di materialismo e di ateismo; l\u2019assenza illegittima, di cui al can. 665, $ 2, protratta per sei mesi.<\/p><p class=\"p3\">Per la dimissione di un religioso di voti temporanei sono sufficienti cause di minore gravit\u00e0<span class=\"s2\">[9]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">383. Nei casi, dei quali al numero precedente, se il Superiore maggiore, udito il suo consiglio, giudica che si debba avviare il processo di dimissione:<\/p><p class=\"p3\">a) raccolga o integri le prove;<\/p><p class=\"p3\">b) ammonisca il religioso per iscritto o davanti a due testimoni, con l\u2019esplicita comminazione della conseguente dimissione in caso di mancato ravvedimento, notificandogli chiaramente la causa della dimissione e accordandogli piena facolt\u00e0 di rispondere in propria difesa. Qualora poi l\u2019ammonizione risulti inutile, il Superiore proceda ad una seconda ammonizione, dopo l\u2019intervallo di almeno quindici giorni;<\/p><p class=\"p3\">c) se anche questa seconda ammonizione risultasse inutile, e se il Superiore maggiore con il suo consiglio giudicasse sufficientemente provata l\u2019incorregibilit\u00e0, e insufficienti le prove del religioso, trascorsi senza risultato altro quindici giorni dall\u2019ultima ammonizione, trasmetta al Ministro generale tutti gli atti, sottoscritti dallo stesso Superiore maggiore e dal notaio, unitamente alle risposte date dal religioso e da lui firmate<span class=\"s2\">[10]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p><p class=\"p3\">384. Il Ministro generale con il suo consiglio, che per la validit\u00e0 deve constare di almeno quattro membri, proceda collegialmente ad una accurata valutazione della prove, degli argomenti e delle difese, e, se ci\u00f2 risulta per votazione segreta, emetter\u00e0 il decreto di dimissione, esprimendo almeno sommariamente, perch\u00e9 esso sia valido, i motivi in diritto e in fatto<span class=\"s2\">[11]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">Il decreto di dimissione non ha vigore se non confermato dalla santa Sede, alla quale vanno trasmessi il decreto stesso e tutti gli atti. Il decreto tuttavia, per avere valore, deve indicare il diritto di cui gode il religioso, di ricorrere alla santa Sede entro dieci giorni dalla ricezione della notifica. Il ricorso ha effetto sospensivo<span class=\"s2\">[12]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">385. Il religioso legittimamente dimesso \u00e8 sciolto, per il fatto stesso, dagli obblighi derivanti dalla professione, eccettuati gli oneri annessi agli ordini; egli tuttavia, non pu\u00f2 esercitare gli ordini sacri fino a quando non abbia trovato un Vescovo il quale, a norma del diritto, lo accolga, o almeno gli consenta l\u2019esercizio degli ordini sacri<span class=\"s2\">[13]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">386. In caso di grave scandalo esterno o nel pericolo imminente di un gravissimo danno per l\u2019Ordine, il religioso pu\u00f2 essere espulso dalla casa religiosa immediatamente da parte del Superiore maggiore oppure, qualora il ritardo risultasse pericoloso, dal Superiore locale con il consenso del suo consiglio. Se \u00e8 necessario, il Superiore maggiore curi che istruisca il processo di dimissione a norma del diritto, oppure deferisca la cosa alla Sede Apostolica<\/p><p class=\"p3\">****<\/p><p class=\"p3\">NOTE<\/p><ol class=\"ol1\"><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can. 684,\u00a7 1.2.<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can. 686.687<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Can. 689,\u00a7 1<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. 688,\u00a7 2. 691<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. Reg. Trin.<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can. 694.<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can. 1395. 1396. 1397.1398.<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can. 695<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can. 696<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can. 697<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can. 699,\u00a7 1.<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can. 700<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can. 701<\/span><\/li><li class=\"li22\"><span class=\"s5\">Cfr. can. 703<\/span><\/li><\/ol><p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Capitolo X: RELAZIONE CON GLI ALTRI MEMBRI DELLA FAMIGLIA TRINITARIA<\/span><\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>RAPPORTI TRA I MEMBRI DELLA FAMIGLIA TRINITARIA<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">387. La Famiglia trinitaria, che si fonda sulla partecipazione, di diverso genere, di pi\u00f9 membri al medesimo carisma e spirito dell\u2019Ordine, esige che tra i detti vari membri si abbiano relazioni speciali, vi sia pi\u00f9 stretta collaborazione e si offra aiuto vicendevole.<\/p><p class=\"p3\">388. Pertanto i Ministri, specialmente il generale e i provinciali, curino di comunicare notizie di fatti e avvenimenti principali agli altri membri della famiglia trinitaria, e di notificare ai propri frati quelle da essi a loro volta ricevute.<\/p><p class=\"p3\">Cerchino inoltre:<\/p><p class=\"p3\">a) di promuovere tra i diversi membri della famiglia convegni sul tema delle vocazioni, sulla spiritualit\u00e0 trinitaria, sul rinnovamento della vita, sia contemplativa che attiva;<\/p><p class=\"p3\">b) di mettere volentieri a disposizione degli altri membri confessori idonei, predicatori di esercizi e riti spirituali, cappellani e assistenti;<\/p><p class=\"p3\">c) di promuovere fondazioni di contemplative del nostro Ordine, specialmente nelle province e nazioni dove non ci sono, perch\u00e9 tutto l\u2019Ordine e il maggior numero possibile di diocesi possano godere dei benefici di questa vita contemplativa, secondo i desideri della Chiesa<span class=\"s2\">[15]<\/span>;<\/p><p class=\"p3\">d) di promuovere anche fondazioni delle congregazioni religiose e degli istituti secolari della famiglia trinitaria, e in comune accordo con loro, lavorare per liberare gli uomini dai diversi generi di schiavit\u00f9.<\/p><p class=\"p3\">389. Nella famiglia trinitaria sono annoverate anche alcune associazioni legate al primo Ordine anche con vincolo giuridico.<\/p><p class=\"p3\">Infatti, l\u2019Ordine secolare della Santissima Trinit\u00e0 \u00e8 un\u2019associazione i cui membri conducono vita apostolica e tendono alla perfezione apostolica, partecipando nel mondo al carisma dell\u2019Ordine sotto l\u2019alta direzione dell\u2019Ordine stesso<span class=\"s2\">[16]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">Anche la Confraternita della Santissima Trinit\u00e0, l\u2019Adorazione perpetua della Santissima Trinit\u00e0 e il Movimento trinitario sono associazioni proprie dell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p3\">390. Tutte queste associazioni abbiano propri statuti approvati dalla santa Sede, con cui vengano definiti il fine dell\u2019associazione o ragione sociale, la sede, il governo e le condizioni richieste per parteciparvi, e mediante i quali vengano determinate le modalit\u00e0 d\u2019azione, tenendo presenti le necessit\u00e0 o l\u2019utilit\u00e0 relativa al tempo e al luogo<span class=\"s2\">[17]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">391. Per erigere validamente nella diocesi un\u2019associazione o una sezione, anche se ci\u00f2 avviene in forza di privilegio apostolico, si richiede il consenso scritto del Vescovo diocesano; tuttavia il consenso dato dal Vescovo diocesano per l\u2019erezione di una casa dell\u2019Ordine vale anche per l\u2019erezione, presso la stessa casa o presso la chiesa annessa, di una associazione propria del nostro Ordine<span class=\"s2\">[18]<\/span>.<\/p><p class=\"p3\">Altre norme ecclesiastiche concernenti le associazioni siano stabilite negli statuti propri delle stesse.<\/p><p class=\"p3\">392. I Ministri, ad ogni livello, e gli altri frati facciano del tutto per erigere l\u2019Ordine secolare ed altre associazioni proprie, almeno nelle proprie case o chiese ad esse annesse, e prestino la loro opera assidua e diligente nel formare bene nello spirito dell\u2019Ordine i loro membri. Cos\u00ec essi possono meglio conseguire la perfezione cristiana e pi\u00f9 efficacemente lavorare con noi, secondo il carisma proprio dell\u2019Ordine, per il bene della diocesi e della Chiesa universale.<\/p><p class=\"p3\">393. Il Ministro generale dunque, e i Ministri provinciali nel territorio della propria giurisdizione, hanno al facolt\u00e0, con possibilit\u00e0 di delegarla ad altri sacerdoti, di erigere sodalizi dell\u2019Ordine secolare ed altre associazioni in qualunque modo appartenenti all\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p3\">394. Si fomentino le relazioni con i genitori dei religiosi, parenti, amici e collaboratori, specialmente inviando loro notizie sulla vita e sulle attivit\u00e0 del nostro Ordine, e invitandoli ad alcuni nostri convegni. Abbiano per essi riconoscente benevolenza e carit\u00e0, e li aiutino con preghiere per la loro salute e santificazione; ma non si immischino nei loro affari.<\/p><p class=\"p3\">395. I Superiori, con sentimenti di umanit\u00e0 e di carit\u00e0, considerati attentamente i casi, cerchino di soccorrere quei genitori di religiosi, che si trovino eventualmente in difficolt\u00e0 economiche.<\/p><p class=\"p3\">396. Il Ministro generale pu\u00f2 concedere ai benefattori insigni un attestato di benevolenza e una lettera di partecipazione ai beni spirituali di tutto l\u2019Ordine; il Ministro provinciale pu\u00f2 concedere le stesse cose ai benefattori della sua provincia.<\/p><p class=\"p3\">397. I secolari che vivono nelle nostre comunit\u00e0, o vi prestano stabilmente la loro opera, siano di ottimi costumi; siano trattati con carit\u00e0 e aiutati a conseguire il proprio bene spirituale.<\/p><p class=\"p3\">La loro prestazione di lavoro sia ordinata a norma delle leggi sociali, mediante convenzione da essi firmata, quale si suol fare nella regione dove vivono, perch\u00e9 sia loro dato quanto \u00e8 dovuto per giustizia, osservando sempre la carit\u00e0.<\/p><p class=\"p3\">****<\/p><p class=\"p3\">NOTE<\/p><ol class=\"ol1\"><li class=\"li24\"><span class=\"s5\">Cfr. M 23b;\u00a0 DCVR 24<\/span><\/li><li class=\"li24\"><span class=\"s5\">Cfr. can. 303<\/span><\/li><li class=\"li24\"><span class=\"s5\">Cfr. can. 304. 312. 314<\/span><\/li><li class=\"li24\"><span class=\"s5\">Cfr. can. 312,\u00a7 2.<\/span><\/li><\/ol><p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Capitolo XI: BIBLIOTECHE E ARCHIVI<\/span><\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>BIBLIOTECHE, ARCHIVI, SIGILLI<\/b><\/span><\/p><p class=\"p11\"><b>TITOLO I<\/b><\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Biblioteche<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">398. Si abbia cura perch\u00e9 la biblioteca sia fornita di libri di pi\u00f9 recente pubblicazione e delle riviste necessarie, pi\u00f9 convenienti ai religiosi della comunit\u00e0 e al loro apostolato.<\/p><p class=\"p3\">Si curi, inoltre, una sezione speciale, nella quale venga conservato tutto ci\u00f2 che riguarda la storia dell\u2019Ordine, la sua spiritualit\u00e0, il suo apostolato e altre cose del genere.<\/p><p class=\"p3\">399. Il Ministro dia responsabilit\u00e0 della biblioteca ad uno che abbia cura diligente dei libri e delle riviste, li disponga in buon ordine e ne faccia con precisione un catalogo.<\/p><p class=\"p3\">400. I Libri dei religiosi defunti siano depositati nella biblioteca del convento dove questi sono morti.<\/p><p class=\"p3\">401. Per nessun motivo vengano prestati o venduti libri ad estranei; possono, invece, essere trasferiti ad altra casa, specialmente se di formazione, per un certo tempo determinato o anche definitivamente, per costituire un centro di studi della provincia, con il permesso dell\u2019autorit\u00e0 prevista dagli statuti provinciali.<\/p><p class=\"p11\"><b>TITOLO II<\/b><\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Archivi<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">402. Nella curia generalizia e in quella provinciale, come anche nei singoli conventi, si abbia l\u2019archivio distinto in sezione storica e sezione amministrativa.<\/p><p class=\"p3\">Nella sezione amministrativa si tengano i libri e i documenti dell\u2019amministrazione in corso; nell\u2019altra, tutto il resto che non \u00e8 necessario per l\u2019uso frequente.<\/p><p class=\"p3\">403. Nell\u2019archivio provinciale, oltre ai documenti, registri e libri della curia, vengano custodite almeno le copie dei documenti principali riguardanti le case e le loro opere, e inoltre il catalogo dei religiosi con il loro\u00a0<i>curriculum vitae.<\/i><\/p><p class=\"p3\">404. Ugualmente, nell\u2019archivio generale, oltre ai documenti, registri e libri della curia, vengano conservati esemplari dei principali documenti delle province e delle case, e vi si abbiano notizie circa le opere e il\u00a0<i>curriculum vitae<\/i>\u00a0dei religiosi dell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p3\">405. Nell\u2019archivio di ogni casa, oltre ai registri di cui al num. 334 di questo direttorio, si abbia un libro grande, detto\u00a0<i>protocollo<\/i>, nel quale siano chiaramente descritti la fondazione del convento, il suo stato e sviluppo, gli oneri perpetui di Messe e di suffragi, i beni stabiliti e il censo, sia favorevole che a sfavore.<\/p><p class=\"p11\"><b>TITOLO III<\/b><\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>Sigilli<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">406. Nell\u2019Ordine si abbia un sigillo in cui sia scolpita l\u2019immagine del Redentore fra gli schiavi, e nell\u2019intorno l\u2019iscrizione:\u00a0<i>Signum Ordinis Sanctae Trinitatis et Captivorum<\/i>; di questo sigillo vengono muniti i documenti del capitolo e della congregazione generale.<\/p><p class=\"p3\">Il Ministro generale, il consiglio generale, i consiglieri, il segretario e il procuratore generale, nonch\u00e9 il visitatore generale abbiano un sigillo, in cui sia inciso lo stemma dell\u2019Ordine e nel contorno il titolo del rispettivo ufficio o incarico.<\/p><p class=\"p3\">Del sigillo del capitolo generale vengono muniti gli atti compiuti dallo stesso consiglio generale o sbrigati dal Ministro generale con il consenso del suo consiglio.<\/p><p class=\"p3\">407. I Ministri provinciali, i consigli provinciali, i consiglieri e il segretario della provincia, i Ministri delle case e i visitatori provinciali abbiano inciso sul proprio sigillo lo stemma dell\u2019Ordine, al quale possono essere aggiunti o inseriti elementi particolari, e nel contorno il titolo dell\u2019ufficio o incarico.<\/p><p class=\"p3\">408. Il segretariato o il segretario e gli officiali, sia generali che provinciali, possono usare un sigillo proprio, composto con elementi dell\u2019Ordine e del loro incarico particolare.<\/p><p class=\"p3\">409. \u00c8 bene che la sigla e i sigilli siano fatti e adoperati con una certa uniformit\u00e0, come segno di comunione tra i frati, che ci ricordi l\u2019essere, per vocazione, testimoni della Trinit\u00e0 e ministri di redenzione.<\/p><p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><b>APPENDICI<\/b><\/span><\/p><p class=\"p3\">I. CELEBRAZIONI PARTICOLARI NELL\u2019ORDINE<\/p><p class=\"p3\">Mentre come pellegrini camminiamo verso la patria, noi celebriamo delle feste particolari che segnano per la comunit\u00e0 speciali momenti di gioia, manifestano la letizia della nostra vita consacrata alla Trinit\u00e0, e ci rendono partecipi della liturgia celeste, quando cantiamo a Dio l\u2019inno di gloria, veneriamo la Beata Vergine Maria e i nostri santi, e godiamo dei lieti eventi della nostra fraternit\u00e0.<\/p><p class=\"p3\"><b>Solennit\u00e0:<\/b><\/p><p class=\"p3\">Santissima Trinit\u00e0<\/p><p class=\"p3\">Nativit\u00e0 di Nostro Signore Ges\u00f9 Cristo,<\/p><p class=\"p3\">Pasqua di Risurrezione,<\/p><p class=\"p3\">Pentecoste,<\/p><p class=\"p3\">Beata Vergine Maria del Buon Rimedio,<\/p><p class=\"p3\">Immacolata Concezione,<\/p><p class=\"p3\">Assunzione,<\/p><p class=\"p3\">Nostro Santo Padre Giovanni de Matha;<\/p><p class=\"p3\">Titolare della provincia,<\/p><p class=\"p3\">Titolare della chiesa della casa,<\/p><p class=\"p3\">Patrono della nazione,<\/p><p class=\"p3\">Patrono del luogo\u00a0<\/p><p class=\"p3\"><b>Feste:<\/b><\/p><p class=\"p3\">Santissimo Redentore,<\/p><p class=\"p3\">Nativit\u00e0 della Beata Vergine Maria,<\/p><p class=\"p3\">Santo Padre Giovanni Battista della Concezione,<\/p><p class=\"p3\">San Michele dei Santi,<\/p><p class=\"p3\">Sant\u2019Agnese,<\/p><p class=\"p3\">Tutti i Santi del nostro Ordine.<\/p><p class=\"p3\"><b>Memorie:<\/b><\/p><p class=\"p3\">Nome di Maria,<\/p><p class=\"p3\">San Felice de Valois,<\/p><p class=\"p3\">San Luigi, re di Francia,<\/p><p class=\"p3\">Beato Marco Criado,<\/p><p class=\"p3\">Beato Domenico Iturrate,<\/p><p class=\"p3\">Beata Anna Maria Taigi,<\/p><p class=\"p3\">Beata Elisabetta Canori Mora.<\/p><p class=\"p3\"><b>Onomastici:<\/b><\/p><p class=\"p3\">Del P. Ministro generale, per tutto l\u2019Ordine,<\/p><p class=\"p3\">Del P. Ministro provinciale e del P. Ministro a modo di provinciale, nella propria giurisdizione<\/p><p class=\"p3\">Del P. Ministro locale, nella propria casa,<\/p><p class=\"p3\">Dei frati, in ciascuna casa.<\/p><p class=\"p3\"><b>I giorni:<\/b><\/p><p class=\"p3\">Dell\u2019ordinazione sacerdotale,<\/p><p class=\"p3\">Della professione solenne,<\/p><p class=\"p3\">Del 25\u00ba di ordinazione sacerdotale,<\/p><p class=\"p3\">Del 25\u00ba di professione solenne,<\/p><p class=\"p3\">Del 50\u00ba di ordinazione sacerdotale,<\/p><p class=\"p3\">Del 50 di professione solenne,<\/p><p class=\"p3\">Della professione temporanea.<\/p><p class=\"p3\">II - INDULGENZA PLENARIA NELLA NOSTRA FAMIGLIA<\/p><p class=\"p3\">a) PER I MEMBRI DELL\u2019ORDINE<\/p><p class=\"p3\"><b>1. Per tutto l\u2019Istituto:<\/b><\/p><p class=\"p3\">Santissima Trinit\u00e0,<\/p><p class=\"p3\">Santissimo Redentore Ges\u00f9 Nazareno,<\/p><p class=\"p3\">San Giovanni de Matha,<\/p><p class=\"p3\">San Felice de Valois,<\/p><p class=\"p3\">San Giovanni Battista della Concezione,<\/p><p class=\"p3\">San Michele dei Santi,<\/p><p class=\"p3\">Sant\u2019Agnese, vergine e martire,<\/p><p class=\"p3\">In occasione del capitolo generale.<\/p><p class=\"p3\"><b>2. Per le singole case:<\/b><\/p><p class=\"p3\">festa del Patrono della casa,<\/p><p class=\"p3\">feste dei Santi o Beati, dei quali si conservano nel luogo il corpo o qualche reliquia insigne,<\/p><p class=\"p3\">al termine della visita regolare.<\/p><p class=\"p3\"><b>3. Per i singoli religiosi:<\/b><\/p><p class=\"p3\">giorno dell\u2019ingresso al noviziato,<\/p><p class=\"p3\">giorno della prima professione,<\/p><p class=\"p3\">giorno della professione solenne,<\/p><p class=\"p3\">XXV\u00ba, L\u00ba, LX\u00ba e LXXV\u00ba della prima professione,<\/p><p class=\"p3\">giorno della solenne consegna del Crocifisso,<\/p><p class=\"p3\">prima della partenza per l\u2019estero.<\/p><p class=\"p3\">b) PER LE CONTEMPLATIVE E I VARI ISTITUTI DI SUORE DELLA SANTISSIMA TRINIT\u00c0<\/p><p class=\"p3\"><b>1. Per tutto l\u2019Istituto:<\/b><\/p><p class=\"p3\">Santissima Trinit\u00e0,<\/p><p class=\"p3\">Santissimo Redentore Ges\u00f9 Nazareno,<\/p><p class=\"p3\">San Giovanni de Matha,<\/p><p class=\"p3\">San Felice de Valois,<\/p><p class=\"p3\">San Giovanni Battista della Concezione,<\/p><p class=\"p3\">San Michele dei Santi,<\/p><p class=\"p3\">Sant\u2019Agnese, vergine e martire,<\/p><p class=\"p3\">In occasione del capitolo per l\u2019elezione della Superiora (per le contemplative),<\/p><p class=\"p3\">In occasione del capitolo generale (per le suore).<\/p><p class=\"p3\"><b>2. Per le singole case:<\/b><\/p><p class=\"p3\">festa del Patrono della casa,<\/p><p class=\"p3\">feste dei Santi o Beati, dei quali si conservano nel luogo il corpo o qualche reliquia insigne,<\/p><p class=\"p3\">al termine della visita regolare.<\/p><p class=\"p3\"><b>3. Per le singole religiose:<\/b><\/p><p class=\"p3\">giorno dell\u2019ingresso al noviziato,<\/p><p class=\"p3\">giorno della prima professione,<\/p><p class=\"p3\">giorno della professione perpetua,<\/p><p class=\"p3\">XV\u00ba, L\u00ba, LX\u00ba e LXXV\u00ba della prima professione.<\/p><p class=\"p3\">c) PER I MEMBRI DELL\u2019ORDINE SECOLARE DELLA SANTISSIMA TRINIT\u00c0<\/p><p class=\"p3\">Giorno di iscrizione,<\/p><p class=\"p3\">giorno della professione.<\/p><p class=\"p3\">Santissima Trinit\u00e0,<\/p><p class=\"p3\">Santissimo Redentore Ges\u00f9 Nazareno,<\/p><p class=\"p3\">Beata Maria Vergine del Buon Rimedio,<\/p><p class=\"p3\">San Giovanni de Matha,<\/p><p class=\"p3\">San Felice de Valois,<\/p><p class=\"p17\">San Giovanni Battista della Concezione,<\/p><p class=\"p3\">San Michele dei Santi.<\/p><p class=\"p3\">d) PER I MEMBRI DELLA NOSTRA CONFRATERNITA E PER GLI ASCRITTI ALL\u2019ASSOCIAZIONE DELL\u2019ADORAZIONE PERPETUA DELLA SANTISSIMA TRINIT\u00c0<\/p><p class=\"p3\">Giorno della iscrizione.<\/p><p class=\"p3\">Santissima Trinit\u00e0,<\/p><p class=\"p3\">Santissimo Redentore Ges\u00f9 Nazareno,<\/p><p class=\"p3\">Beata Maria Vergine del Buon Rimedio,<\/p><p class=\"p3\">San Giovanni de Matha,<\/p><p class=\"p3\">San Felice de Valois,<\/p><p class=\"p17\">San Giovanni Battista della Concezione,<\/p><p class=\"p3\">San Michele dei Santi.<\/p><p class=\"p3\">e) \u00c8 INOLTRE CONCESSA L\u2019INDULGENZA PLENARIA:<\/p><p class=\"p3\">1.\u00a0<b>A tutti i fedeli<\/b>\u00a0che nella festa di San Giovanni de Matha visitano pienamente una chiesa od oratorio dell\u2019Ordine, recitandovi un\u00a0<i>Pater e un Credo.<\/i><\/p><p class=\"p3\">2. Parimenti\u00a0<b>a tutti i fedeli<\/b>\u00a0che visitano una chiesa dell\u2019Ordine, che sia parrocchia, nella festa del Titolare della stessa chiesa, e vi recitano\u00a0<i>un Pater e un Credo.<\/i><\/p><p class=\"p3\">III. FORMULA DELLA RINNOVAZIONE DEI VOTI PER DEVOZIONE<span class=\"s2\">[1]<\/span><\/p><p class=\"p3\"><b>a) Per il rinnovo dei voti solenni<\/b><\/p><p class=\"p3\">Nel Nome della Santissima Trinit\u00e0:<\/p><p class=\"p3\">Padre e Figlio e Spirito santo.<\/p><p class=\"p3\">Io, N.N.<\/p><p class=\"p3\">Rinnovo la mia professione solenne<\/p><p class=\"p3\">E di nuovo prometto castit\u00e0, povert\u00e0 e obbedienza,<\/p><p class=\"p3\">secondo la Regola e le costituzioni dell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p3\">Inoltre, prometto di nuovo di non ambire,<\/p><p class=\"p3\">n\u00e9 direttamente n\u00e9 indirettamente, alcuna<\/p><p class=\"p3\">prelatura, a norma delle costituzioni.<\/p><p class=\"p3\">Per intercessione della beata Vergine Maria<\/p><p class=\"p3\">E dei nostri Santi Padri Giovanni e Felice,<\/p><p class=\"p3\">imploro la grazia divina perch\u00e9 possa adempiere<\/p><p class=\"p3\">fedelmente,\u00a0<i>fino alla morte<\/i>,<\/p><p class=\"p3\">i voti che ora ho rinnovato.<\/p><p class=\"p3\"><b>b) Per il rinnovo dei voti temporanei<\/b><\/p><p class=\"p3\">Nel Nome della Santissima Trinit\u00e0:<\/p><p class=\"p3\">Padre e Figlio e Spirito santo.<\/p><p class=\"p3\">Io, N.N.<\/p><p class=\"p3\">Ripeto la mia professione<\/p><p class=\"p3\">E di nuovo prometto castit\u00e0, povert\u00e0 e obbedienza,<\/p><p class=\"p3\">secondo la Regola e le costituzioni dell\u2019Ordine.<\/p><p class=\"p3\">Per intercessione della beata Vergine Maria<\/p><p class=\"p3\">E dei Santi Padri Giovanni e Felice,<\/p><p class=\"p3\">imploro la grazia divina<\/p><p class=\"p3\">perch\u00e9 possa adempiere fedelmente<\/p><p class=\"p3\">i voti che ora ho rinnovato.<\/p><p class=\"p3\"><span class=\"s2\">[1]<\/span>\u00a0Il rinnovo dei voti per devozione si fa ogni anno, come di consuetudine, secondo quanto \u00e8 disposto del \u201c<i>Rito della Professione religiosa<\/i>\u201d, nella SOLENNIT\u00c0 della SS. Trinit\u00e0, o nella festa di Tutti i Santi dell\u2019Ordine.<\/p><\/div>\t\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t<\/div>\r\n\t\t<\/div>\r\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-9858fb5 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default creativo-sticky-disabled\" data-id=\"9858fb5\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" data-settings=\"{&quot;enable_creativo_sticky&quot;:&quot;disabled&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-307a0c2\" data-id=\"307a0c2\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-90e72d7 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"90e72d7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>R\u00e8gle, Constitutions et Directoire G\u00e9n\u00e9ral Regola e Costituzioni Direttorio Generale REGOLA E COSTITUZIONI &#8211; VERSIONE PDF &#8211; VISUALIZZARE O SCARICARE Regola di San Giovanni De Matha approvata da Papa Innocenzo&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"elementor_header_footer","meta":{"rs_blank_template":"","rs_page_bg_color":"","slide_template_v7":"","footnotes":""},"class_list":["post-10290","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.trinitari.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/10290","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.trinitari.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.trinitari.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.trinitari.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.trinitari.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10290"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/www.trinitari.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/10290\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11402,"href":"https:\/\/www.trinitari.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/10290\/revisions\/11402"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.trinitari.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10290"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}