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Fondo S. Michele dei Santi
 

Fondo S. Michele Dei Santi

Scopo: il Fondo San Michele dei Santi, è un fondo di solidarietà per aiutare quelle giurisdizioni che non dispongono di mezzi sufficenti per provvedere ai costi presupposti per il mantenimento dei suoi studenti durante il corso dell’anno di preparazione per la professione solenne.

Statuti

1. L’Ordine della Santissima Trinità, attento alla priorità della formazione e cosciente delle difficoltà economiche di alcune giurisdizioni dell’Ordine a provvedere in modo sufficiente alle necessità formative dei propri formandi, in risposta al volere espresso dal Capitolo Generale di crescere nella comunicazione dei beni tra le giurisdizioni per accrescere la comunione, crea il FONDO “SAN MICHELE DEI SANTI” per la formazione.

Creazione e fini del Fondo

2. Il “Fondo San Michele dei Santi” è un fondo economico formato dai contributi che, in modo volontario, vengono dati dalle Province, Vicariati e Delegazioni dell’Ordine, e dalle donazioni ricevute in tal senso, provenienti da istutizioni o da singoli che, in questo modo, vogliono esprimere la loro solidarietà effettiva alla formazione dei religiosi.

Amministrazione del Fondo

3.  L’amministrazione del Fondo spetta al Consigli di Amministrazione dello stesso.
4. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione: il Ministro Generale dell’Ordine, il Presidente del Segretariato Generale di Formazione, l’Economo Generale, due Ministri Provinciali (o ad instar Provincialis) di quelle Province che collaborano economicamente al Fondo, che saranno designati dal Consiglio Generale all’inizio di ogni sessennio.
5. L’incarico di tesoriere del Fondo sarà ricoperto dall’Economo Generale.

Funzionamento del Fondo

6. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riunirà una volta all’anno, nei mesi di novembre o dicembre, previa convocazione dell’Economo Generale, per approvare il bilancio dell’anno in corso e approvare quello per l’anno seguente. Detto bilancio sarà elaborato in funzione delle richieste che il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha ricevuto, e che saranno studiate e approvate, possibilmente, in questa riunione annuale.
7.   Possono presentarsi come beneficiari degli aiuti del Fondo, i Ministri Provinciali o ad instar Provincialis che presentano un progetto di formazione a favore di uno o più religiosi della propria giurisdizione, per iscritto indirizzato al Consiglio d’Amministrazione.
8.   La scadenza per consegnare detta richiesta è fissata al 31 ottobre di ogni anno. Le richieste che arrivano a destinazione dopo questa data, saranno rimandate all’anno successivo.
9.   Nella richiesta, il Ministro Provinciale o ad instar Provincialis, indicherà con la maggior chiarezza possibile: il nome o i nomi dei beneficiari, in cosa consiste il progetto formativo cui si riferisce la domanda e l’interesse che ne segue, il costo economico necessario per sostenere le spese (non superando mai i limiti dell’anno seguente), e il motivo per cui si fa ricorso al Fondo per ottenere l’aiuto richiesto.
10. Le richieste devono essere presentate, necessariamente, dal Ministro Provinciale o ad instar Provincialis. Per principio, qualunque richiesta inviata da altra persona (anche sia un formatore o un ministro locale), non sarà presa in considerazione.
11. Il Consiglio d’Amministrazione, viste le somme disponibili, le condizioni economiche della giurisdizione richiedente, il senso di equità, e l’interesse che segue all’esperienza formativa espressa, concederà gli aiuti che può fornire, con sentenza inappellabile, che sarà comunicata nel minore tempo possibile al Ministro interessato.
12. Hanno priorità, le richieste in corso di esecuzione del progetto dell’“Anno di preparazione alla professione solenne”, così come stabilito dal Capitolo Generale 2007.
13. Il Consiglio d’Amministrazione, dopo aver dato lettura di ciascuna richiesta, considerato il suo contenuto, e aver discusso sulla situazione del Fondo e sulla disponibilità effettiva dei beni da distribuire, deciderà su ciascun caso tramite votazione deliberativa segreta. In caso in cui manchi uno dei cinque votanti, e vi sia un pareggio tra voti positivi e negativi, il parere del Ministro Generale inclinerà la decisione verso l’esito positivo o negativo. In caso in cui il Ministro Generale fosse ipossibilitato a partecipare alla sessione, si inviterà a prendere parte alla stessa, il Vicario Generale, in sua assenza, un altro consigliere generale o altro religioso esperto in questione, con voce e voto.
14. La decisione del Consiglio di Amministrazione sarà inappellabile, e sarà comunicata al Ministro maggiore firmante della richiesta, nel minor tempo possibile.
15. In caso di estinzione del Fondo, mediante decisione del Consiglio Generale dell’Ordine, le eventuali rimanenze saranno destinate a beneficio della formazione, secondo decisione del Ministro Generale e del suo Consiglio.

 
 
     
 
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